| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 23. Comunità europee |
| Capitolo: | 23.7 unione europea |
| Data: | 17/03/2026 |
| Numero: | 36 |
| Sommario |
| Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea |
| Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea |
| Art. 3. Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e [...] |
| Art. 4. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che [...] |
| Art. 5. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle [...] |
| Art. 6. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica [...] |
| Art. 7. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda [...] |
| Art. 8. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di [...] |
| Art. 9. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e [...] |
| Art. 10. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e [...] |
| Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono [...] |
| Art. 12. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione [...] |
| Art. 13. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni [...] |
| Art. 14. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i [...] |
| Art. 15. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti [...] |
| Art. 16. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento [...] |
| Art. 17. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure [...] |
| Art. 18. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di [...] |
| Art. 19. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme [...] |
§ 23.7.69 - L. 17 marzo 2026, n. 36.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025.
(G.U. 25 marzo 2026, n. 70)
Capo I
Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della
Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
Art. 3. Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al
b) prevedere, conformemente alla
c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato, da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al
d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c);
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), pari a euro 120.000 per l'anno 2026 e a euro 276.323 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 4. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della
b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della
c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della
d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della
e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al
f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al
g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;
b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;
c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Delega al Governo per il recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Delega al Governo per il recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Delega al Governo per il recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della
b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale:
1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla
2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorità di risoluzione a norma della
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
e) assicurare, nel recepimento della
f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della
g) non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della
h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall'articolo 66 della
i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla
m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla
n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della
o) stabilire che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della
p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla
1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonchè dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile;
3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla
4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla
5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedendo, ove compatibili con la
7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla
q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della
r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della
s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al
t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della
u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al
1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;
2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
4) con le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorità responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorità responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilità del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macro-prudenziali, le autorità responsabili della protezione della stabilità del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
v) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, ove necessario;
z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Deleghe al governo per l'attuazione di regolamenti europei
Art. 9. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al
c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla
d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del
e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del
f) determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonchè dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del
g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della
b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della
c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonchè delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal
d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal
b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica dell'Unione europea e assicurando la continuità della raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al
c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del
d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;
e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal
f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della
g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del
h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026 e a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema nonchè a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:
a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal
b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del
c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del
b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal
c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/ 2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del
b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del
c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del
d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del
e) adeguare e raccordare alle disposizioni del
f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal
1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della
2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal
3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;
4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del
g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
Art. 16. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al
b) apportare al
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del
b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, di cui all'articolo 3 del
c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del
d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all'articolo 10 del
e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cibersicurezza, di cui all'articolo 14 del
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) individuare lo Sportello unico delle attività produttive territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del
b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del
d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del
e) attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del
f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al
3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per l'anno 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 19. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al
b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del
c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 3 del
d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al
e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza nonchè quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del
g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della
h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di tutelare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e agevolare la vigilanza sul mercato;
i) salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)