§ 23.7.67 - L. 14 novembre 2024, n. 166.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.7 unione europea
Data:14/11/2024
Numero:166


Sommario
Art. 1, 


§ 23.7.67 - L. 14 novembre 2024, n. 166.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

(G.U. 14 novembre 2024, n. 267)

 

Art. 1,

     1. Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «5 agosto 2022, n. 118» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera a):

     al numero 1.1), secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «della disposizione di cui al presente numero», le parole: «deliberati anteriormente a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027» e le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;

     al numero 1.2), capoverso a), le parole: «al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività,» sono soppresse, le parole: «al Registro nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro nazionale» e le parole: «quelle gestite dagli» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle gestite dagli»;

     dopo il numero 3) è inserito il seguente:

     «3-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

     alla lettera b), capoverso Art. 4:

     al comma 1, le parole: «e), f)» sono sostituite dalle seguenti: «e) e f),» e dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo,»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea»;

     al comma 2, le parole: «sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio», le parole: «, per almeno trenta giorni» sono soppresse e le parole: «italiana, e per» sono sostituite dalle seguenti: «italiana e, per»;

     al comma 3:

     al secondo periodo, la parola: «condente» è sostituita dalla seguente: «concedente» e le parole: «salvo nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso»;

     al terzo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

     al comma 4:

     all'alinea, le parole: «del sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «del sito internet istituzionale»;

     alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo»;

     al comma 5, la parola: «ai», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «a»;

     al comma 6:

     all'alinea, le parole: «del principio» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi»;

     alla lettera b), la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «indicato»;

     alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità»;

     alla lettera g), dopo le parole: «l'impegno ad assumere,» è inserita la seguente: «preferibilmente»;

     al comma 7, secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

     al comma 9, al primo periodo, le parole: «da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare» e, al secondo periodo, le parole: «di un professionista nominato» sono sostituite dalle seguenti: «di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati»;

     al comma 10, lettere a) e b), la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;

     al comma 11:

     al primo periodo, dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

     al comma 13, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;

     al comma 2, le parole: «22 dicembre 2022, n. 198,» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2022, n. 198,».

     All'articolo 2:

     al comma 1, lettera a), le parole: «vecchiaia e superstiti» sono sostituite dalle seguenti: «, la vecchiaia e i superstiti».

     All'articolo 3:

     al comma 1, lettera b), le parole: «persona, oppure» sono sostituite dalle seguenti: «persona oppure».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «amministrativa-contabile» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativo-contabile», le parole: «unità Area Funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «unità dell'area dei funzionari» e le parole: «unità Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «unità dell'area degli assistenti»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «all'Area Funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «all'area dei funzionari» e le parole: «all'Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «all'area degli assistenti»;

     al comma 3, le parole: «quanto a euro 2.000.000,» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 2.000.000» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla rubrica, le parole: «amministrativa-contabile» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativo-contabile».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

     alla lettera a), le parole: «direttiva 2016/800/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,»;

     alla lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, alinea, le parole: «di una di una o più» sono sostituite dalle seguenti: «di una o più»;

     alla lettera e), capoverso 12-bis:

     al comma 1, dopo le parole: «quanto previsto dall'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

     al comma 3, lettera c), le parole: «e fisica e» sono sostituite dalle seguenti: «sia fisica sia»;

     al comma 5, le parole: «alla età e capacità» sono sostituite dalle seguenti: «all'età e alle capacità»;

     al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «dell'11 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'11 maggio 2016,»;

     alla rubrica, le parole: «direttiva 2016/800/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2016/800».

     All'articolo 6:

     al comma 1, alinea, le parole: «144, dopo il comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 144, dopo il comma 1»;

     alla rubrica, le parole: «n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «n. 144,».

     All'articolo 7:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'articolo 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del», le parole: «del 4 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, del 4 luglio 2018», le parole: «n. 549/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,» e le parole: «n. 551/2004,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 551/2004»;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonchè al numero di funzionalità non sviluppate»;

     dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi»;

     al comma 10:

     alla lettera a), dopo le parole: «non applicano» sono inserite le seguenti: «, ove prevista,»;

     alla lettera c), le parole: «dall'Autorità nazionale di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità nazionale di vigilanza»;

     alla lettera d), alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317»;

     alla lettera e), le parole: «le informazioni e chiarimenti» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni e i chiarimenti»;

     alla lettera f), le parole: «paragrafo 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2, del»;

     al comma 12, le parole: «all'E.N.A.C» sono sostituite dalle seguenti: «all'E.N.A.C.».

     All'articolo 8:

     al comma 1, lettera b), capoverso 1, le parole: «provvede ad adottare e mantiene» sono sostituite dalle seguenti: «adotta e mantiene»;

     alla rubrica, le parole: «in materia sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di sicurezza».

     All'articolo 9:

     al comma 1, capoverso 15-bis, le parole: «eccessivo, rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «eccessivo rispetto».

     All'articolo 10:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: «contraenti dell'accordo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «aderenti all'Accordo», le parole: «Svizzera, di Paesi» sono sostituite dalle seguenti: «Svizzera e di Paesi»;

     alla lettera d), le parole: «contraenti dell'Accordo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «aderenti all'Accordo»;

     al comma 2, le parole: «per l'anno 2034» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2034».

     All'articolo 11:

     alla rubrica, le parole: «infrazione 2014/4231» sono sostituite dalle seguenti: «infrazione n. 2014/4231».

     Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Procedura di infrazione n. 2014/4231). - 1. L'assunzione straordinaria di 200 unità di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non può essere effettuata prima del 15 novembre 2024.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è autorizzata la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.

     4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, le parole: "30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

     All'articolo 12:

     alla rubrica, le parole: «30 marzo 2001 n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».

     All'articolo 13:

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1-bis:

     1) le parole: "da euro 20 a euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 150 a euro 500";

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000";

     b) al comma 1-quater, le parole: "attività diverse dall'attività di tiro" sono sostituite dalle seguenti: "una diversa attività di tiro";

     c) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

     "1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

     1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per 'attività di tirò si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia".

     1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonchè le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio».

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «in causa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relativa alla causa», le parole: «della durata massima di 54 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi» e la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo»;

     al secondo periodo, le parole da: «sono individuati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilità»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «in zone di superamento» sono sostituite dalle seguenti: «in zone nelle quali è intervenuto il superamento», le parole: «2010 n. 155 e» sono sostituite dalle seguenti: «2010, n. 155,» e le parole: «in causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alla causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO2 ),»;

     al comma 3:

     al primo periodo, dopo le parole: «del programma» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma 1» e le parole: «rappresentati dagli enti proponenti gli interventi e dall'ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «che sono gli enti proponenti gli interventi nonchè l'ANCI»;

     al secondo periodo, le parole: «legge n. 234 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

     al quarto periodo, la parola: «(CUP)» è soppressa;

     al comma 4, le parole: «in causa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relativa alla causa», dopo le parole: «del TFUE, in merito ai superamenti» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «NO2» è sostituita dalla seguente: «NO2 » e le parole: «di seguito denominato Piano» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato "Piano"»;

     al comma 5:

     al primo periodo, le parole: «e per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «e il PNRR»;

     al secondo periodo, le parole: «d'intesa dai capi dei predetti dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dai capi dei predetti dipartimenti, d'intesa tra loro»;

     al comma 6, secondo periodo, le parole: «l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure» sono sostituite dalle seguenti: «l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate»;

     al comma 7:

     al primo periodo, la parola: «decorrente» è sostituita dalla seguente: «decorrenti»;

     al secondo periodo, le parole: «può essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, nonchè disposta la revisione ovvero l'aggiornamento dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del Piano può essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso»;

     al comma 8, le parole: «di carattere finanziario,» sono sostituite dalla seguente: «finanziario», la parola: «NO2» è sostituita dalla seguente: «NO2 » e le parole: «in causa» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alla causa»;

     al comma 9:

     al primo periodo, le parole: «delle Piano» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano» e la parola: «(ISPRA)» è soppressa;

     al secondo periodo, le parole: «dell'ambiente della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     al terzo periodo, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo».

     Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 14-bis (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097). - 1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente:

     "10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis";

     b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi 'uno contro uno' e 'uno contro zero'). - 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

     2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

     3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.

     4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2.

     5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonchè raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.

     6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nè all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.

     7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

     9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

     10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati";

     c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio".

 

     Art. 14-ter (Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). - 1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

     "Art. 178-quater (Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). - 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonchè del presente articolo.

     2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

     3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.

     4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di:

     a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;

     b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;

     c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;

     d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).

     5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.

     6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, può chiederne la modifica ovvero l'integrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.

     8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, è istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.

     9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.

     10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.

     11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo"».

     All'articolo 15:

     al comma 1:

     alla lettera a), numero 2), la parola: «congiunzione» è sostituita dalla seguente: «parola»;

     alla lettera b):

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al primo comma, le parole: "ed agli altri organismi di gestione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: ", agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti"»;

     al numero 2), le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)»;

     al numero 3), dopo le parole: «2017, n. 35» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 4), la parola: «S.I.A.E.» è sostituita dalla seguente: «SIAE», dopo le parole: «categoria di titolari» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1),»;

     al numero 5), la parola: «(S.I.A.E.)» è sostituita dalla seguente: «(SIAE),»;

     al comma 3:

     alla lettera d), capoverso 5-bis, le parole: «, devono essere inoltre diversificati» sono sostituite dalle seguenti: «e devono essere diversificati»;

     alla lettera e), capoverso 3-bis, alinea, le parole: «al più tardi entro novanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i novanta giorni successivi» e dopo le parole: «di cui all'articolo 17,» sono inserite le seguenti: «comma 2,»;

     alla lettera f), capoverso 1-bis:

     al primo periodo, le parole: «Registro delle imprese di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese, di cui al capo II della legge» e le parole: «sul proprio sito web» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

     al secondo periodo, la parola: «(SIAE)» è soppressa, le parole: «sul proprio sito web» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e le parole: «Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580» sono sostituite dalle seguenti: «predetto registro delle imprese»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati.

     3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 171-bis:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: "dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della presente legge";

     2) al comma 2, primo periodo, la parola: "SIAE" è sostituita dalle seguenti: "ai sensi della presente legge";

     b) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: ", ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge";

     c) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: "di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno";

     d) all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) è abrogata;

     e) all'articolo 181-bis:

     1) al comma 1, la parola: "appone" è sostituita dalle seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati," e dopo le parole: "accordi tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti";

     2) al comma 2, le parole: "la SIAE verifica" sono sostituite dalle seguenti: "la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti verificano";

     3) al comma 3, dopo le parole: "tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti", le parole: ", anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti";

     4) al comma 4:

     4.1) dopo le parole: "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno" sono inserite le seguenti: "nonchè le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie";

     4.2) le parole: "sentite la SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti";

     4.3) dopo le parole: "tra la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti";

     5) al comma 6, dopo le parole: "trimestralmente la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti", dopo le parole: "e la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti" e dopo le parole: "alla SIAE" sono inserite le seguenti: ", agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendenti";

     6) al comma 7, dopo le parole: "la SIAE" sono inserite le seguenti: ", gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti".

     3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 16:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», le parole: «e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno» sono soppresse e le parole: «del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione»;

     alla lettera a), la parola: «nome» è sostituita dalle seguenti: «nome e cognome»;

     alla lettera c), le parole: «europea» e le parole: «, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati» sono soppresse;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno»;

     al comma 2, le parole: «Il comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1 e 1-bis non si applicano» e le parole: «al diritto dell'Unione e nazionale a tutela» sono sostituite dalle seguenti: «alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela».

     Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 16-bis (Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023). - 1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

     2. Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     3. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

     4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.

     5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     6. La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.

     7. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 5.

     8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

     9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     10. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 16-ter (Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

 

     Art. 16-quater (Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica). - 1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.

     2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     "e-bis) è Autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio".

     3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: "migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza,";

     b) all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza".

     4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 16-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato). - 1. Il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è abrogato.

 

     Art. 16-sexies (Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate). - 1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3";

     b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: "altresì," sono inserite le seguenti: "nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero".

 

     Art. 16-septies (Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione). - 1. Al fine di rafforzare l'attività di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     All'articolo 17:

     al comma 1, le parole: «articoli 4, 10 e 14, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies» e la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «competenti».

     All'allegato 1, allegato 4-quater:

     alla voce NCPG 215, le parole: «Capo d'Ali'» sono sostituite dalle seguenti: «Capo d'Alì»;

     alla voce NCPG 225, la parola: «Calavà» è sostituita dalla seguente: «Calava'».