§ 26.1.144 - D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176.
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:25/09/2026
Numero:176


Sommario
Art. 1.  Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 2.  Osservatorio nazionale sulla riparazione
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 26.1.144 - D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.

(G.U. 7 ottobre 2026, n. 233)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 4;

     Vista la direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;

     Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

     Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

     Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;

     Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004;

     Vista la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;

     Visto il regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013;

     Vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;

     Visto il regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione;

     Vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;

     Visto il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

     Visto il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE;

     Vista la direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

     Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

     Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni»;

     Visto il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»;

     Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

     1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla parte IV, dopo il titolo II è inserito il seguente:

     «Titolo II-bis

     DELLA RIPARAZIONE DEI BENI

 

     Art. 127 bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 133.

     2. Gli articoli 127-quinquies e 127-sexies si applicano esclusivamente ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità.

     3. Restano impregiudicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.

 

     Art. 127 ter. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

     a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

     b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;

     c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;

     d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 128, comma 2, lettera c);

     e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;

     f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2024/1781;

     g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;

     h) distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;

     i) bene:

     1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;

     2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

     l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;

     m) specifiche di riparabilità: le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;

     n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128, comma 2, lettera m).

 

     Art. 127 quater. (Modulo europeo di informazioni sulla riparazione). - 1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato II-novies al presente codice. Il modulo è fornito su un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.

     2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente.

     3. In deroga al comma 2, quando è necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.

     4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti:

     a) l'identità del riparatore;

     b) l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;

     c) il bene da riparare;

     d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;

     e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;

     f) il tempo necessario per completare la riparazione;

     g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;

     h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;

     i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi;

     l) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;

     m) se del caso, informazioni supplementari.

     5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni.

     6. Se il riparatore non esegue il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 18 a 27 del presente codice e dall'articolo 1469-bis del codice civile, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica.

     7. Si considera che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti:

     a) le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera a), del presente codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

     b) l'identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

     c) il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e 49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all'articolo 31, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

     d) le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49, comma 1, lettera g), del presente codice.

 

     Art. 127 quinquies. (Obbligo di riparazione). - 1. Su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni se la riparazione è impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il fabbricante può affidare la riparazione ad un soggetto terzo.

     2. La riparazione di cui al comma 1 è effettuata alle condizioni seguenti:

     a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;

     b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ne ottiene l'accesso da parte del consumatore;

     c) il fabbricante può fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire;

     d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.

     3. Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del comma 1 è stabilito al di fuori dell'Unione europea, all'obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea. Se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell'Unione europea, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Se non vi è alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono affidare a terzi la riparazione.

     4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.

     5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies.

     6. I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell'Unione europea e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies nè le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

     7. I fabbricanti non rifiutano di riparare i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.

     8. Fatto salvo l'obbligo di riparazione stabilito dal presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.

 

     Art. 127 sexies. (Informazioni sull'obbligo di riparazione). - 1. Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui all'articolo 127-quinquies, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

 

     Art. 127 septies. (Sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione). - 1. Alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, istituita a seguito dell'attivazione della piattaforma online europea da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 7 della citata direttiva, possono registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

     2. L'utilizzo della sezione nazionale di cui al comma 1 è gratuito per i consumatori.

 

     Art. 127 octies. (Punto di contatto nazionale). - 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui all'articolo 127-septies.

     2. Il punto di contatto nazionale di cui al comma 1 è incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresì il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale.

 

     Art. 127 novies. (Informazioni ai consumatori). - 1. Nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè nel portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dal presente titolo e dagli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonchè il link alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione nazionale e le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.

 

     Art. 127 decies. (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, è nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

     2. Il riparatore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.

 

     Art. 127 undecies. (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'autore.

     2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.

     3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

     4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

     5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

     6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente titolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.»;

     b) all'articolo 129, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.»;

     c) all'articolo 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.»;

     d) all'articolo 135-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonchè in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'articolo 133, comma 1-bis.»;

     e) all'articolo 135-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

     a) a titolo gratuito;

     b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;

     c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.»;

     f) dopo l'articolo 135 vicies-ter è inserito il seguente:

     «Art. 135 vicies-quater (Sanzioni). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

     2. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

     3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.»;

     g) all'articolo 144-bis, comma 1, la lettera c) è abrogata;

     h) all'allegato II-septies, dopo il numero 68) è aggiunto il seguente:

     «69) Articoli da 127-bis a 127-undecies, 129, 133, 135-bis, 135-ter e 135 vicies-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", in attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.»;

     i) dopo l'allegato II-octies sono aggiunti gli allegati II-novies e II-decies, rispettivamente di cui agli allegati A e B al presente decreto.

 

     Art. 2. Osservatorio nazionale sulla riparazione

     1. Allo scopo di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al riesame della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, di cui all'articolo 19 della medesima direttiva, l'Osservatorio nazionale sulla riparazione, di seguito denominato «Osservatorio».

     2. All'Osservatorio sono invitati a partecipare i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Unione delle Camere di commercio, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonchè fino a tre rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dell'artigianato e della piccola e media impresa, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della distribuzione moderna organizzata e fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della produzione industriale e manifatturiero. Possono essere, altresì, invitati altri soggetti rappresentativi del settore della riparazione.

     3. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno e il Ministero delle imprese e del made in Italy ne cura la segreteria.

     4. L'Osservatorio ha il compito di:

     a) raccogliere i dati sulla consistenza del settore della riparazione e sulle relative tendenze anche con riferimento agli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;

     b) raccogliere i dati sulle maggiori criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei beni;

     c) analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di riparazione dei beni acquistati dai consumatori, contribuendo a promuoverne la diffusione.

     5. Dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti e degli eventuali sostituti non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto agli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026.

     2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-decies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, alle modifiche dell'allegato II alla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Allegato A

     (articolo 1, comma 1, lettera i)

 

     «ALLEGATO II-novies

     (articolo 127-quater)

 

     MODULO EUROPEO DI INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE

 

 

     Allegato B

     (articolo 1, comma 1, lettera i)

 

     «Allegato II-decies

     (articolo 127-bis)

     Elenco degli atti giuridici che stabiliscono specifiche di riparabilità

 

     1. Per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione;

     2. Per le lavastoviglie per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione;

     3. Per gli apparecchi di refrigerazione, regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione;

     4. Per i display elettronici, regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione;

     5.Per le apparecchiature di saldatura, regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione;

     6. Per gli aspirapolvere, regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione;

     7. Per i server e prodotti di archiviazione dati, regolamento (UE) 2019/424 della Commissione;

     8. Per telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione;

     9. Per le asciugabiancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione;

     10. Per i beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio

     11. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico, regolamento (UE)2024/1103 della Commissione.»