§ 56.2.261 - D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.
Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:10/09/2024
Numero:147


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 2.  Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 3.  Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 4.  Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 5.  Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 6.  Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 7.  Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 8.  Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 9.  Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 10.  Allegato I-bis al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 11.  Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 12.  Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
Art. 13.  Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 14.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 56.2.261 - D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonchè della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

(G.U. 14 ottobre 2024, n. 241)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 12;

     Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

     Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

     Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

     Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

     Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

     Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;

     Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

     Visto il regolamento n. 748/2009/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

     Vista la direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

     Visto il regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte;

     Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

     Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

     Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE;

     Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 2003/87/CE;

     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021;

     Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

     Visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;

     Vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise;

     Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

     Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

     Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

     Visto il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonchè il regolamento (UE) 2018/1999;

     Visto il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060;

     Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

     Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2776 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all'accreditamento dei verificatori e all'approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione, del 6 novembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, dei documenti di conformità e delle relazioni a livello di società e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione;

     Visto la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3-quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3-quater, di tale direttiva;

     Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/411 della Commissione, del 30 gennaio 2024, relativa all'elenco delle società di navigazione che specifica l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

     Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 204, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra»;

     Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     Visto il decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio»;

     Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

     Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 27 giugno 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. Il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituito dal seguente:

     «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra».

 

     Art. 2. Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1 (Oggetto e finalità). - 1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.».

     2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 47 del 2020, le parole: «emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «attività indicate agli allegati I e I-bis».

     3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera h), dopo le parole: «articolo 15» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quater»;

     b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

     «p) "emissioni": il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis;»;

     c) la lettera v) è abrogata;

     d) alla lettera dd), il numero 3) è soppresso;

     e) alla lettera ff), al numero 2), secondo periodo, le parole: «nei primi due anni del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE» e, al numero 3), le parole: «del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE»;

     f) la lettera ll) è abrogata;

     g) alla lettera oo), la parola: «piccolissimo» è sostituita dalle seguenti: «molto piccolo»;

     h) alla lettera pp), le parole «, gestore ovvero operatore aereo» sono soppresse;

     i) la lettera aaa) è abrogata;

     l) alla lettera eee), dopo le parole: «dell'articolo 41» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quaterdecies»;

     m) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti:

     «eee-bis) "Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis": il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis (di seguito Comitato ETS 2);

     eee-ter) "classe ghiaccio": la classe ghiaccio quale definita all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757;

     eee-quater) "combustibile": ai fini del capo V bis, qualsiasi prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonchè qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica;

     eee-quinques) "Focal Point CORSIA": ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attività correlate a CORSIA, comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO);

     eee-sexies) "dati aggregati sulle emissioni a livello di società": i dati aggregati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757;

     eee-septies) "depositario autorizzato": il soggetto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     eee-octies) "deposito fiscale": l'impianto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     eee-novies) "destinatario registrato": la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     eee-decies) "effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2": gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonchè gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;

     eee-undecies) "esercizio della nave": la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave;

     eee-duodecies) "immissione in consumo": ai fini del capo V bis, l'immissione in consumo come definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262;

     eee-terdecies) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all'articolo 3, punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani, come definiti all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE;

     eee-quaterdecies) "nave da crociera": la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima;

     eee-quindecies) "paesi e territori non europei": i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

     eee-sedecies) "periodo di conformità CORSIA": il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22;

     eee-septiesdecies) "portale ETS 2": la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2;

     eee-octiesdecies) "porto di scalo": il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perchè la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

     eee-noviesdecies) "società di navigazione": l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; eee-vicies) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I-bis e che rientra in una delle seguenti categorie:

     1) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     2) se il numero 1) non è applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

     3) se i numeri 1) e 2) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle;

     4) se i precedenti numeri 1), 2) e 3) non sono applicabili, la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai fini delle attività di cui all'allegato I-bis;

     eee-viciessemel) "speditore registrato": la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     eee-viciesbis) "tratta": la tratta come definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.».

 

     Art. 3. Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») è l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il Comitato è un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto.

     1-ter. Il Comitato è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. È costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10.»;

     d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La Sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed è costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli.»;

     e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facoltà di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi.»;

     f) il comma 5 è abrogato;

     g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di quindici membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati:

     a) uno dall'ISPRA;

     b) uno dall'ENAC;

     c) uno dalla società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) quattro dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), di cui uno avente competenze in materia di Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);

     e) quattro dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;

     f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM;

     g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM.»;

     h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

     i) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie società in house, del GSE e dell'ISPRA, nonchè, per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attività istruttoria è svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.»;

     l) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

     «7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni.»;

     m) al comma 9, dopo la parola: «CORSIA», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attività inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC»;

     n) al comma 11, le parole: «, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione,» sono soppresse;

     o) il comma 12 è sostituito dal seguente:

     «12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.».

     2. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4 bis. (Autorità nazionale competente ETS 2). - 1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, è il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     2. Il Comitato ETS 2 è un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attività sanzionatoria.

     3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

     4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato può essere rinnovato per una sola volta.

     5. La preliminare attività istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, è istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (di seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     6. Per il supporto allo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE.

     7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 è assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     8. Il Portale ETS 2 è lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attività di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.

     10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2.

     11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.».

 

     Art. 4. Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. La rubrica del capo III, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituita dalla seguente: «TRASPORTO AEREO E MARITTIMO».

     2. Al capo III, prima dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020, è inserita la seguente partizione: «SEZIONE I - TRASPORTO AEREO».

     3. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I»;

     b) al comma 2, le parole: «del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»;

     c) il comma 3 è abrogato;

     d) al comma 4:

     1) all'alinea, le parole: «In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42»;

     2) alla lettera a), dopo le parole: «Spazio Economico Europeo» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026,»;

     3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;»;

     4) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

     «b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro.»;

     e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione.».

     4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente:

     «Art. 5 bis. (Assegnazione di quote agli operatori aerei). - 1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.».

     5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/CE» e le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta,» sono soppresse;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).»;

     c) al comma 2:

     1) all'alinea, dopo le parole: «attività destinate a finanziare le» è inserita la seguente: «seguenti»;

     2) alla lettera l), le parole: «Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»)» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea».

     6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è abrogato.

     7. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente:

     «Art. 7 bis. (Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.

     2. Conformemente all'articolo 3-quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).».

     8. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è abrogato.

     9. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia»;

     b) il comma 1 è abrogato;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.»;

     d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis Il Comitato rilascia altresì, ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.».

     10. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente:

     «Art. 9 bis. (Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.

     2. L'ENAC, in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne dà notizia agli operatori aerei di cui al comma 1.

     3. L'ENAC in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.

     4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unità di cui all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.».

     11. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo la lettera b. è aggiunta la seguente:

     «b-bis. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio.»;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformità alle disposizioni unionali.».

     12. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserita la seguente sezione:

     «SEZIONE II

     TRASPORTO MARITTIMO

 

     Art. 12 bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.

     2. L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano:

     a) al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

     b) al 100 per cento delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

     c) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

     d) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro.

 

     Art. 12 ter. (Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo). - 1. Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario:

     a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36;

     c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36.

 

     Art. 12 quater. (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti). - 1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

     2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

     3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, presentati dalle società di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

     4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

     5. Le società di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio.

     6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi.

     7. La società attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.

     8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento medesimo.

 

     Art. 12 quinquies. (Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto). - 1. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.

     2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. È nullo qualsiasi patto contrario.

 

     Art. 12 sexies. (Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente). - 1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato le società di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonchè quelle individuate ai sensi del comma 2.

     2. Le società di navigazione le cui navi entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1° gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato:

     a) quando la società di navigazione è registrata in Italia;

     b) quando una nave, di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, è attribuita all'Italia la società di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali.

     3. L'attribuzione all'Italia di una società di navigazione inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attività della società di navigazione o nella sua registrazione.

 

     Art. 12 septies. (Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia). - 1. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività.

     2. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra società di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovrà riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova società di navigazione:

     a) ragione sociale;

     b) indirizzo;

     c) numero identificativo unico IMO;

     d) paese di registrazione;

     e) autorità di riferimento.

 

     Art. 12 octies. (Assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta). - 1. All'assegnazione delle quote di emissione alle società di navigazione mediante vendita all'asta, nonchè alla ripartizione e alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.».

 

     Art. 5. Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Le disposizioni del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies, le disposizioni del presente capo»;

     b) dopo le parole: «trasporto aereo» sono aggiunte le seguenti: «e marittimo».

     2. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano».

     3. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 3 è abrogato.

     4. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domanda di autorizzazione».

     5. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3:

     1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;»;

     2) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.»;

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 3.».

     6. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non è soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.

     1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.».

     7. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,» sono soppresse;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo è assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali già destinate alle misure di cui al comma 7.»;

     d) al comma 7:

     1) all'alinea, le parole da: «Ministero dell'ambiente» a «economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al comma 8»;

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonchè sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;»;

     3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette e habitat marini protetti, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;»;

     4) alla lettera e), le parole: «in tali Paesi» sono sostituite dalle seguenti: «negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla lettera d);»;

     5) alla lettera f), le parole: «(di CO2)» sono sostituite dalle seguenti: «del carbonio nel suolo» e dopo la parola: «silvicoltura» sono aggiunte le seguenti: «nell'Unione»;

     6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;»;

     7) alla lettera i), dopo le parole: «a basse emissioni» sono inserite le seguenti: «, nonchè a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili»;

     8) alla lettera n), dopo le parole: «7 e 12» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonchè»;

     9) alla lettera q), la parola: «equa» è sostituita dalla seguente: «giusta», le parole: «a basse emissioni di carbonio» sono sostituite dalle seguenti: «climaticamente neutra», e dopo le parole: «parti sociali» sono inserite le seguenti: «, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo»;

     10) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

     «r-bis) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato;

     r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che assicurino la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile.»;

     e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonchè, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

     f) il comma 8-bis è abrogato;

     g) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, è destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.».

     8. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) alla lettera d), le parole: «la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano cessato l'attività e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19»;

     2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

     «f-bis) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

     f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al 95 per cento nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento nel 2029, al 51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per cento nel 2032 e al 14 per cento nel 2033».;

     b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non è altresì ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attività istruttoria di competenza può avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni.

     3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalità e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non è stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.

     3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter.

     3-quinquies. Il piano di neutralità climatica di cui al comma 3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, è redatto in conformità agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10-ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito:

     a) misure e investimenti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione;

     b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralità climatica ai sensi della lettera a) del presente comma;

     c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

     3-sexies. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), è verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento.

     3-septies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito.».

     9. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, nonchè gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter»;

     b) al comma 8, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sul Portale ETS dedicato».

     10. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unità di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga più la predetta soglia, il gestore può scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalità e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresì l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo.

     1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale.».

     11. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, dopo le parole: «a titolo gratuito» sono aggiunte le seguenti: «e resa delle quote rilasciate in eccesso»;

     b) al comma 1, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

     c) al comma 2, alla lettera c), le parole: «, con esito valutato positivo dal Comitato» sono soppresse;

     d) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.»;

     e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale.»

     f) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto è modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualità, il Comitato provvede ad integrare le quote già rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso;

     3-ter. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 3-bis, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualità, il gestore è tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato - fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis - diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.».

     12. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

     13. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, alla lettera b) l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia.»;

     c) al comma 3, dopo le parole: «quote di emissione di gas ad effetto serra» sono inserite le seguenti: «per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25» e dopo le parole: «disposizioni dell'allegato I» sono inserite le seguenti: «purchè il gestore dimostri quanto previsto al comma 4.»;

     d) al comma 4, dopo la parola: «sistema» è inserita la seguente: «EU» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.»;

     e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto è tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalità a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.».

     14. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: «dallo Stato membro in cui l'impianto è situato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Italia»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.»;

     c) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «5-bis. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato può applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attività di tali impianti in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.».

     15. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

     b) al comma 4, dopo le parole: «enti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè dal GSE e dalle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente».

 

     Art. 6. Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. Al capo V del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e società di navigazione».

     2. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «regolamento unionale» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo la riservatezza, ove necessario»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all'Italia.»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.»;

     d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» è inserita la seguente: «centrale».

     3. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali.

     1-ter. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.»;

     b) al comma 2, le parole: «il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato»;

     c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

     2-ter. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.

     2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.»;

     d) al comma 4, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-quater» e dopo le parole: «dell'operatore aereo» sono inserite le seguenti: «o della società di navigazione»;

     e) al comma 5, dopo le parole: «dall'Italia» sono inserite le seguenti: «o la società di navigazione».

     4. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità nazionale competente» e le parole: «di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione, previsti dal comma 3.»;

     b) al comma 3, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2024» e la parola: «aprile» è sostituita dalla seguente: «settembre»;

     c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna società di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.

     3-ter. In deroga al comma 3-bis, le società di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.

     3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda:

     a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonchè dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;

     b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonchè dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

     3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonchè dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.»;

     d) al comma 4, dopo le parole: «agli operatori aerei» sono inserite le seguenti: «, alle società di navigazione»;

     e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.»;

     f) al comma 6:

     1) al secondo periodo, le parole: «nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari»;

     2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevista cancellazione» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione,».

     5. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, la parola: «(ERU)» è sostituita dalla seguente: «(JI)»;

     b) al comma 3, le parole: «con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalità e procedure adottate».

     6. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.».

     7. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 10 è soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle modalità di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti»;

     b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. Resta fermo che la società di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater è tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.»;

     c) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 10» sono soppresse e le parole «dall'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla contestazione»;

     d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.»;

     e) al comma 12 le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» e «prodotte» sono soppresse;

     f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     «12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la società di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.»;

     g) al comma 13, le parole: «La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla metà dei rispettivi importi»;

     h) al comma 14:

     1) al primo periodo, le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «o la società di navigazione» e la parola: «aprile» è sostituita dalla seguente: «settembre»;

     2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.»;

     i) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

     «14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo.»;

     l) il comma 15 è sostituito dal seguente:

     «15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della società di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.»;

     m) al comma 17, la parola: «restituzione» è sostituita dalla seguente: «resa»;

     n) al comma 18, secondo periodo, la parola: «restituzione» è sostituita dalla seguente: «resa» e la parola «valore» è sostituita dalle seguenti: «al valore»;

     o) al comma 19, dopo le parole: «il gestore» sono aggiunte le seguenti: «l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia» e le parole «ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette»;

     p) al comma 20, le parole: «comma 19» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9-bis»;

     q) al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 31,» sono inserite le seguenti: «comma 6-bis,» e le parole: «corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.»;

     r) al comma 22:

     1) alla lettera b), le parole: «dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «della capacità produttiva o dei livelli di attività dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i ritardi siano di lieve entità e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.»;

     s) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

     «22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui è sorto l'obbligo di resa.»;

     t) al comma 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione può contestare gli estremi della violazione.»;

     u) dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:

     «24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonchè da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonchè alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».

     8. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è aggiunto il seguente:

     «Art. 42 bis. (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni). - 1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:

     a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;

     b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.

     2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:

     a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne dà comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;

     b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.

     3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorità marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.

     4. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla società di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.

     5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione, che è responsabile di una o più navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:

     a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la società di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

     b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta società di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

     6. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla società di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.

     7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.

     8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.

     9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorità marittima, di cui al presente articolo.».

 

     Art. 7. Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il capo V sono inseriti i seguenti:

     «Capo V-bis

     Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori

 

     Art. 42 ter. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato I-bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.

 

     Art. 42 quater. (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.

 

     Art. 42 quinquies. (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:

     a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A;

     b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo;

     c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis;

     d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;

     e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.

     2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività.

     3. I soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024.

 

     Art. 42 sexies. (Domanda di modifica dell'autorizzazione). - 1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.

     2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione già esistente nei seguenti casi:

     a) modifica dell'identità del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;

     b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali.

 

     Art. 42 septies. (Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.

     3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.

     4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:

     a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;

     b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;

     c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;

     d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;

     e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

     f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.

 

     Art. 42 octies. (Revoca dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:

     a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 42-decies;

     b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.

 

     Art. 42 novies. (Piano di monitoraggio e relative modifiche). - 1. Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.

     2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.

     3. Il soggetto regolamentato notifica entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.

     4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione.

     5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.

 

     Art. 42 decies. (Cessazione dell'attività). - 1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attività di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività stessa.

 

     Art. 42 undecies. (Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I-bis). - 1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato dalla Commissione europea.

     2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.

     3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali.

     4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

     5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.

     7. Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o più delle seguenti finalità:

     a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, nonchè misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;

     b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonchè pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al regolamento (UE) 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;

     c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

     d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies.

     8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 pu richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

 

     Art. 42 duodecies. (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

     a) tra persone all'interno della Unione europea;

     b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.

     3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalità e i termini per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene.

     4. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato.

 

     Art. 42 terdecies. (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni). - 1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.

     2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.

     3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.

     4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.

     5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.

     6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessità di dimostrare la non fattibilità tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto trasferito al consumatore finale.

     8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 può consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

 

     Art. 42 quaterdecies. (Verifica e accreditamento). - 1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42-noviesdecies.

     2. Il soggetto regolamentato non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, parte C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.

     3. Il Comitato ETS 2 provvede affinchè il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del comma 4.

     4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonchè le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2.

     5. Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5.

 

     Art. 42 quindecies. (Disposizioni amministrative). - 1. Gli articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine:

     a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;

     b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;

     c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;

     d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.

 

     Art. 42 sexdecies. (Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV). - 1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può estendere le attività di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.

     2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

     3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo, i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinchè sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.

     4. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 42 septiesdecies. (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia). - 1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 30-duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è da intendersi a decorrere dal 2028;

     b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 2, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote è da intendersi a decorrere dal 2029.

 

     Art. 42 octiesdecies. (Sanzioni). - 1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

     a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;

     b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.

     2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.

     3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.

     4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2.

     5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro il termine di centoventi giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

     7. La sanzione di cui al comma 6 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.

     8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo.

     9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emessa in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.

     11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

     12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5, contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.

     13. Il Comitato ETS 2 è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonchè alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

 

     Art. 42 noviesdecies. (Doppio conteggio). - 1. Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonchè il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attività ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformità a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi.

     2. Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento di esecuzione 2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 2, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali.

     3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. A tale scopo, il Ministero può avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).

     4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.

 

     Capo V-ter - Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

 

     Art. 42 vicies. (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023). - 1. Il dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando:

     a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da entrambi i regolamenti citati;

     b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, e non ha adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM.

     2. Le sanzioni previste al comma 1 sono adeguate in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.

     3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023.

     4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, assegna al dichiarante un termine non superiore a trenta giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una relazione corretta.

     5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. Il Comitato ETS è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonchè alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».

 

     Art. 8. Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading»;

     b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati.

     2-ter. L'operatore aereo può formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato può inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato.

     2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attività, emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformità, nelle modalità stabilite dal Comitato.

     2-quinquies. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può sottoscrivere appositi accordi di cooperazione.».

     2. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 43 bis. (Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilità alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies.

 

     Art. 43 ter. (Principio "non arrecare un danno significativo"). - 1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti.».

     3. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020, al comma 2, dopo le parole: «è responsabile dell'approvazione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

     4. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle società di navigazione, di cui agli articoli 4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

     b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. I costi derivanti dalle attività svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli articoli 4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2 relative alle società di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari a euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e più navi. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico delle società di navigazione una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.

     2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, è posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa è versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.»;

     c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater»;

     d) il comma 4 è abrogato;

     e) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

     f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalità coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32.

     5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie.».

     5. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.»;

     b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

     c) al comma 4, le parole: «nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto» sono soppresse.

 

     Art. 9. Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al punto 1, le parole: «nella presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

     b) dopo il punto 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.»;

     c) dopo il punto 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.»;

     d) alla tabella, la colonna: «Attività» è così modificata:

     1) alla prima sezione:

     1.1) al primo capoverso, dopo le parole: «rifiuti pericolosi o urbani)» è inserito il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto»;

     1.2) al secondo capoverso, dopo la parola: «petrolio» sono inserite le seguenti: «, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;

     2) alla seconda sezione:

     2.1) al secondo capoverso, la parola: «ghisa» è sostituita dalla seguente: «ferro» e la parola: «relativa» è soppressa;

     2.2) al quarto capoverso, dopo le parole: «alluminio primario» sono aggiunte le seguenti: «o di allumina»;

     3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole: «ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno»;

     4) alla quarta sezione:

     4.1) al terzo capoverso, la parola: «compresa» è sostituita dalle seguenti: «che comporta» e le parole: «ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»;

     4.2) al nono capoverso, le parole: «mediante reforming o mediante ossidazione parziale» sono soppresse;

     4.3) al dodicesimo capoverso, le parole: «mediante condutture» sono soppresse e dopo le parole: «direttiva 2009/31/CE» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi del presente decreto»;

     5) alla quinta sezione, dopo le parole: «Trasporto aereo» è inserito il seguente capoverso:

     «Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini degli articoli 12, paragrafi 6 e 8, e 28 quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

     a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro;

     b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli:

     i) voli di Stato;

     ii) voli umanitari;

     iii) voli per servizi medici;

     iv) voli militari;

     v) voli per attività antincendio;

     vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva»;

     6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola: «30.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»;

     7) alla quinta sezione, dopo la lettera j) e prima delle parole: «I voli effettuati esclusivamente» sono inserite le seguenti: «j-bis)»;

     e) dopo la quinta sezione, è inserita la seguente:

 

«Trasporto marittimo

Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE)2015/757 ad eccezione delle attività di trasporto marittimo di cui all’articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino al 31 dicembre 2026, all’articolo 2, paragrafo 1 ter, di tale regolamento.

Biossido di carbonio

 

dal 1° gennaio 2026, metano e protossido di azoto»

 

 

     Art. 10. Allegato I-bis al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. Dopo l'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è inserito l'allegato I-bis di cui all'allegato A al presente decreto.

 

     Art. 11. Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. All'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la rubrica, le parole: «ARTE A» sono sostituite dalle seguenti: «PARTE A»;

     b) alla parte A:

     1) alla sezione: «Calcolo delle emissioni», al terzo capoverso, sesto periodo, le parole: «è pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero.» e, al quinto capoverso, le parole: «96/61/CE» sono sostituite dalle parole: «2010/75/UE»;

     2) alla sezione: «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra», dopo le parole: «paragrafo 1» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

     c) alla parte B:

     1) alla sezione: «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio»:

     1.1) al quinto capoverso, le parole: «Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.» sono soppresse;

     1.2) dopo il quinto capoverso, sono inseriti i seguenti:

     «Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante).

     Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.»;

     1.3) al nono capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;

     2) alla sezione: «Comunicazione delle emissioni», primo capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;

     3) alla rubrica della sezione: «Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della direttiva 2003/87/CE»;

     4) alla rubrica della sezione: «Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della direttiva 2003/87/CE»;

     d) dopo la parte B, è aggiunta la seguente:

     «PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis

     Controllo delle emissioni

     Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.

     Calcolo

     Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

     Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione

     Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.

     Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.

     Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato.

     Comunicazione delle emissioni

     Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:

     A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:

     - nome del soggetto regolamentato;

     - suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;

     - tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata;

     - indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;

     - nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila.

     B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, per il quale sono calcolate le emissioni:

     - quantità di combustibile immesso in consumo;

     - fattori di emissione;

     - emissioni totali;

     - uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo;

     - incertezza.

     Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni in materia.».

 

     Art. 12. Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

     1. All'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla parte A:

     1) al punto 2., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

     2) al punto 11., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

     3) al punto 12., la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonchè le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;»;

     b) alla parte B:

     1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;

     2) al punto 15., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

     3) al punto 16., dopo le parole: «dell'articolo 3-septies, paragrafo 2» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;

     c) dopo la parte B, è aggiunta la seguente:

     «PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di cui all'allegato I-bis

     Principi generali

     1. Le emissioni corrispondenti alle attività di cui all'allegato I-bis sono soggette a verifica.

     2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

     a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;

     b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;

     c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.

     3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che:

     a) i dati trasmessi sono coerenti tra loro;

     b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili;

     c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.

     4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

     5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).

     Metodologia

     Analisi strategica

     6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine, il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.

     Analisi dei processi

     7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

     Analisi dei rischi

     8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalità attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili, per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.

     9. Sulla base di questa analisi, il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione è riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio.

     10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.

     Relazione

     11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, è conforme. La relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2.

     Requisiti minimi di competenza del verificatore

     12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:

     a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonchè le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;

     b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

     c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalità attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.».

 

     Art. 13. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati gli articoli 3, comma 1, lettera bb), e 24, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

     2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni ad esso attribuite dalla lettera c) del medesimo comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e svolgono le relative funzioni per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone.

     4. I rimanenti membri del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto della Sezione 1 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

     5. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, nelle more della piena operatività degli organismi di cui all'articolo 3 del presente decreto, dal Comitato ETS i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024.

 

     Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato A

     «Allegato I-bis - Attività disciplinate dal capo V-bis

 

Attività

Gas serra

Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Sono esclusi da questa attività:

a) l’immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività elencate all’allegato I, tranne se utilizzati per la combustione nell’ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico come indicato nella tabella, quarta sezione, dodicesimo capoverso, di tale allegato o se utilizzati per la combustione in impianti esclusi a norma dell’articolo 32;

b) l’immissione in consumo di combustibili il cui fattore di emissione è pari a zero;

c) l’immissione in consumo di rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come combustibili.

 

I settori dell’edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni:

a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente capoverso, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamento;

b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l’uso di veicoli agricoli su strade asfaltate;

c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a);

d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).

 

Gli ulteriori settori corrispondono alle fonti di emissioni seguenti, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra:

a) industrie energetiche (codice delle categorie di fonti 1A1), escluse le categorie definite al secondo capoverso, lettera a) , del presente allegato;

b) industrie manifatturiere e costruzioni (codice delle categorie di fonti 1A2).»

Biossido di carbonio