Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.14 psicologi |
Data: | 23/10/2024 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi |
Art. 3. Elezione degli organi territoriali dell'Ordine degli psicologi |
Art. 4. Elettorato attivo e passivo, incompatibilità, inconferibilità |
Art. 5. Composizione dei seggi |
Art. 6. Operazioni di voto |
Art. 7. Operazioni di scrutinio |
Art. 8. Proclamazione dei risultati |
Art. 9. Elezioni suppletive |
Art. 10. Regolamenti elettorali |
Art. 11. Composizione, elezione e presidenza del Consiglio nazionale dell'Ordine |
Art. 12. Elezioni delle cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi |
Art. 13. Procedimenti disciplinari |
Art. 14. Abrogazioni |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 59.14.31 - D.M. 23 ottobre 2024, n. 172.
Regolamento recante le procedure elettorali e la composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'ordine degli psicologi.
(G.U. 25 novembre 2024, n. 276)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della Costituzione;
Visto la
Visto l'articolo 4 del
Visto l'articolo 1-septies del
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» ratificato dalla
Visto il
Vista la
Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 4, della citata
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante: «Ordinamento della professione di psicologo», pubblicato sulla GU Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018;
Visto l'articolo 31-bis del
Visto l'articolo 8-ter del
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della
Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024 n. 856/2024 e 27 agosto 2024, n. 1126/2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17 comma 4 della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'Ordine degli psicologi e alle sue articolazioni territoriali e nazionale.
Art. 2. Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi
1. I consigli regionali e provinciali dell'Ordine sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in fase di prima applicazione del presente regolamento, anche degli ultimi due mandati.
3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo territoriale e sono eletti dagli iscritti secondo le modalità di cui all' articolo 3.
Art. 3. Elezione degli organi territoriali dell'Ordine degli psicologi
1. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, 21, commi 2 e 3, 22, commi 1, 3 e 4, 23, 24 e 25 della
2. Ciascun consiglio dell'Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche ed elettroniche, individuando le procedure operative previa verifica e validazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, ai sensi del regolamento sulle operazioni elettorali, di cui all'articolo 31-bis del
3. Con delibera del Consiglio nazionale dell'ordine sono stabiliti i criteri in base ai quali le votazioni dei Consigli territoriali possono svolgersi anche su più sedi, avuto riguardo al numero degli iscritti ed in ragione delle caratteristiche geografiche del territorio e delle distanze tra le sedi. La delibera di cui al periodo precedente stabilisce altresì i criteri in base ai quali la durata delle votazioni può avvenire in più di due giorni, di cui almeno uno festivo. Ciascun consiglio dell'Ordine che intenda procedere in attuazione della citata delibera, è tenuto a darne notizia, nei modi e con le forme di pubblicità opportune, oltre che al Consiglio nazionale, anche a tutti gli iscritti.
4. Il presidente uscente del consiglio dell'Ordine, sentito il consiglio, indice le elezioni. L'avviso di indizione, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o telefax o posta prioritaria almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo territoriale, deve indicare i membri del consiglio uscente, i giorni delle votazioni, nonchè, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, la sede o le sedi delle votazioni. L'avviso è contestualmente comunicato anche al Consiglio nazionale. Il calendario delle convocazioni per le votazioni è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente territoriale e del Consiglio nazionale e viene comunicato agli iscritti tramite messaggio pec o e-mail, almeno cinque giorni prima della data dell'inizio dei lavori. Ai fini della validità della indizione è sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso.
5. La votazione per l'elezione del consiglio è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore a un decimo degli iscritti, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della
6. Ciascun consiglio dell'Ordine riserva uno o più posti nel consiglio agli iscritti alla sezione B dell'albo, secondo quanto indicato dalla tabella di cui all'allegato 1. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.
Art. 4. Elettorato attivo e passivo, incompatibilità, inconferibilità
1. Il quorum di cui all'articolo 3, comma 5 e il numero dei componenti dei consigli da eleggere viene stabilito in base al numero degli iscritti alla sezione A e B, risultanti alla data di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Hanno diritto al voto tutte le persone fisiche iscritte all'albo territoriale.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli iscritti che alla data di indizione delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio professionale. Sono eleggibili coloro che risultano iscritti e non sospesi alla scadenza del termine di cui al comma 6. Costoro possono candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai tre quinti dei componenti da eleggere. Non è possibile candidarsi in più liste.
3. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità e incompatibilità.
4. Le liste di candidati alle cariche di componente del consiglio dell'Ordine devono contenere almeno il 20% di candidati del genere meno rappresentato in lista se presenti tra gli iscritti all'albo e almeno il 20% di iscritti di età non superiore ai 45 anni. Il requisito di età può essere assorbito dal requisito di genere.
5. Le liste di candidati, opportunamente denominate, e le singole candidature al consiglio dell'Ordine, devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal presidente dell'Ordine uscente ovvero da altri soggetti previsti dalla normativa vigente.
6. Le liste di candidati e le singole candidature al consiglio dell'Ordine di cui al comma 5, devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la segreteria della sede del consiglio dell'Ordine territoriale. Il consiglio territoriale dell'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale, a partire dal giorno successivo al termine di presentazione e comunque entro tre giorni.
7. Il mancato rispetto di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 comporta l'esclusione della lista dei candidati o della candidatura singola dalle elezioni.
8. In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.
Art. 5. Composizione dei seggi
1. Con il provvedimento di indizione delle elezioni di cui all'articolo 3 comma 4, il presidente del consiglio dell'Ordine nomina un presidente e due scrutatori per ognuno dei seggi elettorali istituiti, individuati tra gli iscritti all'albo.
2. Il segretario del seggio è il segretario del consiglio dell'Ordine uscente; in caso dell'istituzione di più seggi, nel provvedimento di indizione delle elezioni, il presidente del consiglio dell'Ordine individua tra i consiglieri uscenti non candidati un sostituto del segretario per ogni seggio ulteriore istituito, con funzioni di segretario di seggio.
3. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado con soggetti candidati nè i candidati stessi.
4. In caso di diniego o di impedimento successivo alla nomina di uno o più dei componenti del seggio, il presidente del consiglio dell'Ordine, con proprio provvedimento, provvede alla sostituzione.
Art. 6. Operazioni di voto
1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche ed elettroniche, la votazione si effettua a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, a mezzo di schede che sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Su tali schede, contenenti l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, uno degli scrutatori presenti nel seggio appone la propria firma leggibile in corrispondenza del timbro di cui al periodo precedente.
2. Sulla scheda l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione di una lista. Su ciascuna riga può essere riportata esclusivamente una preferenza; qualora siano riportate su una riga più preferenze, tutte le preferenze riportate sulla riga sono nulle. È altresì nulla qualsiasi preferenza espressa al di fuori delle righe previste nella scheda elettorale. Devono essere espresse almeno il 20% delle preferenze per il genere meno rappresentato tra i candidati a pena di nullità della scheda.
3. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
4. Spetta al presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Il voto può essere espresso per il singolo candidato; l'elettore può esprimere le proprie preferenze di voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere; eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
6. Il presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e la sua firma e quella degli altri componenti del seggio elettorale nonchè di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
7. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
8. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio nonchè recare il timbro dell'Ordine.
9. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, che dovrà svolgersi in seduta pubblica, assistito dagli scrutatori e dal segretario.
Art. 7. Operazioni di scrutinio
1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 3, comma 5. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente del seggio apre lo scrutinio e provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente del seggio, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
4. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.
5. Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali e decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
Art. 8. Proclamazione dei risultati
1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilità ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, il risultato è immediatamente proclamato dal presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per centottanta giorni a cura del consiglio dell'Ordine. Le schede nulle e contestate sono conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente del seggio e dagli scrutatori, in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro dell'Ordine.
2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il candidato con minor anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il minore di età. Nel caso di voti assegnati all'intera lista, risultano eletti i candidati posti in lista in ordine crescente, fino all'esaurimento dei posti a disposizione.
3. I consiglieri durano in carica quattro anni; i consiglieri che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine; i consiglieri così sostituiti durano in carica fino alla scadenza originaria del mandato. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni ai sensi dell'articolo 9.
4. Il presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni al consiglio territoriale dell'Ordine, agli eletti, al Ministero della salute, al procuratore della Repubblica presso il tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale nonchè al Consiglio nazionale dell'Ordine e agli enti nazionali di previdenza e assistenza della categoria, ove previsti.
5. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del consiglio dell'Ordine uscente.
6. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il consiglio dell'Ordine si riunisce su convocazione del presidente uscente, per l'insediamento nonchè per procedere alla definizione delle cariche istituzionali. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
7. I risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della
8. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere.
Art. 9. Elezioni suppletive
1. Se i componenti del consiglio nel corso del quadriennio per cui sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni all'indizione delle elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli e con le stesse modalità in quanto applicabili.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il presidente del Consiglio adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine ivi indicato.
3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.
Art. 10. Regolamenti elettorali
1. Le modalità operative delle operazioni elettorali, anche con modalità elettroniche e telematiche, dei Consigli territoriali avvengono nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 31-bis del
Art. 11. Composizione, elezione e presidenza del Consiglio nazionale dell'Ordine
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi è composto dai presidenti dei consigli regionali e provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 28 della
2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni.
3. I rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali.
4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale, il Ministero della salute entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di rinnovo dei Consigli territoriali convoca mediante apposito avviso i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto dei termini di cui al comma 5. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato. Il presidente dell'Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della salute, con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è immediatamente trasmessa tramite pec al Ministero della salute.
5. Le candidature sono comunicate al Consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della salute nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il Consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui nessun iscritto alla sezione B dell'albo sia stato candidato o eletto ovvero una volta eletto vi rinunci senza che vi siano altri iscritti alla sezione B che abbiano riportato voti, il Consiglio è composto dai soli membri iscritti alla sezione A.
6. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il candidato con minore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il minore di età.
7. Il Ministero della salute provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.
8. Il consigliere di diritto che è venuto a mancare per qualsiasi causa è sostituito dal nuovo presidente eletto all'interno del Consiglio territoriale di cui trattasi o da eventuale Commissario.
9. I consiglieri elettivi che vengono a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine.
Art. 12. Elezioni delle cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi
1. Sono cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'Ordine:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere.
2. Le elezioni delle cariche, di cui al comma 1, si tengono ogni quattro anni durante la seduta di insediamento del Consiglio. Le votazioni si svolgono contemporaneamente per ciascuno dei predetti organi e risulta eletto il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Dal terzo scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza relativa.
3. Quando una carica viene meno prima del termine della sua scadenza, si procede a nuove elezioni per la sua sostituzione; in tal caso la durata del suo mandato è limitato fino alla scadenza originaria.
4. I componenti di diritto del Consiglio nazionale restano in carica per il tempo in cui sono presidenti dei consigli dell'Ordine territoriale.
5. Gli avvicendamenti dei componenti del Consiglio nazionale non interrompono la continuità di funzionamento del Consiglio nazionale stesso.
Art. 13. Procedimenti disciplinari
1. I consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi nell'esercizio della funzione disciplinare separano la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare.
2. A tal fine, presso ogni ordine regionale o provinciale sono costituiti uffici istruttori, composti da 3 a 9 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore iscritto alla sezione A dell'albo, nominati dal consiglio territoriale dell'Ordine tra gli iscritti all'albo territoriale di competenza, che non siano componenti del consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla sezione B dell'albo. Almeno uno dei componenti è estraneo alla professione ed è in possesso di competenze giuridiche, in qualità di ex magistrato, docente universitario in materia di diritto, avvocato. Gli uffici istruttori sono costituiti dopo le elezioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla sezione B, l'istruttoria è sempre affidata all'intero ufficio istruttorio. Parimenti, il componente dell'ufficio istruttorio appartenente alla sezione B partecipa alla fase istruttoria degli iscritti alla sezione A.
4. Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della sezione B nell'ufficio istruttore, l'ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
5. Gli uffici istruttori compiono gli atti preordinati alla instaurazione del procedimento disciplinare relativo agli iscritti al consiglio regionale o provinciale, con l'invito al professionista a riferire sui fatti oggetto della segnalazione. All'esito della istruttoria trasmettono la documentazione al competente consiglio territoriale per il giudizio disciplinare, con la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare decisa a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parità del voto, del coordinatore formulando in tal caso i profili di addebito, previa audizione dell'interessato redigendo apposito verbale.
6. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, vista la relazione dell'ufficio istruttorio e sentito il coordinatore del medesimo ufficio che illustra la stessa in sede di consiglio, giudica gli iscritti al proprio albo.
7. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal consiglio dell'Ordine composto esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
8. Nel caso in cui il consiglio dell'Ordine abbia un solo componente eletto in rappresentanza della sezione B dell'albo esso giudica in composizione monocratica.
9. Nel caso in cui nel consiglio dell'Ordine non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B dell'Albo, il consiglio territoriale dell'Ordine viene integrato dal consigliere iscritto alla sezione B del consiglio più vicino.
Art. 14. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2799