§ 51.4.211 - L. 9 agosto 2024, n. 114.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:09/08/2024
Numero:114


Sommario
Art. 1.  Modifiche al codice penale
Art. 2.  Modifiche al codice di procedura penale
Art. 3.  Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 4.  Modifiche all'ordinamento giudiziario
Art. 5.  Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria
Art. 6.  Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287
Art. 7.  Modifica al codice dell'ordinamento militare
Art. 8.  Disposizioni finanziarie
Art. 9.  Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni


§ 51.4.211 - L. 9 agosto 2024, n. 114.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

(G.U. 10 agosto 2024, n. 187)

 

Art. 1. Modifiche al codice penale

     1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 322-bis:

     1) al primo comma, alinea, le parole:

     «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse;

     2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse;

     b) l'articolo 323 è abrogato;

     c) all'articolo 323-bis:

     1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»;

     2) al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»;

     d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» è inserita la seguente: «346-bis,»;

     e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

     Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

     La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

     La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

     La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

 

     Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale

     1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

     6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate»;

     b) all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»;

     c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»;

     d) all'articolo 268:

     1) al comma 2-bis, dopo le parole:

     «degli interlocutori,» sono inserite le seguenti: «nonchè quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti»;

     2) al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»;

     e) all'articolo 291:

     1) al comma 1-ter, dopo le parole: «conversazioni intercettate» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione»;

     2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

     «1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

     1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

     1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purchè sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

     1-septies. L'invito contiene:

     a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

     b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonchè l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

     c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;

     d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

     1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonchè della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

     1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-bis»;

     f) all'articolo 292:

     1) al comma 2-ter, dopo le parole: «articolo 327-bis» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio»;

     2) al comma 2-quater, dopo le parole: «brani essenziali» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti»;

     3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonchè quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo»;

     g) all'articolo 294:

     1) al comma 1, dopo le parole: «ha proceduto» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure»;

     2) al comma 4-bis, dopo la parola: «disposta» sono inserite le seguenti: «dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies,»;

     h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies»;

     i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: «alle indagini» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater»;

     l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva»;

     m) all'articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

     «1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere»;

     n) all'articolo 369:

     1) al comma 1, la parola: «Solo» è sostituita dalle seguenti: «A tutela del diritto di difesa,», le parole: «con indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione» e le parole: «con invito» sono sostituite dalle seguenti: «l'invito»;

     2) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

     «1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

     1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2»;

     o) all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio»;

     p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

 

     Art. 3. Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

     1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti».

 

     Art. 4. Modifiche all'ordinamento giudiziario

     1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7-bis:

     1) al comma 3-bis, dopo le parole: «capi degli uffici» sono aggiunte le seguenti: «, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale»;

     2) al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: «dei magistrati» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari»;

     b) all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'udienza preliminare» sono aggiunte le seguenti: «e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis».

 

     Art. 5. Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria

     1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

     2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

 

     Art. 6. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287

     1. La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

 

     Art. 7. Modifica al codice dell'ordinamento militare

     1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa».

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri di cui all'articolo 5, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

     a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

     b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 9. Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Allegato 1

     (articolo 5, comma 1)

 

     «Tabella B

     (articolo 1, comma 2)

 

».