Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 09/07/2010 |
Numero: | 606 |
Sommario |
Art. 1. Lo strumento per la stima del consumo di combustibile sviluppato e messo a disposizione dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 6.2.306 - Regolamento 9 luglio 2010, n. 606.
Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte
(G.U.U.E. 10 luglio 2010, n. L 175)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Monitorare e comunicare in maniera completa, coerente, trasparente e accurata le emissioni di gas a effetto serra, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida stilate dalla Commissione nella
(2) A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della
(3) Ciascun operatore aereo deve preparare e trasmettere all’autorità competente dello Stato membro di riferimento un piano di monitoraggio che stabilisca le misure che l’operatore intende attuare per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e l’autorità competente dello Stato membro di riferimento deve approvare tale piano secondo le linee guida istituite dalla
(4) L’allegato XIV, punto 4, della
(5) Eurocontrol ha messo a punto e documentato uno strumento semplificato per la stima del consumo di combustibile e delle emissioni di biossido di carbonio per voli specifici tra aerodromi. Tale strumento utilizza l’effettiva lunghezza della rotta di ogni volo calcolata sulla base dei dati più completi sul traffico aereo e dei dati operativi riguardanti i voli attualmente disponibili e calcola il combustibile consumato in tutte le operazioni di un volo particolare, comprese quelle alla porta d’imbarco, durante le operazioni di rullaggio, le fasi di atterraggio, decollo e crociera e durante gli interventi di gestione del traffico aereo. Lo strumento utilizza coefficienti riguardanti il consumo di combustibile validi sotto il profilo statistico per i tipi di aeromobili più importanti e un approccio più generico per altri aeromobili che determini i coefficienti sul consumo di combustibile in funzione della massa massima al decollo dell’aeromobile, e ciò garantisce livelli di incertezza accettabili.
(6) Lo strumento in questione soddisfa i requisiti contenuti nelle linee guida istituite dalla
(7) Per ragioni al di fuori del proprio controllo un operatore aereo può non essere in grado di monitorare il combustibile effettivamente consumato in un determinato volo. In tal caso, e in assenza di altri strumenti in grado di determinare il consumo effettivo di combustibile, è opportuno che lo strumento per la stima di tale consumo impiegato dagli emettitori di entità ridotta sia messo a disposizione anche di altri operatori aerei che possano così stimare il consumo di combustibile di voli specifici in assenza di dati al riguardo.
(8) L’allegato XIV, punto 6, della
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Lo strumento per la stima del consumo di combustibile sviluppato e messo a disposizione dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) [3] è approvato per essere utilizzato dai soggetti indicati di seguito:
1) emettitori di entità ridotta ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della
2) tutti gli operatori aerei di cui all’allegato XIV, punto 5, della
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
[2] GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.
[3] www.eurocontrol.int/ets/small_emitters