§ 19.4.154 - Direttiva 8 novembre 2011, n. 85.
Direttiva n. 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:08/11/2011
Numero:85


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8 bis, 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 19.4.154 - Direttiva 8 novembre 2011, n. 85. [1]

Direttiva n. 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

(G.U.U.E. 23 novembre 2011, n. L 306)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) Occorre trarre insegnamenti dalle esperienze fatte durante il primo decennio dell’unione economica e monetaria. I recenti sviluppi economici hanno posto nuove sfide alla conduzione delle politiche di bilancio nell’Unione e hanno messo in evidenza in particolare la necessità di rafforzare la titolarità nazionale e di disporre di requisiti uniformi per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri. È in particolare necessario specificare che cosa debbono fare le autorità nazionali per rispettare le disposizioni del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 3.

(2) Le amministrazioni degli Stati membri e i loro sottosettori mantengono sistemi di contabilità pubblica che includono elementi come la registrazione delle operazioni contabili, il controllo interno, l’informativa finanziaria e l’audit. Tali sistemi dovrebbero essere distinti dai dati statistici, i quali riguardano i risultati delle finanze pubbliche basati sulle metodologie statistiche, e dalle previsioni o dalle azioni di formazione del bilancio, le quali riguardano le finanze pubbliche future.

(3) L’esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all’altro. Un controllo interno dovrebbe garantire che le norme in vigore siano applicate in tutto il sottosettore dell’amministrazione pubblica. Un audit indipendente eseguito da istituzioni pubbliche quali le Corti dei conti o da organismi privati di audit dovrebbe promuovere le migliori prassi internazionali.

(4) La disponibilità dei dati di bilancio è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione. La disponibilità periodica di dati di bilancio aggiornati e affidabili è la chiave per un monitoraggio corretto e tempestivo che a sua volta consenta la pronta adozione di provvedimenti nel caso di un andamento imprevisto del bilancio. Un elemento cruciale per garantire la qualità dei dati di bilancio è la trasparenza, che presuppone che tali dati debbano essere periodicamente disponibili al pubblico.

(5) Per quanto riguarda le statistiche, il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, sulle statistiche europee ha istituito un quadro legislativo per la produzione di statistiche europee ai fini dell’elaborazione, dell’applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche dell’Unione. Tale regolamento ha altresì fissato i principi inerenti allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, vale a dire indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, fornendo definizioni precise di ciascuno di questi principi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ha rafforzato il potere della Commissione di verificare i dati statistici utilizzati per la procedura per i disavanzi eccessivi.

(6) Le definizioni dei termini "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità, adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità ("SEC 95").

(7) La disponibilità e la qualità dei dati SEC 95 è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza di bilancio dell’Unione. Il SEC 95 si basa su informazioni fornite secondo il principio di competenza. Tuttavia, tali statistiche di bilancio secondo il principio di competenza si basano su una precedente compilazione dei dati di cassa, o dati equivalenti. Questi ultimi possono essere determinanti per un migliore e tempestivo monitoraggio di bilancio al fine di evitare il tardivo rilevamento di errori di bilancio rilevanti. La disponibilità di serie temporali di dati di cassa relativi all’andamento del bilancio può rivelare modalità che richiedono una più stretta sorveglianza. I dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) da pubblicare dovrebbero comprendere almeno un saldo globale, le entrate totali e le spese totali. In casi giustificati, per esempio qualora esistano numerosi organismi amministrativi locali, si potrebbero pubblicare tempestivamente i dati in base a opportune tecniche di stima fondate su un campione di amministrazioni, ed effettuare una successiva revisione in base ai dati completi.

(8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche possono ostacolare considerevolmente l’efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l’impegno in materia di disciplina di bilancio, mentre la trasparenza e la discussione delle metodologie previsionali possono aumentare notevolmente la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione di bilancio.

(9) Un elemento cruciale per garantire l’uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che dovrebbe comportare la disponibilità pubblica non soltanto delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la pianificazione di bilancio, ma anche delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri pertinenti sui quali tali previsioni si basano.

(10) Un’analisi di sensibilità e le proiezioni di bilancio corrispondenti che completano lo scenario macrofiscale più probabile consentono di analizzare come evolverebbero le principali variabili di bilancio a fronte di varie ipotesi riguardanti i tassi di interesse e di crescita e riducono pertanto notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.

(11) Le previsioni della Commissione e le informazioni relative ai modelli sui quali tali previsioni si basano possono offrire agli Stati membri un utile termine di riferimento per il loro scenario macrofiscale più probabile, rafforzando la validità delle previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio. Tuttavia, la misura in cui ci si può attendere che gli Stati membri confrontino le previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio con le previsioni della Commissione varia secondo la tempistica dell’elaborazione delle previsioni e la comparabilità delle metodologie e delle ipotesi di previsione. Le previsioni di altri organismi indipendenti possono anch’esse fornire utili parametri di riferimento.

(12) Le differenze significative tra lo scenario macrofiscale scelto e le previsioni della Commissione dovrebbero essere descritte e argomentate, in particolare se il livello o l’aumento delle variabili delle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.

(13) Tenuto conto dell’interdipendenza tra i bilanci degli Stati membri e il bilancio dell’Unione, al fine di assistere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione dovrebbe fornire previsioni per le spese dell’Unione sulla base del livello di spesa programmato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale.

(14) Onde facilitare l’elaborazione delle previsioni utilizzate per la pianificazione di bilancio e chiarire le differenze tra le previsioni degli Stati membri e quelle della Commissione, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità, su base annua, di discutere con la Commissione delle ipotesi alla base della preparazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.

(15) La qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali viene sostanzialmente rafforzata se esse sono soggette a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi. Una valutazione completa comprende l’esame delle ipotesi economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altre istituzioni e la valutazione dell’attendibilità delle previsioni passate.

(16) Considerato che è documentato che quadri di bilancio nazionali basati sulle regole servono a rafforzare la titolarità nazionale delle norme fiscali dell’Unione e a promuovere la disciplina di bilancio degli Stati membri, regole di bilancio numeriche nazionali solide, specifiche per ciascun paese e coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell’Unione, dovrebbero essere un pilastro del quadro rafforzato dell’Unione per la sorveglianza dei bilanci. Regole di bilancio numeriche solide dovrebbero prevedere obiettivi chiaramente definiti nonché i meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su un’analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri. Inoltre, l’esperienza politica ha dimostrato che le regole di bilancio numeriche funzionano effettivamente solo se la mancata osservanza produce conseguenze, anche se si tratta solo di costi sul piano della reputazione.

(17) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al TUE e al TFUE, i valori di riferimento di cui al protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato a tali trattati non sono direttamente vincolanti per il Regno Unito. L’obbligo di dotarsi di regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l’osservanza dei valori di riferimento specifici per il disavanzo eccessivo, nonché l’obbligo correlato di garantire che gli obiettivi pluriennali stabiliti nei quadri di bilancio a medio termine siano coerenti con tali regole non dovranno pertanto applicarsi al Regno Unito

(18) È opportuno che gli Stati membri evitino politiche di bilancio procicliche, mentre gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero essere maggiori in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi e dovrebbero riflettersi nella legislazione di bilancio annuale degli Stati membri.

(19) La programmazione di bilancio nazionale può essere coerente sia con la parte preventiva che con la parte correttiva del patto di stabilità e crescita (PSC) solo se adotta una prospettiva pluriennale e mira in particolare al raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine. I quadri di bilancio a medio termine sono fondamentali per garantire che i quadri di bilancio degli Stati membri siano coerenti con la normativa dell’Unione. Nello spirito del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, la parte preventiva e la parte correttiva del PSC non debbono essere considerate separatamente l’una dall’altra.

(20) Sebbene l’approvazione della legislazione di bilancio annuale sia il passo fondamentale di un processo di bilancio nel corso del quale vengono adottate negli Stati membri importanti decisioni in materia di bilancio, la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno ben oltre il ciclo di bilancio annuale. Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide. Per incorporare la prospettiva finanziaria pluriennale del quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, occorre che la programmazione della legislazione di bilancio annuale si basi su una programmazione di bilancio pluriennale derivante dal quadro di bilancio a medio termine.

(21) È opportuno che tale quadro di bilancio a medio termine contenga, tra l’altro, proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante per l’esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull’ipotesi di politiche invariate. Occorre che ciascuno Stato membro sia in grado di definire opportunamente le politiche invariate e tale definizione deve essere resa pubblica, unitamente alle ipotesi che comporta, alle metodologie e agli altri parametri pertinenti.

(22) La direttiva non dovrebbe pregiudicare un governo neoeletto di uno Stato membro dall’aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per riflettere le proprie nuove priorità programmatiche. In tal caso il nuovo governo dovrebbe evidenziare le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.

(23) Le disposizioni del quadro di sorveglianza dei bilanci istituito dal TFUE e in particolare il PSC si applicano all’amministrazione pubblica nel suo insieme, che comprende i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, come definiti nel regolamento (CE) n. 2223/96.

(24) Un numero significativo di Stati membri ha registrato un consistente decentramento in materia di bilancio, con la devoluzione di poteri di bilancio ad amministrazioni subnazionali. Il ruolo spettante a tali amministrazioni subnazionali nel garantire il rispetto del PSC è quindi notevolmente cresciuto e occorre prestare particolare attenzione nel garantire che tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica siano debitamente coperti dagli obblighi e dalle procedure previste nei quadri di bilancio nazionali, in particolare ma non esclusivamente in tali Stati membri.

(25) Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di organismi e fondi dell’amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. La loro incidenza combinata sui saldi e il debito dell’amministrazione pubblica dovrebbe essere presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine.

(26) Analogamente, è opportuno riservare la debita attenzione all’esistenza di passività potenziali. Più in dettaglio, le passività potenziali comprendono eventuali obbligazioni che dipendono dal verificarsi o meno di eventi futuri incerti o da obbligazioni effettive il cui pagamento è improbabile o il cui ammontare non può essere determinato in modo attendibile. Esse comprendono per esempio informazioni pertinenti su garanzie pubbliche, crediti deteriorati e passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, comprese, ove opportuno, la verosimile e potenziale data della spesa relative a passività potenziali. Si dovrebbero prendere in debita considerazione le sensibilità del mercato.

(27) La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente l’attuazione della presente direttiva. Si dovrebbero individuare e condividere le migliori prassi per quanto concerne le disposizioni della presente direttiva relativi ai diversi aspetti dei quadri di bilancio nazionali.

(28) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il rispetto uniforme della disciplina di bilancio come richiesto dal TFUE, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1.

La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tali regole sono necessarie perché sia garantita l’osservanza da parte degli Stati membri dell’obbligo, derivante dal TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

 

     Art. 2.

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» di cui all’articolo 2 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE. Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si applica, inoltre, la seguente definizione:

«quadro di bilancio» :

serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell’amministrazione pubblica, in particolare:

a) sistemi di contabilità pubblica e segnalazione statistica da parte dell'amministrazione pubblica;

b) regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;

c) regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE e che sono espresse sotto forma di un indicatore dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;

d) procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;

e) i quadri di bilancio a medio termine, vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine;

f) dispositivi di monitoraggio e analisi indipendenti intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;

g) meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell’amministrazione pubblica;

h) istituzioni di bilancio indipendenti quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri, istituiti da disposizioni giuridiche nazionali ai sensi dell'articolo 8.

 

CAPO II

CONTABILITÀ E STATISTICHE

 

     Art. 3.

1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali. I sistemi di contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.

2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013. In particolare, gli Stati membri pubblicano, per l'amministrazione centrale, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale, i dati trimestrali relativi al debito e, a meno che non dispongano di sistemi di contabilità finanziaria fondati sul principio di competenza, integrati, completi e armonizzati a livello nazionale, i dati relativi al disavanzo separatamente, prima della fine del trimestre successivo oppure dopo la pubblicazione dei dati pertinenti da parte della Commissione (Eurostat).

3. La Commissione (Eurostat) pubblica i dati statistici trimestrali sulle finanze delle amministrazioni pubbliche conformemente alle tavole 25, 27 e 28 dell'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, ogni tre mesi.

 

CAPO III

PREVISIONI

 

     Art. 4.

1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio annuale e pluriennale si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri e le previsioni della Commissione sono spiegate, anche qualora il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostino in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.

2. La Commissione rende pubbliche le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti che supportano le sue previsioni macroeconomiche e di bilancio.

3. Onde sostenere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione fornisce previsioni per le spese dell’Unione basate sul livello di spesa programmato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale.

5. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.

6. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio annuale e pluriennale sono soggette a una valutazione ex post periodica, oggettiva e completa, da parte di un organismo indipendente o di altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri diversi da quello che elabora le previsioni. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.

 

CAPO IV

REGOLE DI BILANCIO NUMERICHE

 

     Art. 5.

Ciascuno Stato membro introduce proprie specifiche regole di bilancio numeriche che promuovano efficacemente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio, nell'arco di un periodo pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:

a) il rispetto di disposizioni e valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati all'articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al TUE e al TFUE;

b) l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio a medio termine, coerente con il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

     Art. 6.

1. Fatte salve le disposizioni del TFUE relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, le regole di bilancio numeriche specifiche per paese precisano i seguenti elementi:

a) la definizione degli obiettivi e l’ambito di applicazione delle regole;

b) il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da istituzioni di bilancio indipendenti istituite ai sensi dell'articolo 8bis o da altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri;

c) le conseguenze in caso di mancata osservanza.

2. Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro ai sensi del TFUE e del regolamento (UE) 2024/1263.

 

     Art. 7.

La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri è coerente con le regole di bilancio numeriche specifiche per paese in vigore.

 

CAPO V

ISTITUZIONI DI BILANCIO INDIPENDENTI

 

     Art. 8 bis,

1. Gli Stati membri provvedono a istituire istituzioni di bilancio indipendenti mediante leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vincolanti nazionali.

2. Gli Stati membri possono istituire più di un’istituzione di bilancio indipendente.

3. Le istituzioni di bilancio indipendenti sono composte da membri designati e nominati sulla base della loro esperienza e competenza in materia di finanza pubblica, macroeconomia o gestione di bilancio, e tramite procedure trasparenti.

4. Le istituzioni di bilancio indipendenti:

a) non seguono le istruzioni delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o di qualsiasi altro organismo pubblico o privato;

b) hanno la capacità di comunicare pubblicamente le proprie valutazioni e i propri pareri in maniera tempestiva;

c) sono dotati di risorse stabili e adeguate per svolgere i propri compiti in maniera efficace, ivi compreso qualsiasi tipo di analisi che rientri tra le loro mansioni;

d) hanno ampio e tempestivo accesso alle informazioni necessarie per adempiere i propri compiti;

e) sono soggette a periodiche valutazioni esterne da parte di valutatori indipendenti.

5. Fatti salvi i compiti e le funzioni attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 agli Stati membri la cui moneta è l'euro, tutti gli Stati membri assicurano che una delle istituzioni di bilancio indipendenti di cui al paragrafo 1 svolga i compiti seguenti:

a) elaborare, valutare o approvare previsioni macroeconomiche annuali e pluriennali;

b) controllare l’osservanza delle regole di bilancio numeriche specifiche per paese, a meno che ciò non venga effettuato da altri organismi conformemente all’articolo 6;

c) assumere i compiti di cui agli articoli 11, 15, paragrafo 3, e 23 del regolamento (UE) 2024/1263 e all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97;

d) valutare l'omogeneità, la coerenza e l'efficacia del quadro di bilancio nazionale;

e) su invito, partecipare a discussioni e audizioni periodiche in seno al parlamento nazionale.

6. Le istituzioni di bilancio indipendenti emettono valutazioni nell’ambito dei compiti di cui alla lettera a), b), c) o d) del paragrafo 5 del presente articolo, fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati ai sensi del regolamento (UE) n. 473/2013. Gli Stati membri si conformano a tali valutazioni o spiegano perché non le seguono. Tale spiegazione è pubblica e presentata entro due mesi dalla data di emissione di tali valutazioni.

 

     Art. 9.

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio nazionale a medio termine credibile ed efficace che preveda l’adozione di un orizzonte di programmazione di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.

2. I quadri di bilancio nazionali a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:

a) obiettivi di bilancio nazionali trasparenti nel medio termine, di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera e), della presente direttiva, in termini di disavanzo e debito pubblico, nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle eventuali regole di bilancio numeriche specifiche per paese di cui al capo IV della presente direttiva e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1263;

b) proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante dell’amministrazione pubblica, con maggiori precisazioni relativamente al livello dell’amministrazione centrale e della previdenza e assistenza sociale, per l’esercizio di bilancio in corso e oltre, basate sull’ipotesi di politiche invariate;

c) una descrizione delle politiche previste a medio termine, compresi le riforme e gli investimenti, che hanno impatto sulle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva, suddivise per nelle principali voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera e), rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate;

d) una valutazione dell'impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio e lungo termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a medio e lungo termine delle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva. Nella misura del possibile, la valutazione tiene conto dei rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici nonché dei loro impatti ambientali e distributivi.

 

     Art. 10.

La legislazione di bilancio annuale è conforme agli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera e). Qualsiasi scostamento è debitamente spiegato.

 

     Art. 11.

La presente direttiva non impedisce a uno Stato membro, in caso di insediamento di nuovo governo, di aggiornare il proprio programma di bilancio a medio termine per riflettere le nuove priorità politiche. In tal caso lo Stato membro indica le differenze tra il nuovo programma di bilancio a medio termine e quello precedente.

 

CAPO VI

TRASPARENZA DELLE FINANZE PUBBLICHE

 

     Art. 12.

Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e completo a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. A tal fine gli Stati membri devono, in particolare, avere introdotto l'uniformità delle norme e procedure contabili per l'amministrazione pubblica, nonché garantire l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati sottostanti.

 

     Art. 13.

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica tali da garantire una copertura completa e uniforme di tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l’istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.

2. Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell’amministrazione pubblica.

 

     Art. 14.

1. Nel quadro delle procedure di bilancio annuali e pluriennali gli Stati membri pubblicano informazioni sugli organismi e i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari ma fanno parte dell'amministrazione pubblica, compresi i sottosettori di quest'ultima. Gli Stati membri pubblicano inoltre gli importi corrispondenti all'incidenza combinata sui saldi e sul debito dell'amministrazione pubblica di tali organismi e fondi.

2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscali.

3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità. Gli Stati membri pubblicano anche, ove possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima. Le informazioni pubblicate tengono conto, nella misura del possibile, delle informazioni sui costi di bilancio sostenuti a causa di calamità e shock climatici. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, tavole di concordanza indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell’attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 14 dicembre 2012.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 16.

1. Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione:

a) della contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dopo la sua valutazione nel 2013 dell'adeguatezza per gli Stati membri dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico;

b) delle capacità e dei compiti delle istituzioni di bilancio indipendenti nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dei risultati della banca dati sulla governance di bilancio della Commissione e delle consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, al fine di esaminare norme minime;

2. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica un riesame dell'efficacia della presente direttiva.

 

     Art. 17.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 18.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla Direttiva 29 aprile 2024, n. 1265.