§ 17.2.500 - Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 132.
Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:30/12/2022
Numero:132


Sommario
Art. 1.  Nuova programmazione e allegati
Art. 2.  Disposizioni finanziarie
Art. 3.  Modifiche e integrazioni dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022
Art. 4.  Efficacia


§ 17.2.500 - Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 132.

Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi.

(G.U. 22 agosto 2023, n. 195)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, d'ora in avanti anche «decreto-legge» o «decreto-legge n. 189 del 2016»;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

     Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nell'esercizio di poteri di deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

     Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

     Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

     Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge n. 189 del 2016:

     l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

     l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente decreto»;

     Vista l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati.» e successive modificazioni;

     Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.» e successive modificazioni;

     Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

     Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante «Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'ordinanza n. 38/2017»;

     Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;

     Vista l'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e ulteriori disposizioni»;

     Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti»;

     Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo Unico della ricostruzione privata»;

     Visto il decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020, recante «Elenco unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze numeri 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all'allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza n. 105/2020. Proroga dei termini del protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana»;

     Visto il decreto del Commissario straordinario n. 625 del 31 dicembre 2021, recante «Attuazione dell'art. 2, comma 4, del decreto commissariale n. 395/2020. Disciplina della ripartizione delle spese per gli interventi trasferiti dal MIC alle diocesi e agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le progettazioni eseguite dal MIC e calcolo delle spese per la gestione amministrativa di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 105/2020.»;

     Visto il decreto del Commissario straordinario n. 396 del 30 dicembre 2020 recante «Istituzione del gruppo di lavoro tecnico ex art. 3 del protocollo d'intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana, in attuazione dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020.» come integrato dal decreto commissariale n. 400 del 16 settembre 2021;

     Vista la nota del 22 novembre 2022, prot. CGRTS-0029332, avente ad oggetto: «Nomina rappresentate unico ordini ecclesiastici civilmente riconosciuti, femminili e maschili all'interno del Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana ex art. 14, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni»;

     Vista la nota acquisita la protocollo della struttura commissariale in data 19 dicembre 2022 CGRTS-0033793 di accettazione di proposta di nomina a «...rappresentante unico per gli ordini ecclesiastici civilmente riconosciuti, femminili e maschili, quali soggetti attuatori all'interno del Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana...» di Fr. Francesco Piloni;

     Visto il decreto del Commissario straordinario n. 220 del 26 maggio 2021 recante «Ordinanza commissariale n. 115 del 9 aprile 2021 - Istituzione gruppo di lavoro "Chiese"»;

     Vista la nota CGRTS-0023102 del 15 luglio 2021 ad oggetto «Censimento e stima complessiva del danno degli edifici di culto danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016/2017 situati nei comuni all'interno o all'esterno del cratere delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Comunicazione modalità operative di trasmissione.»;

     Visto il decreto del Commissario straordinario n. 535 del 17 novembre 2021, recante «Censimento e stima danni edifici di culto. Proroga dei termini di presentazione delle schede degli interventi e definizione criteri per la futura programmazione.»;

     Vista la nota del 24 novembre 2022, prot. CGRTS-0029613, con la quale la Conferenza episcopale italiana ha trasmesso gli elenchi degli edifici di culto delle diocesi da inserire nella nuova programmazione;

     Visti i decreti commissariali di variazione degli importi degli interventi inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato con decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, numeri 213 del 25 maggio 2021, 35 del 1° febbraio 2022, 47 del 7 febbraio 2022, 551 del 2 dicembre 2022 e 592 del 20 dicembre 2022;

     Visto il decreto del Commissario straordinario n. 456 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione documenti denominati: "Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto" e "La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale"»;

     Visto il «Protocollo d'intesa tra Ministero della giustizia, Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, Conferenza episcopale italiana, ANCI e ANCE, per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione ristretti negli istituti penitenziari.» tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, la Ministra della giustizia, il presidente della Conferenza episcopale italiana, il Presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI e il Presidente nazionale dell'ANCE del 16 novembre 2022, prot. CGRTS-0028495;

     Visto il Protocollo d'intesa per la «programmazione e coordinamento degli interventi di ricostruzione degli edifici di culto nei comuni della Regione Abruzzo per la sovrapposizione tra i danni dovuti al sisma degli anni 2009 e 2016» ai sensi dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Commissario straordinario, la Struttura tecnica di missione sisma 2009, il Ministero della cultura - Segretariato regionale per l'Abruzzo, il Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, il Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, l'Ufficio speciale per la ricostruzione - Abruzzo e l'Ufficio speciale per la ricostruzione comuni cratere - Sisma 2009 protocollato in data 4 ottobre 2022 CGRTS-0023873;

     Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in base al quale In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonchè quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai Titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;

     Considerato l'aggravamento, a causa del decorso del tempo, delle condizioni di necessità della messa in sicurezza degli edifici e dell'urgenza di riaprire al culto le chiese che costituiscono un riferimento essenziale della vita sociale delle comunità locali;

     Considerato che dapprima l'art. 11, comma 1, lettera d), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettera c-bis), numeri 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito della disciplina di diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

     Considerato che la prima fase di applicazione dell'ordinanza n. 105 del 2020 e di attuazione degli strumenti di programmazione sopra indicati ha fatto emergere la necessità di aggiornare gli importi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza citata;

     Ritenuta la necessità di:

     aggiornare l'elenco degli interventi di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020 così come revisionato con il decreto commissariale n. 395 del 2020, come modificati in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020; e riepilogati nell'allegato 2 al decreto n. 395/2020;

     definire l'elenco degli interventi di cui al censimento e alla attività di revisione che le diocesi e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono attuare direttamente e di quelli che dovranno invece essere realizzati a cura di altri soggetti pubblici attuatori di cui all'art. 15 del decreto legge;

     Dato atto di aver condiviso nel corso di più incontri il contenuto e le linee essenziali della presente ordinanza con la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della cultura quindi nella riunione della consulta prevista dal protocollo d'intesa, ex art. 14, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, del 29 dicembre 2016 svoltasi in data 28 settembre 2022;

     Dato atto che:

     con nota del 24 novembre 2022 protocollo CGRTS-0029131 e successive integrazioni la Conferenza episcopale italiana ha trasmesso gli elenchi degli edifici di culto delle diocesi da inserire nella nuova programmazione;

     con nota del 16 dicembre 2022 protocollo CGRTS-0032961 la diocesi di Perugia ha comunicato un ulteriore edificio di culto da inserire in programmazione;

     Dato atto che il testo dello schema di ordinanza e degli allegati è stato presentato al gruppo di lavoro tecnico, ex art. 3 del protocollo d'intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza episcopale italiana, in attuazione dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, istituito con decreto del Commissario straordinario n. 396 del 30 dicembre 2020 e successive integrazioni, nelle sedute del 30 novembre 2022 e del 6 dicembre 2022 e che, a seguito di tali riunioni, il Ministero della cultura con note n. prot. CGRTS-0034306 del 20 dicembre 2022 e n. prot. CGRTS-0035054 del 23 dicembre 2022 ha chiesto talune modifiche ed integrazioni;

     Ritenuta:

     ammissibile l'istanza del Ministero della cultura di cui alla nota prot. CGRTS-0034306 del 20 dicembre 2022 (ID interventi allegato 3: D_39_2022, D_248_2022, D_56_2022, D_186_2022, D_102_2022, D_104_2022, D_105_2022, D_106_2022, D_107_2022, D_156_2022, D_253_2022, D_254_2022 e D_312_2022);

     parzialmente ammissibile l'istanza prot. CGRTS-0035054 del 23 dicembre 2022 per gli interventi ID allegato 3: D_61_2022, D_294_2022, D_276_2022, D_206_2022, D_202_2022;

     Tenuto conto inoltre che gli interventi sopra richiamati sono di proprietà delle diocesi le quali agiscono in qualità di soggetto attuatore;

     Raggiunta l'intesa con la Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022;

     Acquisita l'intesa della Regione Umbria, prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Nuova programmazione e allegati

     1. L'elenco degli interventi contenuto nell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato con decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020, è sostituito con l'elenco contenuto nell'allegato 1 alla presente ordinanza, nel quale sono indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di concessione del contributo e di richiesta da parte del soggetto attuatore di applicazione dell'art. 5, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 105 del 2020.

     2. L'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020 è sostituito dall'allegato 2 alla presente ordinanza.

     3. L'allegato 3 riporta il piano degli interventi della nuova programmazione, desunto dall'attività di censimento svolta dalla struttura commissariale di concerto con la CEI. Gli interventi inclusi nel predetto allegato n. 3 sono attuati con le medesime modalità e procedure di cui alla ordinanza commissariale n. 105 del 2020.

     4. Sono approvati e formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza gli allegati indicati nel presente articolo.

     5. Gli allegati alla presente ordinanza possono essere modificati e integrati con decreto del Commissario straordinario.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'aggiornamento degli importi dell'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato con decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre 2020, di cui allegato 1 e allegato 2 alla presente ordinanza, nonchè agli oneri derivanti dal piano degli interventi della nuova programmazione, di cui all'allegato 3 alla presente ordinanza, ammontanti a complessivi euro 286.360.830,59, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

     Art. 3. Modifiche e integrazioni dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022

     1. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dalle ordinanze numeri 105 e 109 del 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ordinanza n. 109 del 2020.».

     b) al comma 5, ultimo periodo, le parole «numeri 105 e 109 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «n. 109 del 2020».

     2. Ai progetti degli interventi che risultino già presentati agli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza si continuano ad applicare le disposizioni dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 in ordine al «Fondo speciale per le compensazioni» di cui all'art. 4, comma 1, e al «Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica» di cui all'art. 4, comma 3;

 

     Art. 4. Efficacia

     1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

     2. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione degli edifici di culto, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016, ed entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito istituzionale della struttura commissariale http://www.sisma2016.gov.it/

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 365

 

     Avvertenza:

     Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/