Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 78. Prezzi |
Capitolo: | 78.1 prezzi |
Data: | 28/02/2025 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale |
Art. 1 bis. Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili |
Art. 1 ter. Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche |
Art. 1 quater. Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali |
Art. 2. Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili |
Art. 3. Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese |
Art. 3 bis. Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica |
Art. 3 ter. Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market [...] |
Art. 3 quater. Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie |
Art. 3 quinquies. Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo |
Art. 3 sexies. Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo |
Art. 4. Disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili |
Art. 4 bis. Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici |
Art. 4 ter. Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici |
Art. 4 quater. Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia |
Art. 4 quinquies. Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo |
Art. 5. Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas |
Art. 5 bis. Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni |
Art. 6. Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 78.1.267 - D.L. 28 febbraio 2025, n. 19. [1]
Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonchè per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
(G.U. 28 febbraio 2025, n. 49)
Art. 1. Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 5 [2].
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-bis del
«4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.».
3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1 [3].
3-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 107, le parole da: «non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto»;
b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del
Art. 1 bis. Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili [5]
1. All'articolo 31, comma 1, del
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonchè le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».
Art. 1 ter. Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche [6]
1. Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorchè prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.
Art. 1 quater. Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali [7]
1. I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.
2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti.
Art. 2. Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili
1. All'articolo 11 del
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), è inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della
c) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al
2-bis. Non è pignorabile l'immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile [11].
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente il servizio di maggior tutela competente per area territoriale [12].
3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 3. Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese
1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima deliberazione di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 [16].
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, sono trasferiti dal registro delle imprese al sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del
Art. 3 bis. Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica [18]
1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del
Art. 3 ter. Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo [19]
1. All'articolo 16-bis del
a) al comma 1, le parole: «offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia»;
c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono abrogate.
Art. 3 quater. Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie [20]
1. All'articolo 1 della
«361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361».
Art. 3 quinquies. Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo [21]
1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 3 sexies. Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo [22]
1. Al
a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: «elettrochimico» sono inserite le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici»;
b) all'allegato C, dopo la parola: «elettrochimico», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici».
Art. 4. Disposizioni in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili [23]
1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della
2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto documento di programmazione [25].
3. L'ARERA, con proprie deliberazioni, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.
4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato [26].
Art. 4 bis. Misure per favorire l'installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici [27]
1. Al
a) all'articolo 9, comma 13:
1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «lettere a)» è inserita la seguente: «, r)»;
b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici»;
c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):
1) le parole: «o agrivoltaici» sono soppresse;
2) le parole: «, d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e d)».
2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del
«d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW».
Art. 4 ter. Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici [28]
1. All'articolo 56 del
«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo».
Art. 4 quater. Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia [29]
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-bis, del
«a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al
Art. 4 quinquies. Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo [30]
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della
a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del
c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
Art. 5. Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di acquisto dell'efficacia del provvedimento stesso. Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: «Proposta di modifica unilaterale del contratto». L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma [31].
2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della
Art. 5 bis. Riconoscimento della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni [32]
1. È riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla
2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni può essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della
3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformità alla norma UNI 11782:2020, può essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo, è riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera.
Art. 6. Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore
1. All'articolo 45, comma 6-bis, del
2. All'articolo 1, comma 545, della
2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonchè per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025» [35].
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonchè per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la
Visto il
Vista la
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-bis del
3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione 113/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti del Ministro della Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio 2022, n. 287, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1.
Art. 2. Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili
1. All'articolo 11 del
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), è inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della
c) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale.
Art. 3. Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese
1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima delibera di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti del monitoraggio.
Art. 4. Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili
1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione.
3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.
4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5. Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della
Art. 6. Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore
1. All'articolo 45, comma 6-bis, del
2. All'articolo 1, comma 545, della
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.