§ 51.4.21 – L. 10 aprile 1951, n. 287.
Riordinamento dei giudizi di Assise.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:10/04/1951
Numero:287


Sommario
Art. 1.  (Istituzione delle Corti di assise).
Art. 2.  (Istituzione delle Corti di assise di appello).
Art. 2 bis.  (Costituzione in sezioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello).
Art. 3.  (Composizione delle Corti di assise).
Art. 4.  (Composizione delle Corti di assise di appello).
Art. 5.  (Carattere unitario del Collegio giudicante).
Art. 6.  (Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari).
Art. 6 bis.  (Variazioni al numero dei giudici popolari).
Art. 7.  (Sessioni della Corte di assise e della Corte di assise di appello).
Art. 8.  (Nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le Corti di assise di appello).
Art. 9.  (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).
Art. 10.  (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello).
Art. 11.  (Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare).
Art. 12.  (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).
Art. 13.  (Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari).
Art. 14.  (Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari).
Art. 15.  (Accertamenti della Commissione comunale).
Art. 16.  (Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate).
Art. 17.  (Pubblicazione degli elenchi e reclami).
Art. 18.  (Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello).
Art. 19.  (Pubblicazione degli albi e reclami).
Art. 20.  (Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione).
Art. 21.  (Aggiornamento degli albi).
Art. 22.  (Liste dei giudici popolari).
Art. 23.  (Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari).
Art. 24.  (Imbussolamento delle schede).
Art. 25.  (Giudici popolari della sessione).
Art. 26.  (Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione).
Art. 27.  (Giudici popolari supplenti).
Art. 28.  (Operazioni finali).
Art. 28 bis.  (Formazione dei collegi delle sezioni).
Art. 29.  (Cause di dispensa dall'ufficio).
Art. 30.  (Giuramento).
Art. 31.  (Incompatibilità, astensione e ricusazione).
Art. 32.  (Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio).
Art. 33.  (Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).
Art. 34.  (Sanzioni per omessa presentazione).
Art. 35.  (Indebita manifestazione del convincimento).
Art. 36.  (Indennità dei giudici popolari).
Art. 37.  (Competenza della Corte di assise).
Art. 38.  (Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado).
Art. 39.  (Norme regolatrici del procedimento).
Art. 39. bis.  (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni).
Art. 40.  (Giudizio).
Art. 41.  (Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria).
Art. 42.  (Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero).
Art. 43.  (Requisitorie del pubblico ministero).
Art. 44.  (Sentenza di rinvio a giudizio).
Art. 45.  (Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise).
Art. 46.  (Convocazione della Corte di assise di appello).
Art. 47.  (Annullamento di sentenze con rinvio).
Art. 48.  (Traduzione dell'imputato. Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate).
Art. 49.  (Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione).
Art. 50.  (Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione).
Art. 51.  (Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello).
Art. 52.  (Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge).
Art. 53.  (Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge).
Art. 54.  (Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo).
Art. 55.  (Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio).
Art. 56.  (Disposizione finale).


§ 51.4.21 – L. 10 aprile 1951, n. 287. [1]

Riordinamento dei giudizi di Assise.

(G.U. 7 maggio 1951, n. 102).

 

Capo I

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE CORTI DI ASSISE

E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

 

     Art. 1. (Istituzione delle Corti di assise).

     In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

 

          Art. 2. (Istituzione delle Corti di assise di appello).

     In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.

 

          Art. 2 bis. (Costituzione in sezioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello). [2]

     Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

     Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie.

 

          Art. 3. (Composizione delle Corti di assise). [3]

     La Corte di assise è composta:

     a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;

     b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;

     c) di sei giudici popolari.

 

          Art. 4. (Composizione delle Corti di assise di appello). [4]

     La Corte di assise di appello è composta:

     a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;

     b) di un magistrato della Corte di appello;

     c) di sei giudici popolari.

 

          Art. 5. (Carattere unitario del Collegio giudicante).

     Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

 

          Art. 6. (Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari).

     Il Governo è delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

     La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potrà essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente [5].

 

          Art. 6 bis. (Variazioni al numero dei giudici popolari). [6]

     Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23.

 

          Art. 7. (Sessioni della Corte di assise e della Corte di assise di appello). [7]

     La Corte di assise e la Corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.

     Il presidente della Corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, può disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della Corte di assise e della Corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio.

 

          Art. 8. (Nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le Corti di assise di appello). [8]

     La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le Corti di assise e le Corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina è tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina.

     Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte di assise o Corte di assise di appello.

     Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza.

 

          Art. 9. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).

     I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

     b) buona condotta morale;

     c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni [9];

     d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

 

          Art. 10. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello).

     I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

 

          Art. 11. (Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare).

     L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive [10].

     I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

 

          Art. 12. (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

     Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

     a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

     b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio [11];

     c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEI GIUDICI POPOLARI

 

          Art. 13. (Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari).

     In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.

     Qualora l'amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore.

 

          Art. 14. (Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari).

     Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

 

          Art. 15. (Accertamenti della Commissione comunale).

     Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

     Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione operando, le necessarie modificazioni.

     Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento nella cui circoscrizione il Comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.

 

          Art. 16. (Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate).

     Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati.

     La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

     a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;

     b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.

 

          Art. 17. (Pubblicazione degli elenchi e reclami).

     Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

     Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

     Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della pretura.

 

          Art. 18. (Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello).

     Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello [12].

     Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

     1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

     2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

     3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

     4) approva gli albi con decreto.

 

          Art. 19. (Pubblicazione degli albi e reclami).

     Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente, unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni all'albo pretorio e pubblico manifesto.

     Nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 17, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

     Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.

 

          Art. 20. (Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione).

     La Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente.

     La sentenza è comunicata a cura della cancelleria, entro dieci giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di una Corte di assise, del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa. Il presidente, qualora, occorra, rettifica gli albi in conformità alla decisione.

     Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degli interessati e del pubblico ministero. Il ricorso è deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso.

 

          Art. 21. (Aggiornamento degli albi). [13]

     Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

     Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise d'appello.

     Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.

 

          Art. 22. (Liste dei giudici popolari). [14]

     Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise e di appello.

     Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise.

     Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne.

 

          Art. 23. (Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari). [15]

     Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna, tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari, prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

     Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne.

     Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorché una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata.

 

          Art. 24. (Imbussolamento delle schede). [16]

     Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere pone in un'urna portante la indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne delle liste generali residenti nei comuni del circolo.

     In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

     In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

     Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari uomini e donne di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

     Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio, in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.

     Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

 

Capo III

COSTITUZIONE DELLA CORTE DI ASSISE

E DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

 

          Art. 25. (Giudici popolari della sessione). [17]

     Quindici giorni prima della conclusione della sessione della Corte di assise e della Corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.

     Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dall'ausiliario.

     Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

     Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

     Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi.

 

          Art. 26. (Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione). [18]

     I giudici popolari chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

     Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

     Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o più delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo è completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui è avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27.

     Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci.

 

          Art. 27. (Giudici popolari supplenti). [19]

     Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

     Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.

     I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26 [20].

     Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in una urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi.

 

          Art. 28. (Operazioni finali). [21]

 

          Art. 28 bis. (Formazione dei collegi delle sezioni). [22]

     Se la Corte di assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.

     Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso.

 

          Art. 29. (Cause di dispensa dall'ufficio).

     Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

     a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;

     b) i membri del Parlamento;

     c) i Commissari delle regioni;

     d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;

     e) i prefetti delle province.

 

          Art. 30. (Giuramento). [23]

     Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula: Con la ferma volontà di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto.

     Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto. I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

 

          Art. 31. (Incompatibilità, astensione e ricusazione).

     Rispetto ai giudici popolari, si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione e ricusazione contenute negli artt. 61 e seguenti del codice di procedura penale.

     Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello.

     Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il presidente della Corte di appello [24].

 

          Art. 32. (Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio).

     Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.

     A tale effetto il presidente della Corte di assise ed il presidente della Corte di assise di appello, al termine di ciascuna sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise ed al presidente della Corte di appello, i quali collocano le schede in apposite urne portanti la indicazione: "Giudici popolari che hanno prestato servizio" [25].

 

          Art. 33. (Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).

     Le schede dei giudici popolari, che sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente della Corte di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa, e dal presidente della Corte di assise di appello al presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne.

     Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovarsi nelle condizioni prevedute dall'art. 12. Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, o al presidente della Corte di appello , i quali procedono alla loro eliminazione [26].

     La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui è stato estratto il nome risulti da sentenza passata in giudicato, non più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, oppure risulti in base a certificato della competente autorità, non più cittadino italiano o di età superiore ai 65 anni [27].

     In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e suggellate, compilandosi processo verbale delle eseguite operazioni.

 

          Art. 34. (Sanzioni per omessa presentazione).

     Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da lire cinquemila a trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

     Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

 

          Art. 35. (Indebita manifestazione del convincimento).

     Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunziata la sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da lire ventimila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

     Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al presidente della Corte di appello , il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione [28].

 

          Art. 36. (Indennità dei giudici popolari). [29]

 

Capo IV

NORME DI PROCEDURA

 

          Art. 37. (Competenza della Corte di assise).

     L'art. 29 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 38. (Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado).

     Quando nelle leggi di procedura penale si fa riferimento a "giudice di competenza superiore" o a "giudice superiore", la Corte di assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici di primo grado.

 

          Art. 39. (Norme regolatrici del procedimento).

     Per i procedimenti di competenza delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge.

 

          Art. 39. bis. (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). [30]

     Quando la Corte d'assise o la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della Corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare.

     Il presidente della Corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.

     Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente.

 

          Art. 40. (Giudizio).

     Nel giudizio di primo grado e nei relativi incidenti di esecuzione, la Corte di assise e il presidente di essa, il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, il presidente e il cancelliere del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono, rispettivamente, alla Corte di assise, al presidente di essa, alla Corte di appello, al presidente e al cancelliere della Corte di appello [31].

     Ugualmente, per quanto riguarda l'istruzione, salvo i casi di rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di primo grado, al procuratore generale presso la Corte di appello è sostituito il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso la Corte di assise competente.

     Nei casi nei quali la Corte di assise o la Corte di assise di appello può delegare il compimento di un atto processuale, ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

     La sentenza è, di regola, compilata dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere.

 

          Art. 41. (Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria).

     Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 42. (Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero).

     L'art. 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 43. (Requisitorie del pubblico ministero).

     L'art. 371 del Codice di procedura penale è abrogato.

 

          Art. 44. (Sentenza di rinvio a giudizio).

     L'art. 374 del Codice di procedura penale è così modificato:

     (Omissis).

 

          Art. 45. (Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise).

     Le sentenze e gli altri provvedimenti della Corte di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle altre leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale e vengono depositati nella cancelleria della Corte d'assise o, in mancanza, in quella del Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio.

 

          Art. 46. (Convocazione della Corte di assise di appello).

     Quando è proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'art. 208 del codice di procedura penale o, se appellante è l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 codice procedura penale, li presenta al primo presidente della Corte di appello, che sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti [32].

 

          Art. 47. (Annullamento di sentenze con rinvio).

     Il n. 2 dell'art. 543 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 48. (Traduzione dell'imputato. Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate).

     L' art. 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è così modificato:

     (Omissis).

 

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 49. (Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). [33]

     Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1° settembre 1952.

 

          Art. 50. (Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione).

     Se alla data di entrata in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia già presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se è necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi è stata già sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione è fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione già emesso perde efficacia e deve essere rinnovato.

 

          Art. 51. (Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello).

     Fino a quando non funzioneranno le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge, la Corte di assise è composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e di sei giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 9 della presente legge. Essa esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.

     In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto, nella composizione prevista dalla legge. Tuttavia per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei giudici popolari sono disposte con decreto del primo Presidente della Corte di appello [34].

 

          Art. 52. (Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge).

     Quando per effetto della presente legge vi è mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione è fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.

 

          Art. 53. (Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge).

     Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

     Se, alla data della pubblicazione della presente legge, pende contro la sentenza della Corte di assise ricorso per Cassazione è concessa all'imputato la facoltà di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello.

     Nel caso di ricorso di più imputati, qualora soltanto parte di essi domandino la conversione, la Corte di cassazione decide preventivamente, per coloro che non hanno fatto richiesta di conversione, il ricorso di sua competenza, a norma del Codice di procedura penale, e, ove occorra l'effetto estensivo dei motivi ai sensi dell'art. 203 del Codice di procedura penale, regola per tutti l'ulteriore eventuale esame delle impugnazioni.

     In caso di annullamento con rinvio, questo ha luogo alla Corte di assise di appello competente a conoscere del gravame degli imputati indicati nel comma precedente, e la Corte decide con un'unica sentenza nei riguardi di tutti gli imputati.

     L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

     Quando per il giudizio di secondo grado è competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza è attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima Sezione penale della Cassazione che delibera in camera di consiglio.

     Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.

 

          Art. 54. (Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo).

     La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge.

     La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso dell'art. 134 del Codice di procedura penale.

     L'imputato che sia detenuto può fare la dichiarazione nelle carceri o nel luogo di pena in cui si trova.

     Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi.

     La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

     Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori.

     Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti, devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione.

 

          Art. 55. (Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio).

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.

 

          Art. 56. (Disposizione finale).

     Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili.


[1] I riferimenti al pretore e alla pretura previsti nella presente legge sono stati sostituiti dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale per effetto dell'art. 31 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 21 febbraio 1984, n. 14.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441 e dall'art. 1del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1del D.L. 25 settembre 1987, n. 394.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441 e dall'art. 2del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2del D.L. 25 settembre 1987, n. 394.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 21 febbraio 1984, n. 14.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 5 maggio 1952, n. 405 e così ulteriormente sostituito dall'art. 33 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3del D.L. 25 settembre 1987, n. 394.

[9] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 6 della L. 9 agosto 2024, n. 114.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 bis del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31.

[11] Lettera così modificata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[12] Comma così sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 3della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 4della L. 5 maggio 1952, n. 405 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1della L. 27 dicembre 1956, n. 1441.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1della L. 27 dicembre 1956, n. 1441.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 6della L. 5 maggio 1952, n. 405 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1della L. 27 dicembre 1956, n. 1441.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 1della L. 27 dicembre 1956, n. 1441 e dall'art. 3del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 34 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[18] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441 e dall'art. 4 del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, modificato dall'art. 1del D.L. 6 febbraio 1986, n. 18 e ora così sostituito dall'art. 35 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1della L. 27 dicembre 1956, n. 1441.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31.

[21] Articolo modificato dall'art. 8 della L. 5 maggio 1952, n. 405, sostituito dall'art. 6del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31 e ora abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 3della L. 21 febbraio 1984, n. 14.

[23] Articolo già sostituito dall'art. 1della L. 27 dicembre 1956, n. 1441 e così ulteriormente sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[24] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[25] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[26] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[27] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[28] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[29] Articolo modificato dall'art. 3 della L. 24 marzo 1978, n. 74, sostituito dall'art. 1 della L. 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'art. 12 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, modificato dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e ora abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 21 febbraio 1984, n. 14.

[31] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[32] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 5 maggio 1952, n. 405.

[34] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 24 novembre 1951, n. 1324.