§ 74.1.109 - D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:07/05/2026
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Istituzione dell'Organismo per la parità
Art. 3.  Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina dell'Organismo per la parità
Art. 4.  Funzioni e prerogative dell'Organismo per la parità
Art. 5.  Ufficio dell'Organismo per la parità
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali


§ 74.1.109 - D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

(G.U. 23 maggio 2026, n. 118)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numeri 16) e 17);

     Vista la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

     Vista la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

     Vista la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale;

     Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

     Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

     Vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

     Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

     Vista la direttiva (UE) 2010/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio;

     Vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;

     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente della razza e dall'origine etnica»;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

     Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

     Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;

     Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

     Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, l'articolo 1, comma 85, lettera f);

     Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

     Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;

     Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 1;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» e, in particolare l'articolo 13;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2026;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente resi in data 31 marzo 2026 dalla Commissione affari costituzionali, in data 1° aprile 2026 dalla Commissione bilancio e tesoro nonchè in data 1° aprile 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati e in data 31 marzo 2026 dalla Commissione affari costituzionali, in data 1° aprile 2026 dalla Commissione bilancio nonchè in data 25 marzo 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2026;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto contiene disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, al fine di rafforzare la tutela della parità di trattamento di cui alle direttive 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e 2010/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, assicurando la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, e in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonchè in materia di occupazione e impiego.

 

     Art. 2. Istituzione dell'Organismo per la parità

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito l'Organismo per la parità, quale autorità indipendente, ai sensi dell'ordinamento nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.

     2. L'Organismo per la parità subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parità.

     3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3, comma 7, l'Organismo per la parità subentra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti di cui al primo periodo sono prorogati e rimangono vigenti sino al termine di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. Resta ferma la facoltà per il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo.

     4. L'Organismo per la parità, fermo restando quanto previsto al comma 1, promuove e garantisce la collaborazione con le amministrazioni e le autorità nazionali, dell'Unione europea e internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1.

     5. L'Organismo per la parità ha sede in Roma in luogo accessibile e fruibile per tutte le persone.

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Organismo per la parità di cui all'articolo 5.

     7. L'Organismo per la parità provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 6. Le disposizioni dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

     8. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria dell'Organismo per la parità sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

 

     Art. 3. Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina dell'Organismo per la parità

     1. L'Organismo per la parità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Organismo per la parità, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente. Su proposta del presidente, con delibera collegiale dell'Organismo per la parità, sono attribuite a ciascuno dei componenti dell'Organismo per la parità deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e attribuzioni dell'Organismo per la parità stesso, in ragione della competenza o dell'esperienza prevalente dei singoli componenti. Nello specifico, a due componenti sono attribuite le deleghe relative alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, e agli altri due componenti le deleghe relative alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024.

     2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di comprovata esperienza o competenza e, in particolare, due componenti in materia di contrasto delle forme di discriminazione di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e due in ambito lavoristico di cui alla direttiva (UE) 2024/1500.

     3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono, all'atto della nomina, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni dell'Organismo per la parità.

     4. Il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività in materia di contrasto delle forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.

     5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

     6. Per il periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente, i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio dell'Organismo per la parità, di cui all'articolo 5, non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nei settori riconducibili alla materia del contrasto ad ogni forma di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.

     7. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la trasparenza della procedura. In sede di prima applicazione del presente decreto, il presidente e i componenti del collegio sono nominati entro il 31 dicembre 2026 e si insediano a partire dal 1° gennaio 2027.

     8. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

     9. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso di decadenza per aver riportato una condanna definitiva per delitti non colposi.

     10. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica sette anni e il loro mandato non è rinnovabile.

     11. Al presidente è attribuita un'indennità di funzione parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del collegio è attribuita un'indennità di funzione parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le indennità di cui al presente comma sono definite con provvedimento dell'Organismo per la parità, da adottare entro il 31 gennaio 2027 entro un limite massimo di spesa pari a 1.854.626 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

     12. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, e comunque entro un limite massimo di spesa pari a 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

 

     Art. 4. Funzioni e prerogative dell'Organismo per la parità

     1. Negli ambiti di cui all'articolo 1 in relazione alle funzioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, l'Organismo per la parità svolge le seguenti funzioni:

     a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:

     1) svolge attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento su tutto il territorio, che comprendono: la fornitura agli enti pubblici e privati di formazione, consulenza e sostegno; la partecipazione al dibattito pubblico; la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche e la collaborazione alla stesura di codici di comportamento diretti a promuovere la parità e a contrastare le manifestazioni anche indirette di ogni forma di discriminazione;

     2) promuove misure e iniziative di comunicazione appropriate a beneficio dei diversi gruppi di destinatari, riservando particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarietà delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di istruzione, della nazionalità o del titolo di soggiorno o della difficoltà di accedere a strumenti online;

     b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, dell'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 o dell'articolo 4 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e in particolare:

     1) riceve denunce di discriminazioni attraverso appositi canali dedicati, dei quali è data informativa mediante il sito internet istituzionale dell'Organismo;

     2) offre assistenza alle vittime, informandole in ordine all'assetto giuridico vigente, anche con una eventuale consulenza mirata alla loro situazione specifica, ai servizi offerti dall'organismo per la parità e alle relative procedure, alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali, alle misure di tutela giurisdizionale e stragiudiziale esistenti, nonchè alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico dagli enti preposti;

     3) informa, entro un termine ragionevole, se la denuncia sarà archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito;

     c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie, offre alle parti la possibilità di cercare la risoluzione in conformità alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte dallo stesso Organismo per la parità oppure da un'altra istituzione, dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la parità formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;

     d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE con facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo medesimo, nonchè con facoltà di cooperare a tale scopo con gli enti pubblici competenti;

     e) in materia di pareri e raccomandazioni:

     1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, attraverso l'accertamento e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni accertate;

     2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza;

     f) in materia di tutela giurisdizionale, è legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facoltà di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, nel rispetto delle norme processuali di rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle vittime, anche in qualità di parte civile o presentando osservazioni tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;

     g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, formulando su richiesta, raccomandazioni non vincolanti con facoltà di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti;

     h) in materia di raccolta di dati sulla parità di trattamento:

     1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, e conformemente agli indicatori sul funzionamento degli organismi per la parità elaborati dalla Commissione europea;

     2) ha facoltà di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;

     3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformità alle norme vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parità di trattamento e per redigere le relazioni di cui al comma 3;

     4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile;

     i) svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

     2. Negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione alle funzioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, l'Organismo per la parità svolge le seguenti funzioni:

     a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:

     1) rileva situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere le funzioni di prevenzione, promozione e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonchè in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

     2) promuove progetti di azioni positive, di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

     3) promuove la valutazione dell'impatto delle politiche di parità a livello nazionale e territoriale;

     4) promuove la coerenza delle politiche pubbliche, con particolare riguardo alle politiche del lavoro, rispetto agli indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità. A tal fine, partecipa ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, alle commissioni di parità e ai diversi organismi con funzioni analoghe, istituiti a qualunque livello territoriale;

     5) accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale e degli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, l'esistenza di violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni;

     6) diffonde la conoscenza e promuove lo scambio di buone prassi, nonchè attività di informazione, formazione, consulenza e sostegno sulle tematiche delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione a soggetti pubblici e privati, e sensibilizza la collettività sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo per la parità e sulle modalità di accesso ai relativi servizi;

     b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dell'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, con le modalità di cui all'articolo 35-bis e del libro III, titolo I, capo III, del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;

     c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie, offre alle parti la possibilità di cercare la risoluzione in conformità alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte dallo stesso Organismo per la parità oppure da un'altra istituzione, dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la parità formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;

     d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, con facoltà di richiedere a enti, persone e imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo medesimo, nonchè con facoltà di cooperare a tale scopo con gli enti pubblici competenti;

     e) in materia di pareri e raccomandazioni:

     1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti, con facoltà di pubblicarli, a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, attraverso l'accertamento e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni accertate. Adotta, altresì, pareri non vincolanti relativi alla sussistenza di una discriminazione, a norma dell'articolo 35-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e formula proposte di mediazione;

     2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza;

     f) in materia di tutela giurisdizionale, è legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facoltà di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, nel rispetto delle norme processuali di rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle vittime, anche in qualità di parte civile o presentando osservazioni tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;

     g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorità pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, adottando inchieste indipendenti in materia di discriminazioni, relazioni indipendenti e raccomandazioni e monitorandone i relativi esiti; verifica, altresì, lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità e formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione che incide sulle condizioni di lavoro delle donne e degli altri soggetti che possono subire le discriminazioni di cui al presente decreto;

     h) svolge, altresì, i compiti di cui agli articoli 15, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, nonchè tutti i compiti precedentemente svolti dalla consigliera e dal consigliere nazionale di parità;

     i) in materia di raccolta di dati sulla parità di trattamento:

     1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attività, allo scopo di produrre le relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, e conformemente agli indicatori sul funzionamento degli organismi per la parità elaborati dalla Commissione europea;

     2) ha facoltà di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;

     3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, in conformità alle norme vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parità di trattamento e per redigere le relazioni di cui al comma 3;

     4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della società civile;

     l) per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, l'Organismo per la parità si coordina sul territorio nazionale con le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, disciplinati dal libro I, titolo II, capo IV del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Le consigliere e i consiglieri di parità, in coordinamento con l'Organismo per la parità, assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo svolgimento delle attività di assistenza alle vittime di discriminazione, promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro, prevenzione e monitoraggio delle discriminazioni, nonchè il raccordo con le istituzioni territoriali, le parti sociali e le imprese. Le attività di coordinamento sopracitate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. In materia di relazioni e programma delle attività, l'Organismo per la parità:

     a) adotta periodicamente un programma delle attività, che ne definisca priorità e strategie di azione;

     b) predispone e pubblica nel proprio sito internet istituzionale una relazione annuale sulle attività svolte che contenga indicazioni sul bilancio annuale, nonchè informazioni in ordine al personale e alla rendicontazione finanziaria, tenendo conto degli indicatori comuni elaborati dalla Commissione europea, a norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1499 e dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1500;

     c) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta alle Camere;

     d) pubblica ogni quattro anni una relazione, contenente indicazioni sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, nonchè eventuali raccomandazioni per garantire una più efficace attuazione delle disposizioni delle direttive di cui all'articolo 1.

     4. L'Organismo per la parità esercita le funzioni di cui al presente articolo sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l'accesso ai propri servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo ogni tipo di barriera alla presentazione di denunce, anche mediante accomodamenti ragionevoli a beneficio delle persone con disabilità. Opera, inoltre, a sostegno delle politiche di parità mediante la promozione delle politiche nazionali ed europee e delle prassi di riferimento UNI.

     5. L'Organismo per la parità, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, assicura adeguati mezzi di cooperazione, nei rispettivi settori di competenza, con gli enti pubblici e privati, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.

     6. L'Organismo per la parità si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     7. Presso l'Organismo per la parità è tenuto il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

     8. La raccolta e il trattamento di dati personali da parte dell'Organismo per la parità avvengono nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ivi comprese le specifiche misure previste per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

 

     Art. 5. Ufficio dell'Organismo per la parità

     1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organismo per la parità, dalla data di insediamento dello stesso è istituito l'Ufficio dell'Organismo per la parità, posto alle dipendenze dello stesso Organismo. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Organismo per la parità, entro novanta giorni dal suo insediamento, adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie, nonchè un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio dell'Organismo per la parità.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2028 è istituito il ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la parità, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale.

     3. La dotazione organica dell'Organismo per la parità, nel rispetto dei termini di cui al comma 2, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale, da tre unità dirigenziali di livello non generale e da ventinove unità di personale non dirigenziale, di cui diciotto unità di categoria A e undici unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Organismo per la parità. La dotazione organica è oggetto di revisione quadriennale sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3. Dalla data di istituzione del ruolo di cui al comma 2, può confluirvi in mobilità, su richiesta, il personale a tempo indeterminato in avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7, fermi restando i limiti della dotazione organica di cui al presente comma. Il personale che non chiede di confluire nel ruolo dell'Organismo per la parità rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica per un numero di posti pari al numero di unità transitate nell'Ufficio dell'Organismo per la parità. Per i posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene per pubblico concorso. È fatta salva, entro il limite temporale di tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo per la parità di cui al comma 2, la facoltà di conferire gli incarichi dirigenziali, sia di livello generale che di livello non generale, anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.477.160 annui a decorrere dall'anno 2027. Per le spese di funzionamento è, altresì, autorizzata la spesa di 1.460.660 annui a decorrere dall'anno 2027.

     4. L'Ufficio dell'Organismo per la parità è composto da tre servizi, di cui due con competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e uno nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1500.

     5. L'Ufficio dell'Organismo per la parità, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

     6. I due servizi dell'Ufficio dell'Organismo per la parità con competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 possono avvalersi di esperti, fino ad un massimo di dieci, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di contrasto alle forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. L'Organismo per la parità, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso individuale non superiore a euro 65.000 annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, il cui importo è rimesso al regolamento di cui al comma 1, e comunque entro il limite di spesa complessivo annuo non superiore a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2027.

     7. In sede di prima applicazione e al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'Organismo per la parità, sino all'istituzione del ruolo di cui al comma 2 il medesimo Organismo e l'Ufficio di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 3, si avvalgono, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, e di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in posizione di comando, nonchè di una unità di personale dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'Organismo per la parità, anche al fine di provvedere agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6, con una dotazione pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

     a) quanto a euro 272.555 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238;

     b) quanto a euro 7.327.446 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     2. All'Organismo per la parità è destinata, a titolo di contributo per il suo funzionamento, un'ulteriore somma, pari a euro 2.035.357 annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di insediamento dell'Organismo per la parità, prevista dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, continuano ad operare avvalendosi della dotazione organica già in essere. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati e rimangono vigenti sino alla data di istituzione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 2.

     2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, sono abrogati l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e l'articolo 55-novies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

     3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al comma 1 è trasferito all'Organismo per la parità istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, che ne cura l'aggiornamento ogni due anni.».

     4. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo per la parità istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024»;

     b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori compiti dell'Organismo per la parità».

     5. A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati;

     b) all'articolo 12:

     1) al comma 1, la parola «nazionale,» è soppressa;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regioni, dalle città metropolitane e dagli enti di area vasta,»;

     4) il comma 4 è abrogato;

     5) al comma 5 le parole: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet dell'ente che procede alla nomina»;

     c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»;

     d) all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

     e) all'articolo 15:

     1) al comma 1, dopo le parole: «consiglieri di parità» sono inserite le seguenti: «operano in coordinamento con l'Organismo per la parità e, tenendo conto degli indirizzi generali di attività di quest'ultimo,» e le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     3) al comma 3:

     3.1) al primo periodo, le parole: «nazionale e» sono soppresse;

     3.2) l'ultimo periodo è soppresso;

     4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attività svolta, all'Organismo per la parità e agli enti che hanno provveduto alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che ha provveduto alla nomina.»;

     5) il comma 7 è abrogato;

     f) all'articolo 16:

     1) al comma 1, le parole: «L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse;

     2) il comma 2 è abrogato;

     g) all'articolo 17:

     1) al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse;

     2) al comma 2, la parola: «designazione» è sostituita dalla seguente: «nomina»;

     3) il comma 3 è abrogato;

     h) l'articolo 18 è abrogato;

     i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     «Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità). - 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parità.

     2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

     3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

     l) l'articolo 20 è abrogato;

     m) all'articolo 37:

     1) al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;

     2) al comma 3, le parole: «o la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;

     3) al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse;

     n) dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

     «Art. 35 bis. (Assistenza alle vittime). - 1. Coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la parità, a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalità telematiche, così da garantire il più ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parità, nonchè gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilità parità di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101, con l'adozione delle misure appropriate e specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento.

     2. L' Organismo per la parità offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito:

     a) alla normativa applicabile;

     b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;

     c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale;

     d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;

     e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza.

     3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parità stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archiviarla e ne informa i denuncianti.

     4. I pareri dell'Organismo per la parità possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

     5. L' Organismo per la parità pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101.»;

     o) dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:

     «Art. 39 bis. (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Organismo per la parità è tenuto a promuovere un tentativo di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta può essere richiesto di presentare un piano per la rimozione delle discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore a centoventi giorni.

     2. L' Organismo per la parità può svolgere attività di mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La mediazione è gratuita per il ricorrente.»;

     p) l'articolo 44 è abrogato.

     6. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonchè alla consigliera e al consigliere di parità nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni vigenti, di qualunque rango, è da intendersi effettuato all'Organismo per la parità, ove compatibile con le relative competenze come delineate nel presente decreto. È abrogata ogni ulteriore disposizione, anche contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con l'istituzione dell'Organismo di parità.

     7. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parità subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali facenti capo all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonchè alla consigliera o al consigliere di parità nazionale di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ivi compresi quelli derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o da fondi nazionali.