Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 12/02/2010 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche in materia di competenza della corte di assise |
Art. 2. Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 69.3.84 - D.L. 12 febbraio 2010, n. 10. [1]
Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.
(G.U. 12 febbraio 2010, n. 35)
Art. 1. Modifiche in materia di competenza della corte di assise
1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonchè per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni» [2].
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.
Art. 2. Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati
1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di assise, al fine di prevenire le difficoltà pratiche conseguenti ai recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione dell'amministrazione della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche in materia di competenza della corte di assise
1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).».
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.
Art. 2. Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati
1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.