§ 6.2.306 - Regolamento 9 luglio 2010, n. 606.
Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:09/07/2010
Numero:606


Sommario
Art. 1. Lo strumento per la stima del consumo di combustibile sviluppato e messo a disposizione dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 6.2.306 - Regolamento 9 luglio 2010, n. 606.

Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte

(G.U.U.E. 10 luglio 2010, n. L 175)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [1], in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Monitorare e comunicare in maniera completa, coerente, trasparente e accurata le emissioni di gas a effetto serra, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida stilate dalla Commissione nella decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], è un elemento fondamentale per il funzionamento efficace del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

 

(2) A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dal 1 gennaio 2010 un operatore aereo deve controllare e comunicare all’autorità competente le emissioni di biossido di carbonio rilasciate durante ciascun anno civile dall’aeromobile che gestisce, secondo le linee guida istituite dalla decisione 2007/589/CE.

 

(3) Ciascun operatore aereo deve preparare e trasmettere all’autorità competente dello Stato membro di riferimento un piano di monitoraggio che stabilisca le misure che l’operatore intende attuare per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e l’autorità competente dello Stato membro di riferimento deve approvare tale piano secondo le linee guida istituite dalla decisione 2007/589/CE.

 

(4) L’allegato XIV, punto 4, della decisione 2007/589/CE riduce l’onere amministrativo per alcuni operatori aerei che effettuino un numero limitato di voli all’anno o che siano emettitori di biossido di carbonio di entità ridotta istituendo una procedura semplificata per stimare il consumo di combustibile degli aeromobili che gestiscono utilizzando gli strumenti messi in atto dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) o da altre organizzazioni pertinenti in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo, come quelle disponibili a Eurocontrol, previa approvazione della Commissione.

 

(5) Eurocontrol ha messo a punto e documentato uno strumento semplificato per la stima del consumo di combustibile e delle emissioni di biossido di carbonio per voli specifici tra aerodromi. Tale strumento utilizza l’effettiva lunghezza della rotta di ogni volo calcolata sulla base dei dati più completi sul traffico aereo e dei dati operativi riguardanti i voli attualmente disponibili e calcola il combustibile consumato in tutte le operazioni di un volo particolare, comprese quelle alla porta d’imbarco, durante le operazioni di rullaggio, le fasi di atterraggio, decollo e crociera e durante gli interventi di gestione del traffico aereo. Lo strumento utilizza coefficienti riguardanti il consumo di combustibile validi sotto il profilo statistico per i tipi di aeromobili più importanti e un approccio più generico per altri aeromobili che determini i coefficienti sul consumo di combustibile in funzione della massa massima al decollo dell’aeromobile, e ciò garantisce livelli di incertezza accettabili.

 

(6) Lo strumento in questione soddisfa i requisiti contenuti nelle linee guida istituite dalla decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’approccio basato sui voli individuali, sulla lunghezza effettiva della rotta e sui coefficienti statisticamente validi sul consumo di combustibile. È pertanto opportuno che lo strumento sia disponibile e approvato per essere utilizzato dagli operatori aerei interessati in modo che questi possano ottemperare ai rispettivi obblighi di monitoraggio e comunicazione con minori oneri amministrativi.

 

(7) Per ragioni al di fuori del proprio controllo un operatore aereo può non essere in grado di monitorare il combustibile effettivamente consumato in un determinato volo. In tal caso, e in assenza di altri strumenti in grado di determinare il consumo effettivo di combustibile, è opportuno che lo strumento per la stima di tale consumo impiegato dagli emettitori di entità ridotta sia messo a disposizione anche di altri operatori aerei che possano così stimare il consumo di combustibile di voli specifici in assenza di dati al riguardo.

 

(8) L’allegato XIV, punto 6, della decisione 2007/589/CE stabilisce che l’operatore aereo che utilizzi uno strumento per la stima del consumo di combustibile includa nel proprio piano di monitoraggio dati comprovanti il rispetto delle condizioni fissate per gli emettitori di entità ridotta e la conferma dello strumento utilizzato, compresa la descrizione dello stesso.

 

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Lo strumento per la stima del consumo di combustibile sviluppato e messo a disposizione dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) [3] è approvato per essere utilizzato dai soggetti indicati di seguito:

 

1) emettitori di entità ridotta ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dell’allegato XIV, punto 4, della decisione 2007/589/CE;

 

2) tutti gli operatori aerei di cui all’allegato XIV, punto 5, della decisione 2007/589/CE ai fini della stima del consumo di combustibile di determinati voli compresi nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE qualora manchino i dati necessari a monitorare le emissioni di biossido di carbonio in seguito a circostanze che esulano dal controllo dell’operatore aereo e che non possono essere determinati con un metodo alternativo definito nel piano di monitoraggio dell’operatore aereo.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

 

[2] GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

 

[3] www.eurocontrol.int/ets/small_emitters