Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.5 sostanze pericolose |
Data: | 02/06/1978 |
Numero: | 339 |
Sommario |
Art. 1. E' assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con [...] |
Art. 2. Per gli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione il contributo sarà erogato in rate [...] |
Art. 3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, secondo comma, del decreto- legge 10 agosto 1976, n. 542, quale risulta dalla legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 688, le somme eventualmente [...] |
Art. 4. Le somme erogate in applicazione della presente legge si intendono a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione [...] |
§ 53.5.7 - L. 2 giugno 1978, n. 339. [1]
Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.
(G.U. 7 luglio 1978, n. 188).
E' assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'art. 1 del
Il contributo di cui al comma precedente affluirà al fondo di cui all'art. 2 dello stesso
Con le somme anzidette la regione provvederà, nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
Per gli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione il contributo sarà erogato in rate semestrali anticipate.
La regione Lombardia è tenuta a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il successivo inoltro al Parlamento, un rendiconto analitico delle spese effettuate nel semestre precedente anche in esecuzione dei programmi approvati con legge della regione stessa.
Al rendiconto semestrale di cui al comma precedente è allegato il parere tecnico-scientifico della commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976 in ordine alla esecuzione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.
Il rendiconto relativo al contributo per l'anno 1977 sarà allegato a quello concernente il primo semestre del 1978.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, secondo comma, del decreto-
Tali somme vanno considerate in diminuzione del contributo speciale di cui allo stesso art. 1 con imputazione sull'ultima quota di esso ed eventualmente, ove superiori, su quelle precedenti.
Le somme erogate in applicazione della presente legge si intendono a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.
Nei limiti delle somme anticipate la regione è surrogata ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.
Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 25 miliardi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del