§ 5.2.98 - L.R. 4 novembre 2024, n. 26.
Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/11/2024
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto.
Art. 2.  Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici.
Art. 3.  Rapporti con il volontariato e l'associazionismo.
Art. 4.  Misure per la diffusione della cultura della legalità e a favore della cittadinanza responsabile in particolare tra i giovani.
Art. 5.  Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
Art. 6.  Diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico, promozione della responsabilità sociale delle imprese; certificazioni delle imprese, rating di [...]
Art. 7.  Interventi per la promozione della legalità in materia ambientale.
Art. 8.  Azioni regionali per la prevenzione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione.
Art. 9.  Politiche a sostegno delle vittime.
Art. 10.  Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata.
Art. 11.  Interventi formativi.
Art. 12.  Costituzione di parte civile della Regione.
Art. 13.  Oggetto e finalità delle disposizioni in materia di aziende e beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 14.  Iniziative a sostegno di aziende sequestrate o confiscate.
Art. 15.  Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 16.  Percorsi di formazione e rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni e aziende sequestrati e confiscati.
Art. 17.  Clausola di invarianza.
Art. 18.  Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità.
Art. 19.  Programma regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità.
Art. 20.  Abrogazioni.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Clausola valutativa.


§ 5.2.98 - L.R. 4 novembre 2024, n. 26.

Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali.

(B.U. 6 novembre 2024, n. 57 - S.O. n. 2)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e oggetto.

1. La Regione Umbria, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze statali e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto regionale, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)), attraverso interventi volti:

a) a valorizzare la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;

b) a contenere i fattori criminogeni, a prevenire, sul piano sociale ed economico, i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale e a contrastarne i segnali di espansione o radicamento;

c) a ridurre, nel territorio regionale, i danni derivanti dall'insediamento di organizzazioni criminali e da fenomeni criminosi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e/o realizzati dalla Regione, secondo quanto indicato dalle disposizioni della presente legge, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o da questi, con il sostegno della Regione, nel rispetto della normativa statale.

 

CAPO II

Interventi

 

     Art. 2. Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e stipula, nell'ambito delle proprie competenze, protocolli d'intesa, accordi di programma e altri accordi di collaborazione con le aziende, agenzie regionali e gli enti controllati dalla Regione, con gli enti locali, anche valorizzando il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di cui alla presente legge, con la Camera di Commercio dell'Umbria e altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, con organi e amministrazioni statali, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, e con altri enti pubblici. Tali protocolli d'intesa e accordi sono volti a realizzare, nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni, iniziative e progetti diretti:

a) al rafforzamento della prevenzione sociale rispetto ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) alla promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalla Regione nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 19.

 

     Art. 3. Rapporti con il volontariato e l'associazionismo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e stipula, altresì, convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), operanti, nel territorio regionale, nel settore della promozione della cultura della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e/o del sostegno alle vittime di reati.

2. La Regione può sostenere la realizzazione di progetti rientranti nelle finalità della presente legge, attuati dai soggetti di cui al comma 1, nelle forme previste dalla normativa vigente e secondo i criteri e le modalità previste nella programmazione di cui all'articolo 19.

3. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali.

 

     Art. 4. Misure per la diffusione della cultura della legalità e a favore della cittadinanza responsabile in particolare tra i giovani.

1. La Regione promuove e incentiva iniziative, finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità, con particolare attenzione rivolta ai giovani, quali la realizzazione, anche in collaborazione delle Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado e delle Università presenti sul territorio regionale, di iniziative, come attività didattiche integrative, seminari di studio e laboratori, indagini e ricerche, proiezioni di film o documentari, incontri e dibattiti, con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata nonché delle devianze giovanili e alle tematiche che possono contribuire alla crescita dello sviluppo della coscienza civile, alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto della cultura mafiosa tra i giovani, nell'ambito degli interventi e delle politiche regionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))).

2. La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa con le amministrazioni, gli organi e le autorità statali competenti ed enti del Terzo settore operanti nel territorio regionale nel campo della promozione della cultura della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e del sostegno alle vittime dei reati, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui dall'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017, per:

a) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sulla dinamica e sull'incidenza dei fenomeni criminosi e mafiosi a partire dall'età giovanile;

b) adottare misure utili a contrastare il rischio di devianza giovanile, di microcriminalità e di attrazione dei giovani verso la criminalità organizzata e mafiosa;

c) fornire una rete di supporto alle donne e ai minori che vivono in contesti di criminalità organizzata, per garantire concrete alternative di vita.

3. La Regione può aderire a reti e associazioni nazionali promosse da enti locali e da associazioni operanti nel settore della lotta al crimine organizzato e mafioso al fine di mettere in campo, nell'ambito delle competenze regionali, le migliori pratiche di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

4. L'Assemblea legislativa concorre a realizzare misure per la diffusione della cultura della legalità mediante:

a) la valorizzazione di tesi di laurea riguardanti i temi della presente legge e, in particolare, riguardanti la lotta alla criminalità organizzata e mafiosa, tramite il finanziamento o il cofinanziamento, previo accordo con altri enti pubblici o enti privati;

b) incontri e attività con finalità divulgative, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di materiali, studi e ricerche, nonché di informazioni su iniziative relative ai temi della presente legge.

 

     Art. 5. Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione Umbria istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

2. In occasione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" la Regione organizza manifestazioni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società umbra.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa d'intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.

 

     Art. 6. Diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico, promozione della responsabilità sociale delle imprese; certificazioni delle imprese, rating di legalità.

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, promuovendo interventi volti a:

a) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;

b) prevenire la diffusione e la proliferazione di fenomeni illegali, di criminalità organizzata e mafiosa e fenomeni corruttivi nel mondo economico;

c) favorire la responsabilità sociale delle imprese e i comportamenti eticamente corretti da parte degli operatori economici operanti sul territorio regionale.

2. Fermo quanto previsto in tema di promozione della responsabilità sociale delle imprese e della sicurezza sul lavoro e in tema di contrasto al lavoro sommerso e irregolare nella legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), la Regione, per le finalità di cui al comma 1:

a) promuove iniziative volte a sensibilizzare le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso l'adozione di linee guida per la redazione di codici etici e di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), liberamente assunti dalle imprese, nonché con azioni di promozione per favorire il conseguimento del rating di legalità da parte delle imprese operanti nel territorio regionale e mediante iniziative formative su tali strumenti, dirette al personale delle amministrazioni che operano sul territorio regionale;

b) dà valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese, anche integrati fra loro, in ambito di responsabilità sociale e di rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica nelle imprese, e a certificazioni dei sistemi di gestione anticorruzione dell'impresa;

c) promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e può prevedere premialità, da introdurre nei bandi regionali per la concessione di contributi, a favore delle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

3. La Regione concorre, altresì, alla diffusione dei principi etici nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità delle imprese introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.

4. La Regione promuove il rating di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate; a tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione adotta apposito atto di indirizzo entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione svolge altresì azioni di sensibilizzazione e di divulgazione dirette agli enti locali e agli altri enti pubblici presenti nel territorio regionale ai fini della promozione del rating di legalità.

5. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.

6. Le linee guida per la redazione dei codici etici di cui al comma 2, lettera c), sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale; tali linee guida sono aggiornate dalla Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, con le stesse modalità.

7. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, i consorzi, le agenzie, le aziende regionali, le società controllate e partecipate dalla Regione ad esclusione degli enti pubblici non economici, nonché le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte e alla dimensione dell'organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legalità, dell'etica e della trasparenza, nonché a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 7. Interventi per la promozione della legalità in materia ambientale.

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, ivi compresi quelli connessi ad attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione:

a) promuove iniziative volte a potenziare la cultura del contrasto di illeciti e di infiltrazioni criminali in materia ambientale;

b) rafforza i controlli di propria competenza nel settore ambientale, con particolare riferimento alle attività di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti e a quelle relative al trasporto, anche per conto terzi e al trattamento e smaltimento dei rifiuti;

c) promuove la conclusione di protocolli d'intesa con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, con le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato operanti nel campo della tutela ambientale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui dall'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e con le associazioni ambientalistiche individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), al fine di promuovere specifiche iniziative di formazione per diffondere la cultura della legalità con riferimento al settore ambientale, indirizzate a operatori economici del settore, agli amministratori e ai dipendenti della Regione, delle aziende, agenzie regionali e degli enti controllati dalla Regione, nonché degli enti locali del territorio regionale.

 

     Art. 8. Azioni regionali per la prevenzione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione.

1. La Regione favorisce e promuove, nel rispetto dei limiti delle competenze regionali, la realizzazione di iniziative per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione nel territorio regionale, volte a incidere su fattori sociali e ambientali che possono favorire l'insediamento, la diffusione e la proliferazione di detti fenomeni criminosi, ivi comprese iniziative informative sulle attività di educazione al consumo e all'uso consapevole del denaro, sugli strumenti di accesso al credito, nonché sugli strumenti a sostegno delle vittime di usura o di estorsione, attraverso la partecipazione alla Fondazione Umbria contro l'usura di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, inoltre:

a) promuove studi e ricerche al fine di valutare la incidenza dell'usura e dell'estorsione nel territorio regionale;

b) monitora, indirizza e partecipa alle attività di studio sui dati relativi a:

1) accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese;

2) microcredito e prestito sociale;

3) orientamento al consumo e al credito.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione nel rispetto delle competenze statali e ai sensi della normativa statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

4. Per le attività di studio e di ricerca di cui al comma 2, la Regione si avvale dell'Agenzia Umbria ricerche, ai sensi della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche"), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Politiche a sostegno delle vittime.

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso, nonché politiche di sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione in armonia con quanto previsto dalla Programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini di cui all'articolo 7 della L.R. 13/2008.

 

     Art. 10. Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata.

1. Nel rispetto della normativa europea e statale, la Regione può individuare, con proprio atto, misure, requisiti e modalità per l'attribuzione di criteri preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, a favore di imprese danneggiate per reati commessi ai sensi degli articoli 416 e 416-bis del codice penale, purché i fatti delittuosi siano stati accertati in giudizio con sentenza, anche non definitiva, o decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile.

2. Sono comunque escluse dalle misure di cui al comma 1 le imprese, i cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno o più dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE);

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale.

 

     Art. 11. Interventi formativi.

1. La Regione promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori, al personale della Regione, delle aziende e agenzie regionali, degli enti controllati dalla Regione e degli enti locali del territorio regionale, al fine di aumentare la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali mediante l'accrescimento della cultura dell'etica pubblica e l'innalzamento del livello professionale del personale, specie nei settori più a rischio di infiltrazioni criminali o di fenomeni corruttivi, nonché ai fini dell'acquisizione all'interno della Regione e di detti enti di competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto della criminalità organizzata e mafiosa, realizzati mediante la Scuola umbra di amministrazione pubblica di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"), nonché promuovendo accordi di collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

 

     Art. 12. Costituzione di parte civile della Regione.

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.

 

CAPO III

Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni e di aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

     Art. 13. Oggetto e finalità delle disposizioni in materia di aziende e beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

1. La Regione favorisce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il rilancio economico delle aziende confiscate, come disciplinato dalla normativa vigente in materia, quali strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.

2. La Regione promuove e sostiene il riutilizzo sociale, nonché la valorizzazione di beni ed aziende confiscati attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire:

a) all'effettivo riutilizzo sociale e alla prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;

b) al monitoraggio delle esperienze in essere e alla definizione di modelli di riutilizzo sociale sostenibili e replicabili;

c) alla centralità della tematica all'interno della programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e socio-sanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;

d) alla strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle fasce deboli e a rischio di esclusione e marginalizzazione;

e) alla strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;

f) alla definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento e innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo responsabile ed esperienziale, della produzione agricola e agroalimentare, con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);

g) alla promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica dei cittadini e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale, anche attraverso il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati;

h) al sostegno alle aziende sequestrate o confiscate.

 

     Art. 14. Iniziative a sostegno di aziende sequestrate o confiscate.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettera h), promuove e intraprende azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese sequestrate o confiscate e per favorire la continuità delle attività economiche delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

     Art. 15. Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 13 e allo scopo di permettere una più agevole interazione tra le attività di specifica competenza, promuove la stipula di un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

     Art. 16. Percorsi di formazione e rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni e aziende sequestrati e confiscati.

1. La Regione, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l'Università e le associazioni con documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui dall'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017, promuove la realizzazione di percorsi di orientamento e formazione per amministratori regionali e degli enti locali per potenziarne le competenze tecniche in relazione alla materia dei beni confiscati alle mafie.

 

     Art. 17. Clausola di invarianza.

1. Le iniziative e i percorsi di formazione di cui al presente Capo sono attuati attraverso le misure e con le risorse previste nel Fondo Nazionale dei beni confiscati.

 

CAPO IV

Osservatorio regionale

 

     Art. 18. Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità.

1. La Commissione d'inchiesta di cui all'articolo 54 dello Statuto regionale, ove istituita sulle materie oggetto della presente legge, o, in assenza di detta Commissione d'inchiesta, la Commissione speciale di cui all'articolo 55 dello Statuto, laddove istituita per lo svolgimento di indagini o studi su temi specifici relativi alle materie di cui alla presente legge, può proporre all'Assemblea legislativa l'istituzione, presso l'Assemblea stessa, di un Osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità, di seguito denominato Osservatorio, quale strumento di supporto per lo studio dei temi connessi all'incarico della Commissione stessa, con particolare riferimento allo studio dei fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso e la loro incidenza sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) assicurare supporto informativo alla Commissione d'inchiesta o speciale di cui al comma 1, segnalando alla stessa eventuali problematiche o criticità relativamente agli argomenti di cui al medesimo comma 1;

b) svolgere attività di studio, ricerca ed indagine relativamente agli argomenti di cui al comma 1;

c) raccogliere le informazioni e i dati utili alle finalità previste al comma 1.

3. L'Osservatorio dura in carica fino al termine individuato nella delibera di istituzione dello stesso e comunque non oltre la durata della Commissione d'inchiesta o speciale di cui al comma 1 ed è composto da:

a) il Presidente e il Vicepresidente della Commissione d'inchiesta o speciale;

b) un rappresentante delegato da ANCI Umbria;

c) sette esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità designati congiuntamente dalle seguenti associazioni antimafia operanti in Umbria: Libera Umbria, Libera informazione, Legambiente, WWF, SOS Impresa, Cittadinanzattiva, Mente Glocale;

d) un rappresentante della Fondazione Umbria contro l'Usura;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria (ABI) Umbria.

4. La Commissione d'inchiesta o speciale di cui al comma 1, in ogni momento può integrare i componenti dell'Osservatorio individuando ulteriori associazioni affinché designino uno o più esperti, ai sensi del comma 3, lettera c).

5. Entro cinque giorni dalla deliberazione di istituzione dell'Osservatorio ai sensi del comma 1, l'Assemblea legislativa, per il tramite degli uffici competenti, richiede, ai fini della costituzione dell'Osservatorio, le designazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g) che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso quest'ultimo termine, l'Osservatorio si intende costituito, purché le designazioni pervenute consentano la nomina, con atto del Presidente dell'Assemblea legislativa, di almeno la metà più uno dei componenti; l'Osservatorio è integrato sulla base delle designazioni pervenute oltre detto termine di trenta giorni, con atto del Presidente dell'Assemblea legislativa.

6. Nella prima seduta dell'Osservatorio, i componenti nominano il Presidente dello stesso che è scelto tra i soggetti designati ai sensi del comma 3, lettera c). Nel caso di integrazione dell'Osservatorio ai sensi dei commi 4 e 5, si può procedere, su richiesta di uno o più componenti dello stesso, al rinnovo dell'elezione del Presidente.

7. L'Osservatorio stabilisce, con regolamento interno, le modalità del suo funzionamento.

8. L'Osservatorio trasmette alla Commissione di cui al comma 1 che ne ha chiesto l'istituzione e al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sulle attività svolte con cadenza annuale.

9. Il supporto amministrativo all'Osservatorio è assicurato dagli uffici dell'Assemblea legislativa.

10. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso, né a rimborsi spesa.

 

CAPO V

Programmazione

 

     Art. 19. Programma regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità.

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 4 comma 1, 8 e 11, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale adotta il Programma regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

2. Il Programma regionale di cui al comma 1, ha durata triennale ed individua la programmazione degli interventi di cui alla presente legge, in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio nell'ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, in coerenza con gli atti della programmazione regionale di settore e in armonia con il Programma regionale in materia di sicurezza dei cittadini di cui all'articolo 7 della L.R. 13/2008.

3. Il Programma di cui al comma 1 definisce in particolare le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, con l'indicazione delle risorse finanziarie e organizzative a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione.

 

CAPO VI

Abrogazioni di disposizioni regionali

 

     Art. 20. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie);

b) legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12);

c) legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12));

d) legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12));

e) il comma 3-bis dell'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)).

 

CAPO VII

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, comma 4, 18 e 19, quantificati in euro 30.000,00 annui, si fa fronte con le risorse già stanziate in favore della L.R. n. 15/2016, abrogata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della presente legge, alla Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2024-2026, come trasferimento all'Assemblea legislativa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, pari ad euro 10.000,00 annui, si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziate alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2024-2026 (cap. 00100) destinate al funzionamento dell'Assemblea legislativa.

3. All'attuazione della presente legge possono concorrere risorse statali e comunitarie, per quanto compatibili.

4. Per gli anni successivi al 2026 si fa fronte con le risorse disponibili quantificate e stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 22. Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nella prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente dati e informazioni in merito alle iniziative promosse e realizzate dalla Regione in attuazione del Programma regionale di cui all'articolo 19, con l'indicazione delle risorse utilizzate.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.