Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 07/04/2023 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 77/1998 |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.1.181 - L.R. 7 aprile 2023, n. 18.
Determinazione dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 77/1998.
(B.U. 13 aprile 2023, n. 20)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o), z). dello Statuto;
Vista la
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata);
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il prezzario dei lavori costituisce lo strumento di riferimento per la quantificazione del limite di spesa dell’opera da realizzare e per la definizione degli importi a base di gara negli appalti pubblici di lavori;
2. Il legislatore statale ha recentemente disposto che le regioni provvedano all’aggiornamento anche infrannuale dei rispettivi prezzari dei lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici;
3. La disposizione di cui al punto 2 è stata corredata dalla previsione di un termine specifico per l’aggiornamento dei prezzari e presidiata da un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza delle regioni al rispetto di tale termine;
4. Le previsioni di cui al punto 3 confermano l’obbligatorietà dell’applicazione del prezzario regionale ai fini della determinazione del congruo costo dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni, determinazione funzionale a consentire il rapido avvio delle gare di appalti pubblici di lavori in un contesto profondamente segnato da costi esorbitanti dei processi produttivi;
5. Il d.m. lavori pubblici 5 agosto 1994 si configura come un atto di rango secondario in una materia di competenza regionale largamente prevalente, che ha definito i limiti di costo unitari per il quadriennio 1992 – 1995; tale decreto attribuisce comunque alle regioni la potestà di individuare costi totali di intervento anche superiori a quelli massimi stabiliti dal decreto stesso sulla base di specifiche situazioni territoriali, ben potendo queste ultime differire comunque, in una certa misura, tra i vari territori regionali;
6. Si ritiene altamente opportuno fornire una salda base legislativa ai provvedimenti che saranno adottati dalla Giunta regionale per determinare specificamente i limiti di costo degli interventi;
7. In considerazione dell’imminente avvio dei lavori, in particolare del piano nazionale complementare (PNC), al piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della
“g) determina i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi, nonché i limiti massimi di costo in misura eventualmente superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), qualora ciò derivi dall’applicazione del vigente prezzario dei lavori della Toscana. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate disposizioni attuative della presente lettera.”.
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.