Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 26/06/2024 |
Numero: | 191 |
Sommario |
Art. 1. Correzione errore materiale all'art. 1 dell'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024 |
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.3.514 - Ordinanza 26 giugno 2024, n. 191.
Correzione di errore materiale all'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024, recante: «Integrazioni all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017».
(G.U. 30 agosto 2024, n. 203)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Vista l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;
Vista l'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024, recante «Integrazioni all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 188 del 2024 era aggiunta una lettera c) all'elenco riportato al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 2017 e segnatamente:
«c) in favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia, dei comodatari o degli assegnatari di unità immobiliari, ricadenti all'interno di perimetri oggetto di interventi di delocalizzazione e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero che ne dichiari la inutilizzabilità, purchè alla data dell'ordinanza di sgombero gli stessi fossero adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa.»;
Rilevato che per mero errore materiale, immediatamente riconoscibile sono stati indicati i titolari di diritti reali di garanzia in luogo dei titolari di diritti reali di godimento e che occorre pertanto emendare il testo sostituendo la parola «garanzia» con la parola «godimento»;
Visti l'art. 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, e di evitare una disparità di trattamento tra coloro che sono assegnatari di diritti reali di godimento su immobili rispetto alle altre categorie previste dal richiamato art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 21 del 2017;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;
Dispone:
Art. 1. Correzione errore materiale all'art. 1 dell'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024
1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024 che ha integrato l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, le parole «titolari di diritti reali di garanzia» sono sostituite dalle seguenti parole: «titolari di diritti reali di godimento».
2. In virtù della correzione dell'errore materiale di cui al precedente comma, l'art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 21 del 2017 ha il seguente testo:
«c) in favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento, dei comodatari o degli assegnatari di unità immobiliari, ricadenti all'interno di perimetri oggetto di interventi di delocalizzazione e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero che ne dichiari la inutilizzabilità, purchè alla data dell'ordinanza di sgombero gli stessi fossero adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa.».
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2045