Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 23/12/2024 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. 1. Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e [...] |
Art. 2. Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee e termini connessi. Disposizioni in ordine al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Modifiche all'art. [...] |
Art. 3. Modifica termini domande di conservazione definitiva di strutture temporanee. Modifiche all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 |
Art. 4. Danni gravi. Proroga dei termini dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024) |
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.628 - Ordinanza 23 dicembre 2024, n. 213.
Disposizioni e proroga termini in materia di ricostruzione privata. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 130 del 15 dicembre 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022, n. 157 del 28 novembre 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024.
(G.U. 1 marzo 2025, n. 50)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Visto il
Visto il
Vista l'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, recante «Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati»;
Considerato che l'ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021, al fine di risolvere alcuni problemi interpretativi che sono emersi nella prima fase applicativa della nuova disciplina, aveva introdotto alcune previsioni correttive e integrative della citata ordinanza n. 116 del 2021, introducendo il comma 5-bis all'art. 13 quale strumento di armonizzazione della fase transitoria, stabilendo il termine di presentazione della domanda di contributo, per avere accesso a detta disciplina, al 31 dicembre 2021;
Vista l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 che, all'art. 9, comma 2, fissa un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo, successivamente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'ordinanza n. 166 del 28 dicembre 2023;
Ritenuto necessario prorogare ulteriormente detto termine al 31 dicembre 2025;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonchè tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 27 del TURP, rubricato «Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive», come modificato dall'ordinanza n. 208 del 31 ottobre 2024, il quale ai commi 9 e 10 dispone:
«9. Fermo restando la ripresa dell'attività economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:
a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 10, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;
b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.
10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:
a. entro il 31 dicembre 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;
b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.»;
Visto, altresì, l'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», come da ultimo modificato dalle ordinanze n. 180 del 19 aprile 2024 e n. 208 del 31 ottobre 2024, il quale ai commi 7 e 8 stabilisce quanto segue:
«7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:
a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;
b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.
8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:
a. entro il 31 dicembre 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;
b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024»;
Ritenuto necessario posticipare il termine del 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 e per l'effetto consentire la presentazione della relativa domanda a tutti coloro che abbiano ultimato i lavori o gli interventi entro il 30 settembre 2024;
Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, che ha introdotto una disciplina per consentire la conservazione definiva delle strutture temporanee di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 5/2016 e n. 9/2016 e alle ordinanze CDPC n. 393, n. 394 e n. 395 del 2016;
Visto in particolare l'art. 13, comma 1, che recita:
«I soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, nonchè i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'allegato I al
Considerato che il procedimento di conservazione definitiva delle strutture temporanee, introdotto dalla citata ordinanza n. 157 del 2023, oltre ad essere piuttosto recente deve anche essere coordinato con le regioni e con il Dipartimento di protezione civile, che hanno realizzato parte delle strutture temporanee in oggetto;
Ritenuto opportuno prorogare il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del 30 settembre 2024, per la presentazione della domanda di conservazione definitiva delle strutture temporanee in scadenza il 28 gennaio 2025, fissando un nuovo termine al 30 giugno 2025;
Vista l'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 e i termini dalla stessa stabiliti agli articoli 1 e 3;
Ritenuto di dover posticipare quelli previsti - in particolare - dall'art. 1, comma 1, al prossimo 31 dicembre 2025; nonchè quello previsto dall'art. 3, comma 1, al 30 giugno 2025, anche allo scopo di risolvere le problematiche sorte in fase esecutiva e di difficile interpretazione della normativa generale e speciale vigente;
Visto, l'art. 67 del TURP, rubricato «Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori e documentazione connessa», il quale al comma 1, primo periodo, dispone: «Per ogni tipologia di intervento disciplinato dal presente Testo unico, l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltre i centoventi giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo»;
Visto, altresì, l'art. 120 del TURP, rubricato «Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi», il quale al comma 1, primo periodo, dispone: «Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, della legge speciale Sisma, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l'inizio dei lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo completa della documentazione prevista.»;
Ritenuto opportuno estendere il termine per l'esecuzione della prestazione parziale del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per i soli casi previsti al primo periodo dell'art. 67, comma 1, del TURP, all'atto dell'inizio dei lavori;
Ritenuti sussistenti tutti gli elementi e le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
Visti l'art. 33, comma 1, del
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1. Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 9 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022
1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, come modificato dall'ordinanza n. 166 del 28 dicembre 2023, le parole «è stabilito alla data del 31 dicembre 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito alla data del 31 dicembre 2025.».
2. All'art. 9 dell'ordinanza n. 131 del 2022, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:
«Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 2 dell'ordinanza n. 166 del 28 dicembre 2023».
Art. 2. Proroga termini domande di conservazione provvisoria di strutture temporanee e termini connessi. Disposizioni in ordine al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Modifiche all'art. 27 e 120 del TURP e all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
1. All'art. 27, comma 10, lettera a), del Testo unico della ricostruzione privata, come modificato dall'ordinanza n. 180 del 19 aprile 2024 e successivamente dall'ordinanza n. 208 del 31 ottobre 2024, sono apportate le seguenti modifiche:
le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2025».
2. All'art. 120, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Nei soli casi di cui al primo periodo del precedente art. 67, comma 1, la prestazione parziale del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è da intendersi conclusa all'atto dell'inizio lavori».
3. All'art. 1, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, aggiunto dall'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, sostituito dall'ordinanza n. 180 del 19 aprile 2024 e modificato infine dall'ordinanza 208 del 31 ottobre 2024, sono apportate le seguenti modifiche:
le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2025».
Art. 3. Modifica termini domande di conservazione definitiva di strutture temporanee. Modifiche all'art. 13 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023
1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023, le parole «entro i successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2025».
Art. 4. Danni gravi. Proroga dei termini dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024)
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2025».
2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 169 del 2024, le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2025».
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 257