Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 30/05/2024 |
Numero: | 188 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 17.3.511 - Ordinanza 30 maggio 2024, n. 188.
Integrazioni all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017.
(G.U. 26 luglio 2024, n. 174)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visto l'art. 5, comma 2, lettera f), del
Vista l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017», come da ultimo modificata e integrata con ordinanza n. 170 del 21 febbraio 2024;
Visto, in particolare l'art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 2017 (rubricato «Ambito di applicazione»), ai sensi del quale:
«1. Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del
2. Ai fini della presente ordinanza, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto:
a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma classificate, sulla base delle schede indicate all'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata, con esito E, o con esito B o C purchè sia stata rilasciata dall'Ufficio speciale l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico ovvero siano incluse in aggregati edilizi, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del
b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purchè alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate, sulla base delle schede indicate all'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata, con esito E, o con esito B o C purchè sia stata rilasciata dall'Ufficio speciale l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico ovvero siano incluse in aggregati edilizi, concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del
Preso atto che si sta verificando la necessità di sgomberare unità immobiliari siccome ricadenti in aree oggetto di interventi di delocalizzazione per fenomeni di frane riattivate e movimenti franosi conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Visti gli articoli 3 e 97 della Costituzione;
Ritenuto, anche in applicazione delle richiamate disposizioni costituzionali, di dover estendere il beneficio del rimborso delle spese di trasloco ai destinatari di ordinanze sindacali di sgombero di immobili ricadenti all'interno di aree oggetto di interventi di delocalizzazione per cause riconducibili agli eventi sismici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuto che l'estensione del beneficio del rimborso delle spese di trasloco ai destinatari di ordinanze sindacali di sgombero di immobili ricadenti all'interno di aree oggetto di interventi di delocalizzazione:
è coerente con le disposizioni dell'art. 5 del
consente di mitigare il disagio arrecato ai soggetti costretti a trasferirsi in un altro immobile, diverso da quello abitato, per cause comunque conseguenti agli eventi sismici ma acclarate successivamente;
Ritenuto, pertanto, di integrare il disposto dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 21 del 2017 come modificata dall'ordinanza n. 170 del 2024, prevedendo l'estensione del beneficio del rimborso delle spese di trasloco ai destinatari di ordinanze sindacali di sgombero di immobili ricadenti all'interno di aree oggetto di interventi di delocalizzazione per cause riconducibili agli eventi sismici;
Visti l'art. 33, comma 1, del
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1. Integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017
All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 è aggiunto il seguente periodo:
«c) in favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento, dei comodatari o degli assegnatari di unità immobiliari, ricadenti all'interno di perimetri oggetto di interventi di delocalizzazione e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero che ne dichiari la inutilizzabilità, purchè alla data dell'ordinanza di sgombero gli stessi fossero adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa.» [1].
Art. 2. Entrata in vigore
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1972
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della