Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 08/03/2010 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta |
Art. 2. Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 |
Art. 3. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici |
Art. 4. Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE |
Art. 5. Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE |
Art. 6. Trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali |
Art. 7. Ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE |
Art. 8. Realizzazione e gestione dei centri di raccolta |
Art. 9. Esonero dalla comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - MUD |
Art. 10. Sanzioni |
Art. 11. Norme transitorie |
§ 56.6.312 - D.M. 8 marzo 2010, n. 65. [1]
Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
(G.U. 4 maggio 2010, n. 102)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il
Visto il
Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto
Visto l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del citato
Ritenuto di individuare modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori, tenuti ad adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario;
Ritenuto altresì di individuare modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il conferimento presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del
Ritenuto infine di prevedere modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali da parte dei distributori, nonchè degli installatori e dei gestori di centri di assistenza che agiscano in nome dei produttori di AEE professionali, al fine di agevolare l'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta separata di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto n. 151 del 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche» come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2009, n.165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio e del 23 luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici
Art. 1. Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta
1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
2. [Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
Art. 2. Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
1. Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui al presente articolo e al successivo articolo 3 solo se riguarda:
a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
b) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;
c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg [3].
2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sè un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.
3. Il trasporto di cui al comma 1, lettera b), è accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
4. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.
Art. 3. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici
1. Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del
2. Ai fini dell'iscrizione per le attività di cui al comma 1 i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della
a) la sede dell'impresa;
b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;
d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del
e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
f) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
3. Ai fini dell'iscrizione per le attività di trasporto di cui all'articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della
a) la sede dell'impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del
d) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212 del
Art. 4. Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del
Capo II
Modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali
Art. 5. Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali dal
2. I RAEE professionali sono raggruppati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali secondo le modalità di cui all'articolo 3 e adempiono agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
Art. 6. Trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali
1. Il trasporto dei RAEE professionali è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. Per le utenze professionali, il tragitto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), s'identifica con quello dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 5.
Art. 7. Ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8. Realizzazione e gestione dei centri di raccolta [4]
[1. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del
Art. 9. Esonero dalla comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del
1. I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del
Art. 10. Sanzioni
1. I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del
Art. 11. Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 3 del presente decreto, si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo.
2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.
[1] Abrogato dall'art. 11 del
[2] Comma abrogato dall'art. 22 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 22 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della