§ 59.14.29 - D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221.
Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.14 psicologi
Data:25/10/2005
Numero:221


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi
Art. 3.  Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine
Art. 4.  Procedimenti disciplinari
Art. 5.  Abrogazioni
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 59.14.29 - D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221. [1]

Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

(G.U. 29 ottobre 2005, n. 253)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

     Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

     Sentito l'ordine professionale interessato;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'ordine degli psicologi.

 

     Art. 2. Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi

     1. I consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

     a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

     b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

     c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

     d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

     2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento, e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

     3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti secondo le modalità di cui al comma 4.

     4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimentodi indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. E' fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

     5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonchè delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

     6. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonchè la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

     7. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti iscritti alla sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.

 

     Art. 3. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

     1. Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sarà determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento.

     2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni; i membri elettivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

     3. I rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

     4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 2. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto della procedura dicui al comma 5. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

     5. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della giustizia nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.

     6. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

     7. Il Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.

     8. I consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.

     9. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti nella sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.

 

     Art. 4. Procedimenti disciplinari

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento professionale per l'istruttoria, il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti.

     2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia inferiore a tre, il consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella sezione B dell'albo.

     3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia almeno pari a tre.

     4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

 

     Art. 5. Abrogazioni

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 10, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 22, comma 2, nonchè l'articolo 28, comma 1, limitatamente al periodo: «Esso dura in carica tre anni.», e comma 3.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato 1

(previsto dall'art. 2, comma 2)

 

CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei 

Rappresentanti 

Rappresentanti 

Quota di iscritti 

Iscritti all'albo 

componenti del 

iscritti alla 

iscritti alla 

nella sezione B 

 

Consiglio 

sezione A 

sezione B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 29% 

1. 

<100 

Dal 29,01% al 43% 

 

 

 

Dal 43,01% in poi 

 

 

 

Fino al 22% 

2. 

>100 <500 

Dal 22,01% al 33% 

 

 

 

Dal 33,01% al 44% 

 

 

 

Dal 44,01% in poi 

 

 

 

10 

Fino al 18% 

 

 

 

Dal 18,01% al 27% 

3. 

>500 <1500 

11 

Dal 27,01% al 36% 

 

 

 

Dal 36,01% al 45% 

 

 

 

Dal 45,01% in poi 

 

 

 

14 

Fino al 13% 

 

 

 

13 

Dal 13,01% al 20% 

 

 

 

12 

Dal 20,01% al 27% 

4. 

>1500 

15 

11 

Dal 27,01% al 33% 

 

 

 

10 

Dal 33,01% al 40% 

 

 

 

Dal 40,01% al 47% 

 

 

 

Dal 47,01% in poi 

 

 

Allegato 2

(previsto dall'art. 3, comma 1)

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

 

Componenti di diritto alla sezione A 

(legge n. 56/89): 

21 

 

Componenti della sezione B 

 

Numero componenti della sezione B 

Quota di iscritti alla sezione dell'albo 

Fino al 9% 

Dal 9,01% al 12% 

Dal 12,01% al 16% 

Dal 16,01% al 19% 

Dal 19,01% al 22% 

Dal 22,01% al 25% 

Dal 25,01% al 28% 

Dal 28,01% al 30% 

Dal 30,01% al 32% 

10 

Dal 32,01% al 34% 

11 

Dal 34,01% al 36% 

12 

Dal 36,01% al 38% 

13 

Dal 38,01% al 40% 

14 

Dal 40,01% al 42% 

15 

Dal 42,01% al 43% 

16 

Dal 43,01% al 45% 

17 

Dal 45,01% al 46% 

18 

Dal 46,01% al 47% 

19 

Dal 47,01% al 49% 

20 

Dal 49,01% in poi 

 

 

Allegato 3

(previsto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo)

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

 

Ipotesi di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 56/89 

 

Numero componenti di diritto 

Numero componenti della 

Quota di iscritti nella sezione B 

della sezione A 

sezione B 

 

22 

21 

Dal 48,837% al 48,887% 

23 

22 

Dal 48,888% al 48,935% 

24 

23 

Dal 48,936% al 48,978% 

25 

24 

Dal 48,979% al 49,018% 

26 

25 

Dal 49,019% al 49,055% 

27 

26 

Dal 49,056% al 49,089% 

28 

27 

Dal 49,090% al 49,121% 

29 

28 

Dal 49,122% al 49,151% 

30 

29 

Dal 49,152% al 49,179% 

31 

30 

Dal 49,180% al 49,205% 

32 

31 

Dal 49,206% al 49,229% 

33 

32 

Dal 49,230% al 49,252% 

34 

33 

Dal 49,253% al 49,274% 

35 

34 

Dal 49,275% al 49,294% 

36 

35 

Dal 49,295% al 49,314% 

37 

36 

Dal 49,315% al 49,332% 

38 

37 

Dal 49,333% al 49,349% 

39 

38 

Dal 49,350% al 49,366% 

40 

39 

Dal 49,367% al 49,381% 

41 

40 

Dal 49,382% al 49,396% 

42 

41 

Dal 49,397% al 49,410% 

43 

42 

Dal 49,411% al 49,424% 

44 

43 

Dal 49,425% al 49,437% 

45 

44 

Dal 49,438% al 49,449% 

46 

45 

Dal 49,450% al 49,461% 

47 

46 

Dal 49,462% al 49,472% 

48 

47 

Dal 49,473% al 49,483% 

49 

48 

Dal 49,484% al 49,493% 

50 

49 

Dal 49,494% al 49,503% 

51 

50 

Dal 49,504% al 49,513% 

52 

51 

Dal 49,514% al 49,522% 

53 

52 

Dal 49,523% al 49,531% 

54 

53 

Dal 49,532% al 49,540% 

55 

54 

Dal 49,541% al 49,548% 

56 

55 

Dal 49,549% al 49,556% 

57 

56 

Dal 49,557% al 49,564% 

58 

57 

Dal 49,565% al 49,571% 

59 

58 

Dal 49,572% al 49,578% 

60 

59 

Dal 49,579% al 49,585% 

61 

60 

Dal 49,586% al 49,592% 

62 

61 

Dal 49,593% al 49,599% 

63 

62 

Dal 49,600% al 49,605% 

64 

63 

Dal 49,606% al 49,611% 

65 

64 

Dal 49,612% al 49,617% 

66 

65 

Dal 49,618% al 49,623% 

67 

66 

Dal 49,624% al 49,628% 

68 

67 

Dal 49,629% al 49,634% 

69 

68 

Dal 49,635% al 49,639% 

70 

69 

Dal 49,640% al 49,644% 

71 

70 

Dal 49,645% al 49,649% 

72 

71 

Dal 49,650% al 49,654% 

73 

72 

Dal 49,655% al 49,658% 

74 

73 

Dal 49,659% al 49,663% 

75 

74 

Dal 49,664% al 49,667% 

76 

75 

Dal 49,668% al 49,672% 

77 

76 

Dal 49,673% al 49,676% 

78 

77 

Dal 49,677% al 49,680% 

79 

78 

Dal 49,681% al 49,684% 

80 

79 

Dal 49,685% al 49,688% 

81 

80 

Dal 49,689% al 49,692% 

82 

81 

Dal 49,693% al 49,695% 

83 

82 

Dal 49,696% al 49,699% 

84 

83 

Dal 49,700% al 49,703% 

85 

84 

Dal 49,704% al 49,706% 

86 

85 

Dal 49,707% al 49,709% 

87 

86 

Dal 49,710% al 49,713% 

88 

87 

Dal 49,714% al 49,716% 

89 

88 

Dal 49,717% al 49,719% 

90 

89 

Dal 49,720% al 49,722% 

91 

90 

Dal 49,723% al 49,725% 

92 

91 

Dal 49,726% al 49,728% 

93 

92 

Dal 49,729% al 49,731% 

94 

93 

Dal 49,732% al 49,734% 

95 

94 

Dal 49,735% al 49,737% 

96 

95 

Dal 49,738% al 49,739% 

97 

96 

Dal 49,740% al 49,742% 

98 

97 

Dal 49,743% al 49,745% 

99 

98 

Dal 49,746% al 49,748% 

100 

99 

Dal 49,749% al 49,750% 

101 

100 

Dal 49,751% al 49,752% 

102 

101 

Dal 49,753% al 49,755% 

103 

102 

Dal 49,756% al 49,757% 

104 

103 

Dal 49,758% al 49,759% 

105 

104 

Dal 49,760% al 49,762% 

106 

105 

Dal 49,763% al 49,764% 

107 

106 

Dal 49,765% al 49,766% 

108 1

107 

Dal 49,767% al 49,758% 

 

1 Il numero 108 corrisponde a quello delle attuali Province italiane, escluse quelle di Trento e di Bolzano nelle quali sono già costituiti ordini provinciali degli psicologi. Nell'ipotesi in cui fossero costituite ulteriori Province e in esse ulteriori ordini provinciali, il numero complessivo dei componenti del consiglio nazionale e quello dei rappresentanti delle due sezioni potrebbe essere ulteriormente modificato tenendo conto del criterio in base al quale è redatta la tabella.

 

 

Allegato 4

(previsto dall'art. 3, comma 3, secondo periodo)

 

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

 

Voti attribuiti ai consiglieri territoriali per l'elezione dei componenti della sezione B 

 

 

 

Iscritti 

Voti 

 

 

Fino a 100 

Da 101 a 399 

Da 400 a 599 

Da 600 a 899 

Da 900 a 1199 

Da 1200 a 1499 

Da 1500 a 1799 

Da 1800 a 2099 

Da 2100 a 2399 

Da 2400 a 2699 

10 

Da 2700 a 2999 

11 

Da 3000 a 3299 

12 

Da 3300 a 3559 

13 

Da 3600 a 3899 

14 

Da 3900 a 4199 

15 

Da 4200 a 4499 

16 

Da 4500 a 4799 

17 

Da 4800 a 5099 

18 

Da 5100 a 5399 

19 

Da 5400 a 5699 

20 

Da 5700 a 5999 

21 

Da 6000 a 6299 

22 

Da 6300 a 6599 

23 

Da 6600 a 6899 

24 

Da 6900 a 7199 

25 

Da 7200 a 7499 

26 

Da 7500 a 7799 

27 

Da 7800 a 8099 

28 

Da 8100 a 8399 

29 

Da 8400 a 8699 

30 

Da 8700 a 8999 

31 

Da 9000 a 9299 

32 

Da 9300 a 9599 

33 

Da 9600 a 9899 

34 

Da 9900 a 10199 

35 

Da 10200 a 10499 

36 

Da 10500 a 10799 

37 

Da 10800 a 11099 

38 

Da 11100 a 11399 

39 

Da 11400 a 11699 

40 

Da 11700 a 11999 

41 

 

Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti.


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.M. 23 ottobre 2024, n. 172.