§ 94.1.798 - D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184.
Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:11/02/1987
Numero:184


Sommario
Art. 1.      Tra l'art. 10 e l'art. 11 della convenzione sarà inserito il seguente articolo
Art. 2.      Le parole "in caso di divergenze d'interpretazione, si dovrà far riferimento al testo inglese" contenute nella clausola successiva all'art. 12 della convenzione, sono [...]
Art. 3.      Il testo riveduto della versione originale francese della convenzione è riprodotto in allegato al presente protocollo
Art. 4.      Il presente protocollo sarà aperto alla firma a partire dal 3 dicembre 1982 presso la sede dell'Unesco a Parigi
Art. 5.      1. Ogni Stato di cui all'art. 9, paragrafo 2, della convenzione, potrà divenire Parte contraente al protocollo mediante
Art. 6.      1. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi degli Stati che sono Parti contraenti alla convenzione, [...]
Art. 7.      1. Il testo originale del presente protocollo, in lingua inglese e francese, ciascuna delle versioni essendo ugualmente autentica, sarà depositato presso il depositario [...]


§ 94.1.798 - D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184.

Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982.

(G.U. 15 maggio 1987, n. 111)

 

 

     Art. 1.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di emendamento alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 6 del protocollo medesimo.

 

Protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     Tra l'art. 10 e l'art. 11 della convenzione sarà inserito il seguente articolo.

     "Articolo 10 bis.

     1. La presente convenzione potrà essere emendata in una riunione delle Parti contraenti, a tal fine convocata in conformità al presente articolo.

     2. Proposte di emendamenti potranno essere presentate da ciascuna Parte contraente.

     3. Il testo di ogni proposta di emendamento e le motivazioni di detta proposta saranno comunicate all'organismo o al Governo facente funzione di ufficio permanente ai sensi della convenzione (qui di seguito denominata "l'ufficio"), e saranno immediatamente comunicate dall'ufficio a tutte le Parti contraenti.

     Ogni osservazione concernente il testo, emanata da una Parte contraente, sarà comunicata all'ufficio nei tre mesi successivi alla data in cui gli emendamenti sono stati comunicati dall'ufficio alle Parti contraenti. L'ufficio, subito dopo la data limite di presentazione delle osservazioni, comunicherà alle Parti contraenti tutte le osservazioni ricevute fino a tal data.

     4. L'ufficio convocherà, su richiesta scritta di un terzo del numero delle Parti contraenti, una riunione delle Parti contraenti, al fine di esaminare ogni emendamento comunicato in conformità al paragrafo 3. L'ufficio consulterà le Parti riguardo alla data ed al luogo della riunione.

     5. Gli emendamenti saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.

     6. Dopo essere stato adottato, un emendamento entrerà in vigore, per le Parti contraenti che lo abbiano accettato, il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti contraenti abbiano depositato uno strumento di accettazione presso il depositario. Per ciascuna Parte contraente che depositerà uno strumento di accettazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti contraenti abbiano depositato uno strumento di accettazione, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di deposito dello strumento di accettazione di detta Parte".

 

          Art. 2.

     Le parole "in caso di divergenze d'interpretazione, si dovrà far riferimento al testo inglese" contenute nella clausola successiva all'art. 12 della convenzione, sono sostituite dalle parole "tutti i testi sono ugualmente autentici".

 

          Art. 3.

     Il testo riveduto della versione originale francese della convenzione è riprodotto in allegato al presente protocollo.

 

          Art. 4.

     Il presente protocollo sarà aperto alla firma a partire dal 3 dicembre 1982 presso la sede dell'Unesco a Parigi.

 

          Art. 5.

     1. Ogni Stato di cui all'art. 9, paragrafo 2, della convenzione, potrà divenire Parte contraente al protocollo mediante:

     a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

     b) firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione;

     c) adesione.

     2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominata "il depositario").

     3. Ciascuno Stato che divenga Parte contraente alla convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, sarà considerato come Parte alla convenzione, così come emendata dal protocollo, a meno che non abbia manifestato una diversa intenzione al momento del deposito dello strumento cui si riferisce l'art. 9.

     4. Ciascuno Stato che divenga Parte contraente al presente protocollo senza essere Parte contraente alla convenzione, sarà considerato come Parte alla convenzione, cosi come emendata dal presente protocollo, a partire dalla data di entrata in vigore per detto Stato del presente protocollo.

 

          Art. 6.

     1. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui due terzi degli Stati che sono Parti contraenti alla convenzione, alla data in cui il presente protocollo è aperto alla firma, l'abbiano firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o l'abbiano ratificato, accettato o approvato o vi abbiano aderito.

     2. Nei confronti di ciascuno Stato che divenga Parte contraente del presente protocollo, dopo la data della sua entrata in vigore secondo le modalità illustrate ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 5 summenzionato, il protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma senza riserve di ratifica, di accettazione o di approvazione, o alla data della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

     3. Nei confronti di ciascuno Stato che divenga Parte contraente al presente protocollo, secondo le modalità illustrate ai paragrafi 1 e 2 del precedente art. 5, durante il periodo che va dall'apertura alla firma del presente protocollo fino alla sua entrata in vigore, il presente protocollo avrà effetto alla data stabilita dal paragrafo 1 precedente.

 

          Art. 7.

     1. Il testo originale del presente protocollo, in lingua inglese e francese, ciascuna delle versioni essendo ugualmente autentica, sarà depositato presso il depositario che ne trasmetterà copie autenticate conformi a tutti gli Stati che lo avranno firmato o che abbiano depositato uno strumento di adesione.

     2. Il depositario informerà al più presto tutte le Parti contraenti alla convenzione, nonché tutti gli Stati che hanno firmato ed hanno aderito al presente protocollo:

     a) delle firme del presente protocollo;

     b) del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo.