§ 17.3.514 - Ordinanza 26 giugno 2024, n. 191.
Correzione di errore materiale all'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024, recante: «Integrazioni all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017».


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:26/06/2024
Numero:191


Sommario
Art. 1.  Correzione errore materiale all'art. 1 dell'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024
Art. 2.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.3.514 - Ordinanza 26 giugno 2024, n. 191.

Correzione di errore materiale all'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024, recante: «Integrazioni all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017».

(G.U. 30 agosto 2024, n. 203)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

     Vista l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;

     Vista l'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024, recante «Integrazioni all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017»;

     Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 188 del 2024 era aggiunta una lettera c) all'elenco riportato al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 2017 e segnatamente:

     «c) in favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia, dei comodatari o degli assegnatari di unità immobiliari, ricadenti all'interno di perimetri oggetto di interventi di delocalizzazione e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero che ne dichiari la inutilizzabilità, purchè alla data dell'ordinanza di sgombero gli stessi fossero adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa.»;

     Rilevato che per mero errore materiale, immediatamente riconoscibile sono stati indicati i titolari di diritti reali di garanzia in luogo dei titolari di diritti reali di godimento e che occorre pertanto emendare il testo sostituendo la parola «garanzia» con la parola «godimento»;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, e di evitare una disparità di trattamento tra coloro che sono assegnatari di diritti reali di godimento su immobili rispetto alle altre categorie previste dal richiamato art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 21 del 2017;

     Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Correzione errore materiale all'art. 1 dell'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024

     1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 188 del 30 maggio 2024 che ha integrato l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, le parole «titolari di diritti reali di garanzia» sono sostituite dalle seguenti parole: «titolari di diritti reali di godimento».

     2. In virtù della correzione dell'errore materiale di cui al precedente comma, l'art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 21 del 2017 ha il seguente testo:

     «c) in favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento, dei comodatari o degli assegnatari di unità immobiliari, ricadenti all'interno di perimetri oggetto di interventi di delocalizzazione e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero che ne dichiari la inutilizzabilità, purchè alla data dell'ordinanza di sgombero gli stessi fossero adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2045