Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 16/10/2023 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Organizzazione del sistema integrato. |
Art. 3. Nidi e micronidi d'infanzia. |
Art. 4. Sezioni primavera. |
Art. 5. Servizi integrativi. |
Art. 6. Poli per l'infanzia. |
Art. 7. Scuole dell'infanzia. |
Art. 8. Sperimentazione di nuove tipologie di servizi. |
Art. 9. Rete territoriale. |
Art. 10. Partecipazione delle famiglie. |
Art. 11. Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali. |
Art. 12. Linee triennali di indirizzo. |
Art. 13. Piano annuale. |
Art. 14. Consulta regionale per i servizi all'infanzia. |
Art. 15. Autorizzazione. |
Art. 16. Accreditamento. |
Art. 17. Funzioni e compiti dei Comuni. |
Art. 18. Personale dei servizi educativi per l'infanzia. |
Art. 19. Coordinatore pedagogico. |
Art. 20. Coordinamento pedagogico territoriale. |
Art. 21. Formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico. |
Art. 22. Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia. |
Art. 23. Sistema informativo regionale. |
Art. 24. Regolamento di attuazione. |
Art. 25. Sanzioni amministrative. |
Art. 26. Risorse e interventi finanziabili. |
Art. 27. Norma finanziaria |
Art. 28. Norme transitorie, finali e di abrogazione. |
Art. 29. Entrata in vigore. |
§ 5.2.95 - L.R. 16 ottobre 2023, n. 13.
Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età.
(B.U. 18 ottobre 2023, n. 50 - S.O. n. 1)
TITOLO I
Principi generali
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La Regione, in armonia con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata con
2. Il sistema integrato è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, al fine di sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, promuovendo contesti di cura, di relazione e di gioco, favorendo le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali e intendendo superare, secondo una prospettiva inclusiva, disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.
3. Il sistema integrato, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2:
a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico;
b) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza e percorsi di informazione, educazione, accompagnamento e supporto rivolti alle famiglie;
c) promuove l'inclusione e favorisce l'accessibilità ai servizi dei minori con disabilità;
d) favorisce il coinvolgimento delle famiglie nell'ambito educativo e scolastico e la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori attraverso un'offerta educativa ampia e di qualità;
e) promuove azioni volte ad assicurare la parità di accesso ai servizi educativi ed il contrasto alla povertà educativa, anche in funzione della situazione economica delle famiglie e di altre situazioni di fragilità, al fine di favorire l'inclusione, con particolare riguardo alla disabilità;
f) favorisce la valorizzazione dello spazio esterno come ambiente di apprendimento e di benessere educativo e promuove le esperienze educative effettuate dai bambini a contatto diretto con l'ambiente.
4. La presente legge detta i criteri per la programmazione, la realizzazione, la gestione, la qualificazione del sistema integrato e, in particolare:
a) promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema integrato;
b) mette al centro del sistema integrato il progetto educativo, come definito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), e il supporto del coordinamento pedagogico territoriale, a garanzia di omogeneità e di elevata qualità dei servizi;
c) individua le caratteristiche dei servizi educativi per l'infanzia con specifico riferimento alle strutture, alle modalità di erogazione degli stessi e alla qualificazione professionale degli educatori;
d) promuove la diffusione dei poli per l'infanzia;
e) promuove l'implementazione di un efficiente sistema informativo regionale.
TITOLO II
Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni
Art. 2. Organizzazione del sistema integrato.
1. Il sistema integrato è composto dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.
2. I servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 1 sono articolati in:
a) nidi e micronidi d'infanzia;
b) sezioni primavera;
c) servizi integrativi classificati in:
1. spazio gioco;
2. servizi educativi in contesto domiciliare;
3. centri per bambine e bambini;
4. centri per bambine, bambini e famiglie;
d) poli per l'infanzia;
e) servizi sperimentali.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato, come stabilito dall'articolo 2, comma 4, del
Art. 3. Nidi e micronidi d'infanzia.
1. Il nido e il micronido d'infanzia, che accolgono bambine e bambini dai tre ai trentasei mesi di età, presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operando in continuità con la scuola dell'infanzia; essi concorrono con le famiglie alla cura, educazione e socializzazione delle bambine e dei bambini promuovendo il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.
2. L'orario di permanenza presso il nido e il micronido non può superare le dieci ore giornaliere.
3. Rientrano nella tipologia di cui al presente articolo anche i nidi e i micronidi aziendali che si caratterizzano per l'accoglienza, in via prioritaria, dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza ma possono accogliere anche i bambini e le bambine del territorio limitrofo.
Art. 4. Sezioni primavera.
1. Le sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della
2. La realizzazione ed organizzazione dell'offerta sul territorio regionale delle sezioni primavera è disciplinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della
Art. 5. Servizi integrativi.
1. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
b) servizi educativi in contesto domiciliare che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto, stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo;
c) centri per bambine e bambini, che hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Non prevedono il servizio di mensa e gli spazi per il riposo;
d) centri per bambine, bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile. I centri possono svolgere percorsi di educazione alla genitorialità e di promozione della comunità educante del territorio attraverso momenti di incontro tematici, di consulenza educativa e di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.
Art. 6. Poli per l'infanzia.
1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più servizi di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione e per un miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
2. I poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.
3. La Regione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e nel rispetto delle rispettive competenze e della loro autonomia, programma e favorisce la costituzione dei Poli per l'infanzia in raccordo con le Istituzioni scolastiche autonome. La Regione ne definisce le modalità di gestione in base agli standard stabiliti nelle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c).
Art. 7. Scuole dell'infanzia.
1. Le scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del
Art. 8. Sperimentazione di nuove tipologie di servizi.
1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi rivolti a bambine e bambini fino a sei anni di età.
2. Le Linee triennali di indirizzo di cui all'articolo 12 e il Piano annuale di cui all'articolo 13, di seguito denominati programmazione regionale, prevedono la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi di cui al comma 1, che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco.
3. Gli Enti locali possono promuovere, in coerenza con la programmazione regionale, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui all'articolo 15.
4. La programmazione regionale promuove la continuità fra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione e definisce le modalità di coordinamento fra le diverse tipologie di sperimentazione.
5. La Regione sostiene le esperienze educative dei bambini a contatto diretto con l'ambiente, intese sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserite e connesse con il territorio. La Regione favorisce anche progetti di educazione sperimentale all'aperto.
Art. 9. Rete territoriale.
1. La Regione sostiene il coordinamento pedagogico territoriale e favorisce la stipula di accordi e convenzioni con enti, associazioni ed organismi presenti nel territorio che hanno finalità educative per la partecipazione degli stessi alle attività previste nel progetto educativo, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), e per la promozione territoriale della cultura dell'infanzia.
Art. 10. Partecipazione delle famiglie.
1. I gestori, pubblici e privati, dei servizi educativi per l'infanzia promuovono, per assicurarne la massima trasparenza, la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.
2. La programmazione regionale definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.
Art. 11. Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali.
1. I servizi educativi garantiscono l'effettiva inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, secondo piani educativi personalizzati elaborati con il coinvolgimento dei genitori, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e con le strutture delle aziende unità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze.
2. I piani di cui al comma 1 tengono conto della condizione di disabilità e delle situazioni di svantaggio economico, sociale e linguistico.
3. La programmazione regionale favorisce le azioni per la parità di accesso ai servizi educativi per l'equa fruizione degli stessi da parte delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali sostenendo anche la presenza di educatori di sostegno al gruppo di lavoro e promuovendo percorsi formativi specifici rivolti a tutto il personale educativo coinvolto.
4. I Comuni, inoltre, individuano, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità per l'inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali di cui al comma 1.
TITOLO III
Programmazione dei servizi
Art. 12. Linee triennali di indirizzo.
1. La Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le Linee triennali di indirizzo per il sistema integrato.
3. Le Linee di indirizzo di cui al comma 2 stabiliscono:
a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;
c) le risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili per il periodo di riferimento;
d) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;
e) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;
f) i criteri e le modalità per l'accoglienza e per il sostegno delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali e/o con disagi socio-culturali e per il supporto alle famiglie in condizioni di difficoltà;
g) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;
h) la promozione dei poli per l'infanzia e la continuità ed integrazione in generale dei servizi educativi per l'infanzia con la scuola dell'infanzia;
i) la promozione di criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio;
j) la continuità ed integrazione con i servizi sociali e sanitari per l'infanzia fino a sei anni di età anche ai fini di informazione e di diffusione di principi in tema di prevenzione e promozione della salute, di benessere dell'infanzia, di educazione alimentare e di disabilità, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali.
4. Le Linee triennali di indirizzo sono approvate entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza delle precedenti e restano in vigore fino all'emanazione delle successive.
5. La Giunta regionale, ai fini della adozione della proposta di Linee triennali di indirizzo, promuove la partecipazione della Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14 e ne acquisisce il relativo parere.
Art. 13. Piano annuale.
1. La Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno di ogni anno, il Piano annuale per l'anno successivo, il quale, in attuazione delle Linee di indirizzo di cui all'articolo 12, prevede:
a) l'indicazione delle attività;
b) la determinazione delle risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie disponibili;
c) la determinazione delle modalità di utilizzo delle suddette risorse finanziarie.
Art. 14. Consulta regionale per i servizi all'infanzia.
1. È istituita, con la presente legge, la Consulta regionale per i servizi all'infanzia, di seguito denominata Consulta.
2. La costituzione della Consulta è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.
3. La Consulta è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede e da membri in rappresentanza:
a) della struttura regionale competente in materia di servizi socio educativi per l'infanzia, di seguito denominata struttura regionale competente;
b) dell'Ufficio Scolastico Regionale;
c) dell'Università degli studi di Perugia;
d) del Consiglio delle Autonomie locali;
e) dei Coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia, individuati dal Consiglio delle Autonomie locali;
f) delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
g) delle aziende unità sanitarie locali;
h) del forum del terzo settore;
i) delle associazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni dei genitori che partecipano al Forum regionale di cui al
4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente, individuato con il decreto di cui al comma 2.
5. Alle riunioni della Consulta, senza farne parte, possono essere invitati, per l'esame di specifiche questioni, anche esperti o soggetti interessati alle tematiche trattate.
6. La Consulta esprime parere sulle Linee triennali di indirizzo cui all'articolo 12 e sulla proposta di norme regolamentari di cui all'articolo 24.
7. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati il numero di componenti per ciascun soggetto rappresentato in seno alla Consulta nonché le modalità del suo funzionamento.
8. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.
Art. 15. Autorizzazione.
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 3, i Comuni autorizzano i servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito del proprio territorio.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) disporre di strutture e spazi conformi in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari e aventi le caratteristiche stabilite dalle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d);
b) disporre di personale educativo ed addetto ai servizi generali, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
c) disporre di un progetto educativo;
d) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica;
e) provvedere all'erogazione dei pasti, ove previsto, e nel rispetto della normativa vigente in materia, adottando regimi dietetici adeguati;
f) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;
g) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d).
3. La Giunta regionale stabilisce, con le norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), i requisiti specifici che le strutture pubbliche e private devono possedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata triennale. Le modalità di rinnovo sono disciplinate ai sensi delle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d).
Art. 16. Accreditamento.
1. L'accreditamento è rilasciato dai Comuni ai soggetti titolari dei servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 2, che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l'autorizzazione.
2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici ed è concesso a soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15.
3. L'accreditamento è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) presenza di un coordinamento pedagogico;
b) attivazione di un'adeguata formazione per gli operatori;
c) elaborazione di progetti educativi personalizzati in presenza di bambini e bambine con particolari esigenze;
d) presenza di una Carta del Servizio, secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e);
e) elaborazione della programmazione didattica;
f) presenza delle condizioni di accesso ai servizi e partecipazione delle famiglie.
4. La Giunta regionale stabilisce, con le norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e), i requisiti che i servizi pubblici e privati di cui al comma 1 devono possedere per ottenere l'accreditamento, le modalità per il rilascio dello stesso e per il relativo mantenimento.
5. La verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dai Comuni, nell'ambito del proprio territorio, previo parere reso dalla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento.
6. La Commissione di cui al comma 5 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di Presidente, e da:
a) rappresentanti delle aziende unità sanitarie locali, con competenza in materia igienico sanitaria;
b) coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia, individuati dal Consiglio delle Autonomie locali.
7. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati anche esperti o soggetti interessati alle tematiche trattate.
8. La validità dell'accreditamento è di tre anni che decorrono dalla data del suo rilascio. Le modalità di rinnovo sono disciplinate ai sensi delle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e).
9. La partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito.
10. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.
Art. 17. Funzioni e compiti dei Comuni.
1. I Comuni, singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), svolgono le funzioni e i compiti stabiliti dall'articolo 7 del
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia;
b) autorizzano e accreditano i servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 2;
c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel sistema integrato, il coordinamento pedagogico territoriale dei servizi sul proprio territorio;
e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare la diffusione delle strutture educative del sistema integrato;
f) promuovono iniziative di formazione per tutto il personale del sistema integrato;
g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie;
h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato con il primo ciclo di istruzione;
i) formulano proposte per la costituzione di poli per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
j) inseriscono, nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 23, i dati e le informazioni di propria competenza.
TITOLO IV
Personale operativo nel sistema integrato e coordinamento pedagogico
Art. 18. Personale dei servizi educativi per l'infanzia.
1. Il funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative e da personale addetto ai servizi di carattere generale.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge i compiti stabiliti dai contratti di lavoro e dalle normative vigenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell'attività, al fine di valorizzare il lavoro di gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
4. Tutte le figure professionali presenti nei servizi educativi per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini, nel rispetto delle rispettive competenze.
5. L'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'Educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, come stabilito dall'articolo 14, comma 3, del
6. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia, i titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 23 della
Art. 19. Coordinatore pedagogico.
1. I Comuni, in forma singola o associata, le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi medesimi tramite il Coordinatore pedagogico, figura professionale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche della classe (
2. Il Coordinatore pedagogico, nel rispetto del
a) cura il funzionamento dell'equipe educativa e svolge le funzioni di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo del personale delle istituzioni educative a lui affidate;
b) promuove la partecipazione sollecitando l'incontro tra gli educatori e gli insegnanti e i genitori dei bambini;
c) opera in costante rapporto con il coordinamento territoriale e con i servizi sociali e sanitari;
d) individua le esigenze formative del personale e propone approfondimenti formativi qualificati.
Art. 20. Coordinamento pedagogico territoriale.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del
2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento, attraverso:
a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.
3. Il coordinamento pedagogico territoriale è costituito dai coordinatori pedagogici individuati dai Comuni e dai dirigenti delle istituzioni scolastiche con scuole dell'infanzia.
Art. 21. Formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico.
1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera f) del
2. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici e degli educatori professionali dei servizi educativi per l'infanzia, promuovono altresì la loro partecipazione ad iniziative di studio e ricerca realizzate dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali e dalle Università.
Art. 22. Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia.
1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.
2. Il Centro, che opera nell'ambito della struttura regionale competente, promuove attività di ricerca, favorisce la condivisione di buone pratiche e provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nel sistema integrato. Il Centro promuove, altresì, la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia anche attraverso collaborazioni con Università e altri enti di ricerca.
3. Presso il Centro è istituito il Tavolo di coordinamento pedagogico che riunisce i coordinamenti territoriali con funzioni di raccordo a livello regionale, confronto delle esperienze, valorizzazione di buone prassi, studio, approfondimento e monitoraggio.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento del Centro e del Tavolo di coordinamento.
Art. 23. Sistema informativo regionale.
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 è alimentato dalle informazioni inserite dai servizi del sistema integrato e fornisce alla Giunta regionale le informazioni per la programmazione degli interventi sul territorio e per la destinazione delle risorse finanziarie.
3. I servizi del sistema integrato sono tenuti a svolgere la funzione di cui al comma 2 al fine di accedere alle risorse messe a disposizione dalla programmazione regionale.
TITOLO V
Norma di attuazione e sanzioni
Art. 24. Regolamento di attuazione.
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14, adotta norme regolamentari concernenti:
a) la definizione del progetto educativo, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b);
b) i servizi educativi in contesto domiciliare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
c) i Poli per l'infanzia di cui all'articolo 6, comma 3;
d) i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 3, nonché le modalità di rinnovo dell'autorizzazione stessa di cui al medesimo articolo 15, comma 4;
e) i requisiti e le modalità per il rilascio e per il mantenimento dell'accreditamento di cui all'articolo 16, comma 4, nonché le modalità di rinnovo dell'accreditamento stesso di cui al medesimo articolo 16, comma 8.
Art. 25. Sanzioni amministrative.
1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), il Comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
b) se il Comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge provvede, previa diffida, ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
c) se il Comune competente accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro;
d) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti di diffida ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune competente dispone la chiusura del servizio.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono introitati dal Comune territorialmente competente che li destina al sostegno dei servizi.
TITOLO VI
Disposizioni finanziarie
Art. 26. Risorse e interventi finanziabili.
1. Per l'attuazione della presente legge è previsto l'utilizzo di risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. Al finanziamento delle azioni previste dalla presente legge concorrono:
a) il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del
b) le risorse regionali autorizzate con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione;
c) le risorse previste da ciascun ente locale per il cofinanziamento delle singole azioni;
d) i fondi relativi alla programmazione europea e altri fondi statali.
3. La programmazione regionale di cui agli articoli 12 e 13 definisce le modalità di accesso ai fondi di cui al comma 2, da parte dei servizi pubblici e privati, per le seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
b) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
c) formazione continua del personale educativo e docente in servizio, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla
d) interventi di sostegno diretto alle famiglie per l'accesso ai servizi.
Art. 27. Norma finanziaria [1]
1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, comma 2, e 26, comma 3, lettere a), c) e d), è istituito il "Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età" alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla
3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 26, comma 3, concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del
4. La partecipazione alla Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14 e alla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 16, comma 6, è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.
5. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 23 è assicurato a decorrere dal 2023 dallo stanziamento annuale di euro 95.500,00 già previsto nel Bilancio regionale alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di cui al comma 2 al Bilancio di previsione 2023-2025.
7. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del
TITOLO VII
Norme transitorie e finali
Art. 28. Norme transitorie, finali e di abrogazione.
1. Le Linee triennali di indirizzo di cui all'articolo 12 sono approvate l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano annuale di cui all'articolo 13, anche in assenza dell'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa, delle Linee triennali di indirizzo.
3. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 24.
4. La Giunta regionale nomina la Commissione tecnica regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 16, comma 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il decreto di costituzione della Consulta regionale per i servizi all'infanzia, di cui all'articolo 14, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il
7. I servizi pubblici e privati di cui all'articolo 15, comma 1, provvisti, alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione rilasciata ai sensi della
8. I servizi pubblici e privati di cui al comma 7 che, all'entrata in vigore della presente legge, intendono accreditarsi ai sensi all'articolo 16, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle norme regolamentari medesime.
9. I procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della disposizioni della presente legge sono portati a compimento secondo le
10. La
Art. 29. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della