| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 74. Persona e famiglia |
| Capitolo: | 74.1 diritti e libertà fondamentali |
| Data: | 07/05/2026 |
| Numero: | 91 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto |
| Art. 2. Istituzione dell'Organismo per la parità |
| Art. 3. Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina dell'Organismo per la parità |
| Art. 4. Funzioni e prerogative dell'Organismo per la parità |
| Art. 5. Ufficio dell'Organismo per la parità |
| Art. 6. Disposizioni finanziarie |
| Art. 7. Disposizioni transitorie e finali |
§ 74.1.109 - D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
(G.U. 23 maggio 2026, n. 118)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Vista la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale;
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Vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente resi in data 31 marzo 2026 dalla Commissione affari costituzionali, in data 1° aprile 2026 dalla Commissione bilancio e tesoro nonchè in data 1° aprile 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati e in data 31 marzo 2026 dalla Commissione affari costituzionali, in data 1° aprile 2026 dalla Commissione bilancio nonchè in data 25 marzo 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto contiene disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla
Art. 2. Istituzione dell'Organismo per la parità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito l'Organismo per la parità, quale autorità indipendente, ai sensi dell'ordinamento nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Organismo per la parità subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parità.
3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3, comma 7, l'Organismo per la parità subentra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
4. L'Organismo per la parità, fermo restando quanto previsto al comma 1, promuove e garantisce la collaborazione con le amministrazioni e le autorità nazionali, dell'Unione europea e internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1.
5. L'Organismo per la parità ha sede in Roma in luogo accessibile e fruibile per tutte le persone.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Organismo per la parità di cui all'articolo 5.
7. L'Organismo per la parità provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 6. Le disposizioni dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.
8. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria dell'Organismo per la parità sono soggetti al controllo della Corte dei conti.
Art. 3. Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina dell'Organismo per la parità
1. L'Organismo per la parità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Organismo per la parità, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente. Su proposta del presidente, con delibera collegiale dell'Organismo per la parità, sono attribuite a ciascuno dei componenti dell'Organismo per la parità deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e attribuzioni dell'Organismo per la parità stesso, in ragione della competenza o dell'esperienza prevalente dei singoli componenti. Nello specifico, a due componenti sono attribuite le deleghe relative alla
2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di comprovata esperienza o competenza e, in particolare, due componenti in materia di contrasto delle forme di discriminazione di cui alla
3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono, all'atto della nomina, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni dell'Organismo per la parità.
4. Il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività in materia di contrasto delle forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
6. Per il periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente, i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio dell'Organismo per la parità, di cui all'articolo 5, non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nei settori riconducibili alla materia del contrasto ad ogni forma di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la trasparenza della procedura. In sede di prima applicazione del presente decreto, il presidente e i componenti del collegio sono nominati entro il 31 dicembre 2026 e si insediano a partire dal 1° gennaio 2027.
8. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
9. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso di decadenza per aver riportato una condanna definitiva per delitti non colposi.
10. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica sette anni e il loro mandato non è rinnovabile.
11. Al presidente è attribuita un'indennità di funzione parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del collegio è attribuita un'indennità di funzione parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le indennità di cui al presente comma sono definite con provvedimento dell'Organismo per la parità, da adottare entro il 31 gennaio 2027 entro un limite massimo di spesa pari a 1.854.626 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
12. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, e comunque entro un limite massimo di spesa pari a 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Art. 4. Funzioni e prerogative dell'Organismo per la parità
1. Negli ambiti di cui all'articolo 1 in relazione alle funzioni di cui alla
a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
1) svolge attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento su tutto il territorio, che comprendono: la fornitura agli enti pubblici e privati di formazione, consulenza e sostegno; la partecipazione al dibattito pubblico; la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche e la collaborazione alla stesura di codici di comportamento diretti a promuovere la parità e a contrastare le manifestazioni anche indirette di ogni forma di discriminazione;
2) promuove misure e iniziative di comunicazione appropriate a beneficio dei diversi gruppi di destinatari, riservando particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarietà delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online;
b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, dell'articolo 2 della
1) riceve denunce di discriminazioni attraverso appositi canali dedicati, dei quali è data informativa mediante il sito internet istituzionale dell'Organismo;
2) offre assistenza alle vittime, informandole in ordine all'assetto giuridico vigente, anche con una eventuale consulenza mirata alla loro situazione specifica, ai servizi offerti dall'organismo per la parità e alle relative procedure, alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali, alle misure di tutela giurisdizionale e stragiudiziale esistenti, nonchè alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico dagli enti preposti;
3) informa, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito;
c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie, offre alle parti la possibilità di cercare la risoluzione in conformità alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte dallo stesso Organismo per la parità oppure da un'altra istituzione, dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla
d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE con facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo medesimo, nonchè con facoltà di cooperare a tale scopo con gli enti pubblici competenti;
e) in materia di pareri e raccomandazioni:
1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla
2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza;
f) in materia di tutela giurisdizionale, è legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facoltà di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla
g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla
h) in materia di raccolta di dati sulla parità di trattamento:
1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla
2) ha facoltà di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla
3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformità alle norme vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parità di trattamento e per redigere le relazioni di cui al comma 3;
4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile;
i) svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del
2. Negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione alle funzioni di cui alla
a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
1) rileva situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere le funzioni di prevenzione, promozione e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonchè in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al
2) promuove progetti di azioni positive, di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
3) promuove la valutazione dell'impatto delle politiche di parità a livello nazionale e territoriale;
4) promuove la coerenza delle politiche pubbliche, con particolare riguardo alle politiche del lavoro, rispetto agli indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità. A tal fine, partecipa ai comitati di sorveglianza di cui al
5) accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale e degli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, l'esistenza di violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;
6) diffonde la conoscenza e promuove lo scambio di buone prassi, nonchè attività di informazione, formazione, consulenza e sostegno sulle tematiche delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione a soggetti pubblici e privati, e sensibilizza la collettività sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo per la parità e sulle modalità di accesso ai relativi servizi;
b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della
c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie, offre alle parti la possibilità di cercare la risoluzione in conformità alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte dallo stesso Organismo per la parità oppure da un'altra istituzione, dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla
d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, con facoltà di richiedere a enti, persone e imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo medesimo, nonchè con facoltà di cooperare a tale scopo con gli enti pubblici competenti;
e) in materia di pareri e raccomandazioni:
1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti, con facoltà di pubblicarli, a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla
2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza;
f) in materia di tutela giurisdizionale, è legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facoltà di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla
g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla
h) svolge, altresì, i compiti di cui agli articoli 15, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice di cui al
i) in materia di raccolta di dati sulla parità di trattamento:
1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla
2) ha facoltà di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla
3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, in conformità alle norme vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parità di trattamento e per redigere le relazioni di cui al comma 3;
4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile;
l) per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, l'Organismo per la parità si coordina sul territorio nazionale con le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
3. In materia di relazioni e programma delle attività, l'Organismo per la parità:
a) adotta periodicamente un programma delle attività, che ne definisca priorità e strategie di azione;
b) predispone e pubblica nel proprio sito internet istituzionale una relazione annuale sulle attività svolte che contenga indicazioni sul bilancio annuale, nonchè informazioni in ordine al personale e alla rendicontazione finanziaria, tenendo conto degli indicatori comuni elaborati dalla Commissione europea, a norma dell'articolo 17 della
c) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta alle Camere;
d) pubblica ogni quattro anni una relazione, contenente indicazioni sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, nonchè eventuali raccomandazioni per garantire una più efficace attuazione delle disposizioni delle direttive di cui all'articolo 1.
4. L'Organismo per la parità esercita le funzioni di cui al presente articolo sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l'accesso ai propri servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo ogni tipo di barriera alla presentazione di denunce, anche mediante accomodamenti ragionevoli a beneficio delle persone con disabilità. Opera, inoltre, a sostegno delle politiche di parità mediante la promozione delle politiche nazionali ed europee e delle prassi di riferimento UNI.
5. L'Organismo per la parità, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, assicura adeguati mezzi di cooperazione, nei rispettivi settori di competenza, con gli enti pubblici e privati, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.
6. L'Organismo per la parità si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
7. Presso l'Organismo per la parità è tenuto il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del
8. La raccolta e il trattamento di dati personali da parte dell'Organismo per la parità avvengono nel rispetto delle disposizioni del
Art. 5. Ufficio dell'Organismo per la parità
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organismo per la parità, dalla data di insediamento dello stesso è istituito l'Ufficio dell'Organismo per la parità, posto alle dipendenze dello stesso Organismo. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Organismo per la parità, entro novanta giorni dal suo insediamento, adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie, nonchè un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio dell'Organismo per la parità.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028 è istituito il ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la parità, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale.
3. La dotazione organica dell'Organismo per la parità, nel rispetto dei termini di cui al comma 2, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale, da tre unità dirigenziali di livello non generale e da ventinove unità di personale non dirigenziale, di cui diciotto unità di categoria A e undici unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Organismo per la parità. La dotazione organica è oggetto di revisione quadriennale sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3. Dalla data di istituzione del ruolo di cui al comma 2, può confluirvi in mobilità, su richiesta, il personale a tempo indeterminato in avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7, fermi restando i limiti della dotazione organica di cui al presente comma. Il personale che non chiede di confluire nel ruolo dell'Organismo per la parità rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica per un numero di posti pari al numero di unità transitate nell'Ufficio dell'Organismo per la parità. Per i posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene per pubblico concorso. È fatta salva, entro il limite temporale di tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo per la parità di cui al comma 2, la facoltà di conferire gli incarichi dirigenziali, sia di livello generale che di livello non generale, anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del
4. L'Ufficio dell'Organismo per la parità è composto da tre servizi, di cui due con competenza nelle materie di cui alla
5. L'Ufficio dell'Organismo per la parità, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
6. I due servizi dell'Ufficio dell'Organismo per la parità con competenza nelle materie di cui alla
7. In sede di prima applicazione e al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Organismo per la parità, sino all'istituzione del ruolo di cui al comma 2 il medesimo Organismo e l'Ufficio di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 3, si avvalgono, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del
Art. 6. Disposizioni finanziarie
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'Organismo per la parità, anche al fine di provvedere agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6, con una dotazione pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a euro 272.555 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della
b) quanto a euro 7.327.446 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
2. All'Organismo per la parità è destinata, a titolo di contributo per il suo funzionamento, un'ulteriore somma, pari a euro 2.035.357 annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7. Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di insediamento dell'Organismo per la parità, prevista dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, sono abrogati l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 1, del
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 6 del
«3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al comma 1 è trasferito all'Organismo per la parità istituito in recepimento della
4. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 5-bis del
a) al comma 1, le parole: «ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori compiti dell'Organismo per la parità».
5. A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
a) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati;
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, la parola «nazionale,» è soppressa;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regioni, dalle città metropolitane e dagli enti di area vasta,»;
4) il comma 4 è abrogato;
5) al comma 5 le parole: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet dell'ente che procede alla nomina»;
c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»;
d) all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
e) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo le parole: «consiglieri di parità» sono inserite le seguenti: «operano in coordinamento con l'Organismo per la parità e, tenendo conto degli indirizzi generali di attività di quest'ultimo,» e le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «nazionale e» sono soppresse;
3.2) l'ultimo periodo è soppresso;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
5) il comma 7 è abrogato;
f) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
g) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «designazione» è sostituita dalla seguente: «nomina»;
3) il comma 3 è abrogato;
h) l'articolo 18 è abrogato;
i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità). - 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.
3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
l) l'articolo 20 è abrogato;
m) all'articolo 37:
1) al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «o la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse;
n) dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:
«Art. 35 bis. (Assistenza alle vittime). - 1. Coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la parità, a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalità telematiche, così da garantire il più ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parità, nonchè gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilità parità di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del
2. L' Organismo per la parità offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito:
a) alla normativa applicabile;
b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;
c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale;
d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza.
3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parità stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archiviarla e ne informa i denuncianti.
4. I pareri dell'Organismo per la parità possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
5. L' Organismo per la parità pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati a norma del
o) dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:
«Art. 39 bis. (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. L' Organismo per la parità può svolgere attività di mediazione, ai sensi del
p) l'articolo 44 è abrogato.
6. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonchè alla consigliera e al consigliere di parità nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni vigenti, di qualunque rango, è da intendersi effettuato all'Organismo per la parità, ove compatibile con le relative competenze come delineate nel presente decreto. È abrogata ogni ulteriore disposizione, anche contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con l'istituzione dell'Organismo di parità.
7. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parità subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali facenti capo all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del