§ 69.3.86 - L. 6 aprile 2010, n. 52.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:06/04/2010
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale, è convertito in [...]


§ 69.3.86 - L. 6 aprile 2010, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

(G.U. 9 aprile 2010, n. 82)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10

 

 

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

“a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;

 

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

 

“d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni”».