§ 4.5.104 - L.R. 5 dicembre 2024, n. 20.
Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:05/12/2024
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER.
Art. 2.  Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche.
Art. 3.  Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e disposizioni [...]
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 4.5.104 - L.R. 5 dicembre 2024, n. 20.

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

(B.U. 5 dicembre 2024, n. 65)

 

Art. 1. Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER.

1. La presente legge:

a) individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera f), m) e n), articolo 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio;

b) detta disposizioni urgenti, nel rispetto della lettera a), ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153;

c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione autonoma della Sardegna;

d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonché di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994).

3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, al decreto legislativo n. 199 del 2021, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) nonché, limitatamente all'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, le seguenti definizioni:

a) impianti fotovoltaici e termodinamici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW;

b) impianti fotovoltaici e termodinamici di media taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;

c) impianti fotovoltaici e termodinamici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale superiore a 10 MW;

d) impianti agrivoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW;

e) impianti agrivoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;

f) impianti agrivoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 10 MW;

g) impianti eolici di piccola taglia: gli impianti eolici aventi altezza massima complessiva inferiore o uguale a 20 metri;

h) impianti eolici di media taglia: gli impianti eolici aventi altezza massima complessiva superiore a 20 metri e inferiore o uguale a 100 metri;

i) impianti eolici di grande taglia: gli impianti eolici aventi altezza massima complessiva superiore a 100 metri;

j) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di piccole dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW;

k) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di medie dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1 MW;

l) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di grandi dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 1 MW;

m) impianti geotermoelettrici di piccola taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi;

n) impianti geotermoelettrici di media taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi;

o) impianti geotermoelettrici di grande taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi;

p) accumulo di piccola taglia: accumulo con una potenza nominale installata inferiore o uguale a 500 kW;

q) accumulo di media taglia: accumulo con una potenza nominale installata maggiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1,2 MW;

r) accumulo di grande taglia: accumulo con una potenza nominale installata maggiore a 1,2 MW;

s) coni di visuale: aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali, puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi e che identificano i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica ai sensi all'allegato 3, paragrafo 17, lettera f) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;

t) superficie lorda dell'impianto fotovoltaico: la superficie complessiva occupata dall'impianto, comprensiva degli spazi tra le stringhe, delle opere accessorie quali piazzole di sosta e viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle recinzioni, nonché degli eventuali accumuli e relative aree di pertinenza, ecc. Sono escluse le superfici occupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni;

u) superficie lorda dell'impianto eolico: la superficie complessiva occupata dall'impianto, racchiusa all'interno del perimetro ottenuto dall'inviluppo, senza creazione di angoli interni superiori a 180 gradi, di tutti i suoi punti più esterni comprensiva delle strutture sostenenti i generatori, dei relativi plinti di fondazione, delle opere accessorie quali piazzole di sosta, viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle eventuali recinzioni, nonché, degli eventuali accumuli e relative aree di pertinenza, ecc. Sono escluse le superfici occupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni;

v) superficie lorda dell'accumulo: la superficie complessiva occupata dall'impianto di accumulo, comprensiva degli spazi tra i singoli moduli, delle opere accessorie quali piazzole di sosta e viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle recinzioni, ecc. Sono escluse le superfici occupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni;

w) modificazione irreversibile dello stato dei luoghi: si considera irreversibilmente modificato lo stato dei luoghi quando lo stesso abbia subito una radicale trasformazione, in modo tale da perdere la relativa conformazione morfologica o fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, alla nuova opera realizzata. Si considera comunque modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) rispetto al singolo progetto d'impianto sia stata completata una percentuale del valore economico dei lavori uguale o maggiore al 20 per cento del totale;

2) sia stata infrastrutturata una parte della superficie lorda oggetto di intervento uguale o maggiore al 30 per cento del totale previsto dal progetto;

3) limitatamente agli impianti eolici, sia stata infrastrutturata una parte della superficie lorda oggetto di intervento uguale o maggiore al 30 per cento del totale previsto dal progetto e siano state installate almeno il 30 per cento delle torri eoliche previste dal progetto.

4. In deroga a quanto previsto dai commi 5 e 7, fermo restando il rispetto della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al Piano paesaggistico regionale (PPR) e delle prescrizioni tipologiche dettate dagli strumenti urbanistici, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato G, sono idonee, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, le superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, e i relativi sistemi di cumulo. Indipendentemente dalla presenza di aree idonee, non idonee o ordinarie nel rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo, è sempre ammessa la realizzazione di impianti geotermici di piccola taglia per i quali si applica la disciplina autorizzatoria prevista dalla normativa vigente in materia di aree idonee.

5. È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di realizzazione di cui al presente comma non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G, punto 2, e aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purché siano già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono idonee all'installazione di impianti FER le aree e le superfici di cui all'allegato F, nonché le aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo. Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati di cui alla presente legge. La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.

7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità. Nei casi di cui al precedente periodo, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti di accumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano l'installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e G, di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), non si applicano le fasce di tutela di cui alle lettere s), x), w) e bb) dell'allegato A qualora l'area oggetto del rispettivo intervento sia infrastrutturata e urbanizzata in misura uguale o maggiore al 60 per cento. Limitatamente ai casi di cui al precedente periodo, qualora l'area non sia infrastrutturata e urbanizzata ed edificata almeno al 60 per cento, le fasce di tutela di cui al precedente periodo sono ridotte del 70 per cento. Qualora un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad essi connessi, sia finalizzato all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica e ricade in una delle condizioni di cui ai precedenti periodi, prevale il criterio di idoneità.

8. Gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, da intendersi come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi compreso il rispetto dell'articolo 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale.

9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore gli specchi acquei compresi nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay, ratificata con la legge n. 689 del 1994, le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente nonché le aree protette, le aree protette a mare incluse nella Rete Natura 2000, le aree parco dell'arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali, le aree abituali di pesca censite nel "SID-Portale del Mare" tenuto a cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le aree interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia subacquea, le aree marine attraversate dal passaggio dei tonni individuate con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro centoventi giorni, nonché le aree ricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale.

10. Sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali e industriali. Le opere di connessione di cui al presente comma non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali e industriali oggetto degli interventi.

11. Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, quelle individuate per gli impianti eolici di grande taglia di cui all'allegato C. Qualora un areale rientri nelle aree definite idonee, ai sensi del comma 10, non si applicano le inidoneità di cui alle lettere y) punto 1 e z) punto 1 del medesimo allegato C.

 

     Art. 2. Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche.

1. A decorrere dall'anno 2025 è istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 02 - titolo 2), per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e realizzati da:

a) persone fisiche residenti in Sardegna per impianti da installarsi nelle superfici di copertura degli edifici residenziali ad uso abitativo, legittimamente realizzati e nella disponibilità del richiedente e ubicati in Sardegna;

b) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggi e ubicati in Sardegna;

c) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge per impianti ubicati in Sardegna;

d) comuni, unione di comuni, province, città metropolitane per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggi e ubicati in Sardegna;

e) altri enti pubblici regionali, territoriali per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggi e ubicati in Sardegna.

2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

3. La Giunta regionale prevede particolari misure finalizzate alla promozione delle comunità energetiche, anche mediante l'individuazione di incentivi prioritariamente destinati alle comunità energetiche.

 

     Art. 3. Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e disposizioni finali.

1. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole, i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge. L'istanza è finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione. Qualora l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un'area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l'area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali).

2. L'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER. La deliberazione di cui al presente comma è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico" nonché dall'espletamento di una consultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi previsti nei rispettivi statuti comunali. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la consultazione popolare di cui al precedente periodo si deve concludere con una posizione favorevole rispetto alla proposta di realizzazione dell'impianto o accumulo FER.

3. L'istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una relazione generale, che motivi la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee con particolare riferimento all'utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto e alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole. L'istanza, qualora la realizzazione dell'intervento necessiti di una variante allo strumento urbanistico comunale, è accompagnata da apposita relazione urbanistica corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico nella versione vigente e in quella variata.

4. L'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee. Non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito. I risultati del Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che delibera sull'esito dell'intesa ai sensi dei criteri individuati con la delibera di cui al comma 6.

5. In caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU).

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con propria deliberazione, definisce i criteri e le procedure del dibattito pubblico e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché i criteri di istruttoria e di valutazione delle istanze, tenendo conto della taglia e della tipologia degli impianti nonché del contesto socio-economico, territoriale e demografico. L'istanza di cui al comma 1 non può essere presentata prima dell'adozione della delibera di cui al primo periodo.

7. Per tutti gli impianti e gli accumuli FER, ivi compresi gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento degli impianti di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato, a copertura della mancata realizzazione dell'impianto o della sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi comprese le tempistiche di realizzazione dell'impianto secondo il relativo cronoprogramma, nonché a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di rispristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica, presenta presso l'Assessorato regionale dell'industria una garanzia in misura pari al valore complessivo dell'intervento comprensivo degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica.

8. La garanzia di cui al comma 7 può essere costituita sotto forma di cauzione, da versare su un conto vincolato della Regione appositamente istituito, oppure di fideiussione. Il valore della garanzia è assoggettato, ogni cinque anni, alla rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con conseguente obbligo del titolare dell'autorizzazione di adeguamento della fideiussione o dell'importo versato a titolo di cauzione.

9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7 è rilasciata esclusivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.

11. Il mancato deposito della garanzia di cui al comma 7, nei termini perentori indicati dai commi 7 e 14, determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione. La mancata realizzazione dell'impianto o la sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi compreso il mancato rispetto delle tempistiche di completamento dell'impianto medesimo, comportano la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino, reinserimento e recupero ambientale dello stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere le fideiussioni a prima richiesta rilasciate a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto e a garanzia della corretta dismissione e smaltimento dell'impianto, nonché del conseguente ripristino e recupero ambientale dei luoghi.

12. Il parziale svincolo della garanzia di cui al comma 7, limitatamente all'importo relativo al valore dell'impianto, avviene entro trenta giorni dal deposito del certificato di esito positivo del collaudo finale, presso l'Assessorato regionale dell'industria. Lo svincolo della parte rimanente avviene entro trenta giorni dal deposito della relazione generale asseverata da un tecnico abilitato che certifica la dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e il corretto ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché a tutti gli interventi di realizzazione di impianti FER per i quali non sia ancora stato comunicato l'inizio lavori.

14. Gli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavori sono in regolare corso di svolgimento, presentano la garanzia di cui al comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Le disposizioni di cui ai commi dal 7 al 14 non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici, nel caso di impianti FER rientranti in comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge, nonché nel caso di impianti o accumuli FER aventi una potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW.

16. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse. Nell'ambito dell'Agenzia di cui al presente comma è istituito l'Osservatorio regionale per l'energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

17. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di una pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento del Piano paesaggistico regionale entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).

 

     Art. 4. Abrogazioni.

1. La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) è abrogata.

2. Il comma 1 dell'articolo 17-bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è abrogato.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono quantificati in euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 02 - titolo 2).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto ad euro 20.000.000 per l'anno 2025 mediante utilizzo, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), delle risorse già autorizzate per tali finalità dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), e successive modificazioni e integrazioni e in seguito vincolate ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie);

b) quanto ad euro 30.000.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente reiscrizione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio relativi al Programma regionale FESR 2021-2027, priorità 3;

c) quanto ad euro 70.000.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente prelievo dalla missione 20 - programma 03 - titolo 1;

d) quanto ad euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e relative norme di attuazione.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegato A

Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici

Sono aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, accumuli e impianti termodinamici:

a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. d, della legge n. 394/1991.

• Media taglia.

•Grande taglia.

b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'I 1° febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.

• Media taglia.

• Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.

• Media taglia.

• Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement), reso esecutivo con la legge 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:

• Grande taglia.

l) Le oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

m) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

n) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

o) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

p) Le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

q) Le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

r) Le aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

s) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

t) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n. 523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

u) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetra-te nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30-bis e 30-ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

v) Le aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

w) I beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.

• Grande taglia.

x) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.

• Grande taglia.

I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW;

3. fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7. zone gravate da usi civici;

8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

9. vulcani;

10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi una potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PPR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente a tutte le aree, ovvero edifici, di valore storico, culturale o identitario presenti e, limitatamente al Parco Geominerario, anche gli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

bb) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

cc) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

dd) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ee) Le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ff) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U {Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

gg) Le aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

hh) Le aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ii) Le linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

jj) Le linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal D.P.R. n. 753/1980, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

kk) I siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea), nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022 (Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ll) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2008, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

mm) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

nn) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

oo) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia - Media taglia.

• Grande taglia.

Allegato B

Aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici

Sono aree non idonee per l'installazione di impianti agrivoltaici:

a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. c) e d) della legge 394/1991.

• Media taglia.

• Grande taglia.

b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.

• Media taglia.

• Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.

• Media taglia.

• Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:

• Media taglia - Grande taglia.

j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement), reso esecutivo con legge 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:

• Grande taglia.

l) Le oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

m) Le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

n) Le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

o) Le aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

p) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.

• Media taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.

• Grande taglia.

q) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto 35 luglio del 1904, n. 523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

r) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetra-te nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30-bis e 30-ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagatali, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

s) Le aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

t) I beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.

• Media taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.

• Grande taglia.

u) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.

• Grande taglia.

v) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;

3. fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7. zone gravate da usi civici;

8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

9. vulcani;

10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

le seguenti taglie:

• Piccola taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.

• Media taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.

• Grande taglia.

I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.

• Media taglia, con le esclusioni previste dall'articolo 2 dell'Allegato G.

• Grande taglia.

x) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PPR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente a tutte le aree, ovvero edifici, di valore storico, culturale o identitario, presenti e, limitatamente al Parco Geominerario, anche gli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

y) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

z) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

aa) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

bb) Le zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia con le esclusioni di cui all'articolo 2 dell'Allegato G.

• Media taglia con le esclusioni di cui all'articolo 2 dell'Allegato.

• Grande Taglia

cc) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

dd) Le aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ee) Le aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ff) Le linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

gg) Le linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal D.P.R. n. 753/1980, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

hh) I siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea), nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022 (Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ii) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), Permessi di ricerca mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117 del 2008, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

jj) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

kk) Le aree di cava in cui sono vigenti autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano regionale delle attività estrattive, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ll) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia - Media taglia.

• Grande taglia.

Allegato C

Aree non idonee all'installazione di impianti eolici

Sono aree non idonee per l'installazione di impianti eolici:

a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. d), della legge 394 del 1991.

• Media taglia.

• Grande taglia.

b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.

• Media taglia.

• Grande taglia.

c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), le Aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.

• Media taglia.

• Grande taglia.

d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.

• Media taglia.

• Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.

• Media taglia.

• Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.

• Media taglia.

• Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.

• Media taglia.

• Grande taglia.

j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 5 metri.

• Media taglia.

• Grande taglia.

k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement), reso esecutivo con legge 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

l) Le oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

m) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), salvo non siano presentati e autorizzati piani colturali per le aree interessate e sia garantito il loro mantenimento, pena la dismissione dell'impianto, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

n) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

o) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

p) Le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui ald del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

q) le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

r) Le aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

s) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

t) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio 1904, n. 523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

u) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetra-te nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30-bis e 30-ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

v) Le aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

w) I beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.

• Grande taglia.

x) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.

• Grande taglia.

y) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;

3. fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7. zone gravate da usi civici;

8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

9. vulcani;

10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

z) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'articolo 49 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PPR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

bb) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

cc) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

dd) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ee) Al fine di tutelare le aree agricole le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai terreni aventi capacità d'uso dei suoli nelle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ff) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

gg) Le aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

hh) Le aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ii) Le linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

jj) Le linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal D.P.R. n. 753/1980, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

kk) I siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ll) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117 del 2008, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

mm) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

nn) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

oo) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione, si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

pp) Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei Comuni indicati nell'allegato 2 al Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 21 aprile 2023, n. 41: Ala dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddu-sò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lode, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Pa-dru, Pattada, Siniscola, Torpé, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

Allegato D

Aree non idonee all'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas

Sono aree non idonee per l'installazione di impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas:

a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma, 1 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti di micro-cogenerazione (P < 50 kWe) sfruttando gli spazi disponibili nelle costruzioni esistenti e utilizzando le biomasse/bioenergie di scarto da attività antropiche/agricole che avvengono all'interno dell'area.

• Media taglia.

• Grande taglia.

k) Le oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:

• Media taglia - Grande taglia.

l) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

m) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP, per le seguenti taglie:

• Grande taglia, salvo non siano presentati e autorizzati piani colturali per le aree interessate e sia garantito il loro mantenimento.

n) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

o) Le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

p) le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

q) Le aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

r) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

s) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio 1904, n. 523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

t) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetra-te nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30-bis e 30-ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

u) Le aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

v) I beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.

• Grande taglia.

w) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.

• Grande taglia.

x) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;

3. fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7. zone gravate da usi civici;

8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

9. vulcani;

10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

y) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'articolo 49 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia, ad esclusione dei punti 1 e 10 - Media taglia.

• Grande taglia.

z) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PPR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente a tutte le aree ovvero edifici di valore storico, culturale, identitario, presenti e, limitatamente al Parco Geominerario, anche gli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

aa) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

bb) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

cc) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

dd) Al fine di tutelare le aree agricole, le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai terrenti terreni aventi capacità d'uso dei suoli nelle classi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, per le seguenti taglie per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ee) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ff) Le aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

gg) Le aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

hh) Le linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ii) Le linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal D.P.R. n. 753/1980, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

jj) I siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

kk) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2008, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

ll) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015), per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

mm) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

nn) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione, si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:

• Piccola taglia.

• Media taglia.

• Grande taglia.

Allegato E

Aree non idonee all'installazione di impianti geotermici

Sono aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici:

a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chirotterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement), reso esecutivo con legge 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

l) Le oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

m) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente alla entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), salvo non siano presentati e autorizzati piani colturali per le aree interessate e sia garantito il loro mantenimento, pena la dismissione dell'impianto, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

n) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP, salvo non siano presentati e autorizzati piani colturali per le aree interessate e sia garantito il loro mantenimento, pena la dismissione dell'impianto, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

o) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

p) Le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

q) Le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

r) Le aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

s) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

t) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio 1904, n. 523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

u) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetra-te nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:

1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);

2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);

3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30-bis e 30-ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);

6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);

7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

8. aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;

9. fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

v) Le aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

w) I beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 km dai beni.

• Grande taglia.

x) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 km dai beni.

• Grande taglia.

y) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;

3. fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;

4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;

5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;

6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

7. zone gravate da usi civici;

8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

9. vulcani;

10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

z) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;

6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR.

8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;

11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'articolo 49 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;

13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;

14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

aa) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PPR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;

2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;

3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;

per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna;

per le seguenti taglie:

• Media taglia, limitatamente a tutte le aree, ovvero edifici di valore storico, culturale e identitario, presenti e, limitatamente al Parco Geominerario, anche agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016.

• Grande taglia.

bb) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

cc) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;

2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

dd) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

ee) Al fine di tutelare le aree agricole, le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), limitatamente ai terreni aventi capacità d'uso dei suoli nelle classi 1, 5, 6, 7 e 8 per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

ff) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

gg) Le aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

hh) Le aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

ii) Le linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

jj) Le linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal D.P.R. n. 753/1980, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

kk) I siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

ll) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957 n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2008, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

mm) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015), per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

nn) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

oo) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

pp) Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei Comuni indicati nell'allegato 2 al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 aprile 2023, n. 41: Ala dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lode, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé, per le seguenti taglie:

• Media taglia.

• Grande taglia.

Allegato F

Aree idonee

Sono aree idonee all'installazione di tutte le taglie e tipologie di impianti FER, fermo restando quanto previsto dai rispettivi commi, le seguenti aree:

1. ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree industriali dismesse, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia.

2. Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, le Aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici di piccola e media taglia esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica. L'installazione degli impianti medesimi è subordinata alla realizzazione della barriera superficiale di chiusura nonché al mantenimento in condizioni di integrità e funzionalità di tale sistema barriera ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione di impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14.

4. Limitatamente agli impianti fotovoltaici nonché agli impianti di produzione da moto ondoso (equiparati all'idroelettrico) ubicati all'interno delle dighe foranee o altre strutture fisse a servizio dell'infrastruttura portuale, le Aree portuali, esclusi i porti turistici, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle limitazioni connesse alla sosta natanti, al traffico veicolare pesante, alla presenza di elisu-perfici, ai vincoli posti dagli Enti gestori e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14.

5. Limitatamente agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree aeroportuali, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio della infrastruttura aeroportuale e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14.

6. Limitatamente agli impianti fotovoltaici di piccola taglia, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree di pertinenza delle principali arterie viarie già oggetto di trasformazione, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture stradali, dei vincoli degli Enti gestori, dell'articolo 103 delle NTA del PPR e, qualora ricadenti nelle zone urbanistiche G, delle disposizioni di cui al successivo punto 14.

7. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici di piccola e media taglia, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree estrattive di prima e seconda categoria:

a) con titolo vigente: porzioni da ripristinare, porzioni con ripristino o rinaturalizzazione parziale;

b) aree cessate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale: aree da ripristinare, aree con ripristino o rinaturalizzazione parziale.

A tal fine, in sede di presentazione dell'istanza, il proponente presenta un piano di recupero dell'area estrattiva, anche in variante rispetto al progetto di recupero eventualmente già approvato, con obbligo di conclusione della fase di messa in sicurezza delle aree e recupero morfologico prima dell'avvio dei lavori dei relativi impianti FER.

Nelle aree di cui alla lettera b) gli impianti possono essere realizzati a condizione che non siano suscettibili di ulteriore sfruttamento.

8. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici di piccola e media taglia nonché di impianti a biomasse, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -Siti interessati da attività industriali, Siti interessati da attività minerarie dismesse, ai sensi degli articoli articolo 242, 252 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, e del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla D.G.R. del 19 febbraio 2019, n. 8/74. In tali aree occorre tener conto delle limitazioni derivanti dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in base al quale gli interventi e le opere devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, nonché di impianti eolici di piccola e media taglia esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani - ex discariche monocomunali di RSU ai sensi degli articoli articolo 242, 252 del decreto legislativo, 3 aprile 2006, e del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui alla D.G.R. del 19 febbraio 2019, n. 8/74. In tali aree occorre tener conto delle limitazioni derivanti dall'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006 in base al quale gli interventi e le opere devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10. Gli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, come individuati dall'Ente gestore del Sistema Idrico, non utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW, nonché alla realizzazione di nuove centrali idroelettriche.

11. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici nonché impianti eolici di piccola e media taglia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

a) Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:

1. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici;

2. i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, e che non può, comunque, superare il 50% della superficie dei lotti liberi.

b) Con riferimento agli impianti eolici di piccola e media taglia sono idonee le aree già infrastrutturate a condizione che le singole macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta.

12. Ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865

a) Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:

1. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60% della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici.

2. i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20%, implementabile fino ad un massimo del 35% con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, che non può, comunque, superare il 50% della superficie dei lotti liberi.

b) Con riferimento agli impianti eolici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:

1. le aree già infrastrutturate delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale, limitatamente a impianti di piccola e media taglia e a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;

2. le aree già infrastrutturate dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, limitatamente a impianti di piccola e media taglia e a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta.

13. Ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le zone urbanistiche omogenee G a destinazione specifica per energie rinnovabili di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

14. Limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative al settore dei trasporti (strade, ferrovie, porti e aeroporti), esclusi i porti turistici, e agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia), a condizione che l'impianto sia a supporto della funzione propria della zona e che non comprometta la futura espansione delle attività/impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto. Gli impianti sono realizzabili nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture e dei vincoli degli Enti gestori e delle disposizioni specifiche del PPR.

15. Limitatamente all'installazione di impianti eolici di piccola e media taglia, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, relative agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia), a condizione che le macchine distino tra loro non meno di 3 volte l'altezza complessiva della macchina più alta, l'impianto sia a supporto della funzione propria della zona e che non comprometta la futura espansione delle attività/impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto. Gli impianti sono realizzabili nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture e dei vincoli degli Enti gestori e delle disposizioni specifiche del PPR.

Allegato G

Requisiti tecnici per tipologia di impianto

1. Gli impianti FER e quelli di accumulo, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 1.000 m dal perimetro dei centri abitati e delle frazioni, intendendo con essi l'insieme delle zone omogenee A, B, C e delle zone omogenee G ed F ad esse contermini, dalle zone F, ancorché non contermini agli abitati, e dalle sottozone E4, tutte come identificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi del DA n. 2266/U del 20 dicembre 1983 e dal D.P.G.R. n. 228 del 3 agosto 1994.

Tale distanza, fermo restando il valore di 500 m, è rimodulabile in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale generale per garantire l'equilibrata espansione dei centri abitati, le fasce verdi di transizione verso la campagna, la localizzazione dei servizi che per loro natura devono essere localizzati in prossimità degli abitati, ecc. All'interno della fascia dei 500 metri, in sede di pianificazione comunale, è comunque ammessa l'individuazione di zone a specifica destinazione FER.

Le aree già infrastrutturate delle zone omogenee D e G, delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, delle zone industriali di interesse regionale, nonché dei PIP di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono escluse dal divieto di cui al primo periodo. Per gli impianti eolici è necessario il rispetto dell'altezza massima prevista nello strumento urbanistico.

2. Gli impianti agrivoltaici nelle zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) possono essere proposti esclusivamente da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) e devono rispettare le seguenti condizioni:

a) al fine di garantire un'adeguata produzione agricola, è necessario che l'impianto abbia una altezza minima da terra di 2,10 metri e sia costituito da elementi semplicemente infissi al suolo e i cavi-dotti siano integrati nelle strutture di supporto, fatta salva la possibilità di realizzare cavidotti interrati per i collegamenti fra le stringhe e per i collegamenti con la cabina utente;

b) le aziende agricole abbiano sede operativa nel territorio della Regione Sardegna. Inoltre, le suddette aziende devono corredare la richiesta di autorizzazione con un piano aziendale ricognitivo contenente il fatturato totale annuo relativo alle ultime cinque annualità a dimostrazione delle dinamiche aziendali. Le aziende agricole devono dimostrare il rispetto delle direttive per le zone agricole di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 3 agosto 1994, n. 228. Al fine di evitare il ricorso ad aggregazioni fittizie, nel caso di contiguità di impianti agri-voltaici è necessario, per le imprese medesime, presentare l'iscrizione nell'elenco regionale IAP o nell'elenco dei coltivatori diretti delle aziende confinanti e un prospetto dei bilanci aziendali delle medesime. L'obbligo di presentazione di un piano aziendale ricognitivo del fatturato totale annuo relativo alle ultime cinque annualità non si applica alle aziende che si sono avvalse nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, di misure finalizzate all'avviamento di imprese per i giovani in agricoltura nell'ambito dei PSR. Le imprese di cui al precedente periodo, qualora siano operative da meno di cinque anni, devono corredare l'istanza di autorizzazione con un paino aziendale ricognitivo contenente il fatturato totale annuo dalla data di avvio delle attività dell'azienda a dimostrazione delle dinamiche aziendali;

c) al fine di garantire la conservazione del patrimonio agricolo e l'integrazione del reddito agrario, la superficie lorda dell'impianto non può interessare più del 2% della superficie complessiva del fondo oggetto di intervento, calcolata escludendo le aree non idonee rientranti nel perimetro aziendale costituito da tutte le superfici contermini presenti nel fascicolo aziendale dell'impresa. Tale percentuale è incrementata al 5% per gli impianti realizzati da imprese agricole composte da un unico corpo aziendale di dimensioni inferiori ai 10 ettari non derivante da atti di disposizioni tra vivi nei cinque anni precedenti. E consentita la realizzazione da parte di più imprenditori agricoli di impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche o di altra forma di condivisione energetica, consentita dalla legge. Salvo il caso delle comunità energetiche agricole di cui al comma 10 dell'art. 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, l'impianto non può superare la potenza di 10 MW;

d) gli interventi destinati esclusivamente all'autoconsumo aziendale sono esclusi dai limiti percentuali di cui alla lettera c). L'autoconsumo aziendale è calcolato anche tenendo conto di interventi di miglioramento aziendale da realizzarsi aventi ad oggetto il miglioramento fondiario, l'infra-strutturazione aziendale, la trasformazione dei prodotti aziendali e gli interventi destinati ad attività connessa;

e) con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'individuazione delle superfici in cui collocare gli impianti in modo da garantire la salvaguardia delle produzioni agroalimentari tenendo conto:

• della collocazione degli impianti all'interno dell'azienda agricola;

• delle produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni agricole, tradizionali;

• della tutela dei suoli secondo le classi di capacità d'uso di cui alla "Land Capability Classification" (LCC) e della loro suscettività all'uso agricolo e della presenza di aree irrigabili;

• della compatibilità per ogni tipologia di impianto previsto, della connessione con la produzione agricola e della misura di integrazione e complementarità con l'attività agricola entro i limiti previsti dalla legge;

• di ogni altra valutazione agronomica orientata a salvaguardare il valore delle produzioni;

f) fuori dalle ipotesi di comunità energetiche e altre forme di condivisione e autoconsumo tra aziende agricole ammesse dalla legge, sia rispettata una distanza dai confini pari almeno a 50 metri;

g) il progetto sia accompagnato da apposita relazione agronomica asseverata nelle forme di legge in merito alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che illustri l'andamento colturale per il periodo di vita utile dell'impianto, garantisca il mantenimento delle produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni agricole, tradizionali. Deve, inoltre, essere dimostrato annualmente il rispetto del progetto originario e il mantenimento della continuità della produzione agricola, mediante verifica della PLV aziendale (effettiva) da attestarsi con apposita relazione agronomica asseverata. La mancata produzione agricola per due anni consecutivi determina la decadenza del titolo e il conseguente obbligo di rimessione in pristino dell'area, anche previa escussione delle garanzie di cui all'articolo 3 della presente legge;

h) nelle fasce che seguono gli impianti possono essere realizzati solo ove, all'esito della valutazione in concreto del relativo progetto, si accerti l'assenza o la minimizzazione degli impatti, secondo i criteri stabiliti in una successiva deliberazione di Giunta regionale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

• fascia di 3 chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

• fascia di 7 chilometri da beni (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

• fascia di 2 chilometri da grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti;

i) con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, sono definite le misure necessarie al fine di contrastare e prevenire fenomeni elusivi delle disposizioni in materia di installazione di impianti agri-voltaici, con particolare riferimento ai frazionamenti fittizi o altre pratiche elusive comunque denominate.

3. Gli impianti eolici nelle Zone urbanistiche omogenee E "Agricole" di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna) possono essere proposti da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e devono rispettare le seguenti condizioni:

a. l'impianto deve essere limitato agli impianti di piccola e media taglia, con altezza complessiva non superiore a 60 metri;

b. le macchine devono avere una distanza reciproca almeno pari a 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta;

c. le macchine devono avere una distanza dai confini e da costruzioni di qualsiasi tipo pari almeno all'altezza complessiva della macchina più alta;

d. possono essere realizzati solo nelle aree già accessibili con viabilità esistente e, qualora, risulti necessario realizzare nuova viabilità o l'ampliamento di quella esistente, non devono essere intaccati elementi di pregio paesaggistico e identitario, come, ad esempio, recinzioni storiche (muretti a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee), colture storiche specializzate anche costituite da elementi singoli (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, ginepreti, ecc.), fabbricati rurali quali pinnette, baracche e simili, ecc.

4. Gli impianti fotovoltaici da realizzare nelle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, devono essere a supporto della funzione propria della zona e non devono compromettere la futura espansione delle attività e degli impianti tecnologici insediati.

5. Gli impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree libere delle aree infrastrutturate delle zone omogenee D e G, delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, delle zone industriali di interesse regionale, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere realizzate unicamente su pergole fotovoltaiche o coperture di parcheggi e aree di stoccaggio. Gli impianti fotovoltaici nelle aree non infrastrutturate delle zone omogenee D e G, delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, delle zone industriali di interesse regionale, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865 non possono interessare una superficie superiore al 10% della superficie territoriale del comparto di riferimento. La realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.

6. Gli impianti eolici nelle aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, devono essere limitati agli impianti di piccola e media taglia di altezza complessiva non superiore a 60 metri e a condizione che l'impianto sia a supporto della funzione propria della zona e che non comprometta la futura espansione delle attività e degli impianti tecnologici insediati, valutata su un orizzonte temporale pari almeno al ciclo di vita utile dell'impianto eolico.

7. Gli impianti eolici nelle aree non infrastrutturate delle zone omogenee D e G, nonché dei PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono limitati agli impianti di piccola e media taglia e di altezza non superiore a 60 metri e le macchine devono avere una distanza reciproca di almeno 4 volte l'altezza complessiva della macchina più alta. In ogni caso la realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.

8. Gli impianti eolici nelle aree non infrastrutturate delle aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali e delle zone industriali di interesse regionale sono limitati agli impianti di piccola e media taglia e le macchine devono avere una distanza reciproca di almeno 7 volte l'altezza complessiva della macchina più alta. In ogni caso la realizzazione dell'impianto non deve compromettere la futura realizzazione della zona omogenea come prevista dallo strumento urbanistico comunale.

9. Le FER da realizzare all'interno degli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Mul-tisettoriale Regionale e relative pertinenze possono essere realizzate e gestite unicamente dall'Ente gestore del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale.

10. Gli impianti fotovoltaici flottanti, all'interno degli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, non devono occupare una superfice superiore al 10% dello specchio acqueo alla quota di massima regolazione, devono garantire la non interferenza con le ordinarie manovre di regolazione, con le manovre straordinarie legate alla manutenzione, alla gestione delle piene e le manovre di carico dell'acqua da parte dei mezzi aerei antiincendio.

11. Gli impianti eolici di qualsiasi taglia non possono mai essere realizzati nelle linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico, e nelle relative aree perti-nenziali.

12. Nei siti oggetto di interventi di messa in sicurezza permanente dei siti oggetto di procedimento di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Siti interessati da discariche dismesse di rifiuti urbani - Ex discariche monocomunali di RSU, Siti interessati da attività industriali, Siti interessati da attività minerarie dismesse, attraverso la realizzazione di barriere multistrato di "capping", la realizzazione di impianti FER potrà essere considerata ammissibile se compatibile con il mantenimento in condizioni di integrità e di funzionalità delle barriere di messa in sicurezza permanente suddette.

13. Nelle aree dotate di pianificazione attuativa, la realizzazione di impianti FER è subordinata al rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico attuativo.

14. La realizzazione degli impianti non deve interferire con il servizio di Radio Astronomia e Ricerca Spaziale. A tal fine è istituita un'area di rispetto di 6 km dal baricentro dell'infrastruttura radio astronomica e/o per comunicazioni spaziali all'interno della quale è necessario acquisire il parere favorevole dell'Ente gestore del servizio.