Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 30/10/2023 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 5.2.96 - L.R. 30 ottobre 2023, n. 14.
Correzione di errore materiale. Modificazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età).
(B.U. 2 novembre 2023, n. 52)
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 27 della
1. L'articolo 27 della
"Art. 27
Norma finanziaria
1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, comma 2, e 26, comma 3, lettere a), c) e d), è istituito il "Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età" alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla
3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 26, comma 3, concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del
4. La partecipazione alla Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14 e alla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 16, comma 6, è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.
5. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 23 è assicurato a decorrere dal 2023 dallo stanziamento annuale di euro 95.500,00 già previsto nel Bilancio regionale alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di cui al comma 2 al Bilancio di previsione 2023-2025.
7. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.