Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 20/05/2022 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 12, 19 e 24 della l.r. 19/2008) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 59 della l.r. 20/2008) |
Art. 3. (Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 8, 15, 17 e 27 della l.r. 6/2015 e norma transitoria) |
Art. 4. (Introduzione dell’articolo 18 bis alla l.r. 6/2015. Istituzione del premio in memoria di Nicolò Savarino) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 59 e al Titolo X della l.r. 31/2008) |
Art. 6. (Misure urgenti per contrastare la peste suina e la conseguente emergenza sanitaria ed economica) |
Art. 7. (Modifiche agli articoli 12 e 15 bis della l.r. 22/2006 - soppressione dell’Allegato B alla l.r. 9/2018 e norma di salvaguardia) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2017) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2012) |
Art. 10. (Abrogazione del Titolo V della l.r. 70/1983) |
Art. 11. (Modifiche agli articoli 13, 27, 30 e 32 della l.r. 24/2006) |
Art. 12. (Modifica del termine per la corresponsione della componente variabile del canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 5/2020 e all’articolo 6 [...] |
Art. 13. (Modifiche alla l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 22/2021, e agli articoli 36 e 37 della stessa l.r. 22/2021) |
Art. 14. (Modifiche agli articoli 8, 9, 11 e 27 della l.r. 20/2021 - Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014 - Modifica all’articolo 12.1 della l.r. 31/2008, come introdotto dall’articolo 8, comma 1, [...] |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 1.8.64 - L.R. 20 maggio 2022, n. 8.
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022.
(B.U. 24 maggio 2022, n. 21, suppl.)
TITOLO I
Ambito istituzionale
Art. 1. (Modifiche agli articoli 12, 19 e 24 della
1. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 19, dopo le parole 'La Giunta regionale' sono inserite le seguenti: ', sentita la competente commissione consiliare,';
c) dopo il comma 8 ter dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
'8 quater. La Giunta regionale con deliberazione aggiorna l'elenco dei comuni relativi alle zone omogenee dell'Allegato A di cui all'articolo 23, comma 3, a seguito dell'entrata in vigore di leggi di istituzione, mediante fusione, di nuovi comuni, di mutamento di circoscrizioni comunali mediante incorporazione o di mutamento delle denominazioni comunali, approvate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, della
Art. 2. (Modifica all’articolo 59 della
1. Alla
a) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 59 le parole ', purché la durata dell'incarico non superi complessivamente i dieci anni' sono soppresse.
Art. 3. (Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 8, 15, 17 e 27 della
1. Alla
a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole 'dell'ambiente, ' sono inserite le seguenti: 'del trasporto pubblico regionale e locale,';
b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole 'vigilanza di quartiere' sono aggiunte le seguenti: 'e nelle aree a servizio del trasporto pubblico regionale e locale';
c) dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:
'l bis) promuove la stipulazione di intese fra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sentite le associazioni dei passeggeri e dei pendolari, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto del
d) il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;
e) al comma 4 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Al fine di assicurare il necessario supporto alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, la costituzione del Comitato tecnico può avvenire anche nelle more della designazione dei quattro ufficiali di polizia locale di cui al primo periodo del comma 3, salvo sua successiva integrazione.';
f) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
'2 bis. Al fine di consentire il coordinamento tra servizi di polizia locale, il tavolo di consultazione può essere costituito anche nelle more della designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, salvo sua successiva integrazione.';
g) al comma 1 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il patto locale di sicurezza urbana è, altresì, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera l bis).'.
2. La disposizione del comma 5 dell'articolo 8 della
Art. 4. (Introduzione dell’articolo 18 bis alla
1. Dopo l'articolo 18 della
'Art. 18 bis. (Istituzione del premio in memoria di Nicolò Savarino)
1. È istituito il 'Premio in memoria di Nicolò Savarino', in ricordo dell'agente appartenente al Corpo di polizia locale del comune di Milano, deceduto il 12 gennaio 2012 nello svolgimento del proprio dovere.
2. Il premio è conferito il 12 gennaio di ogni anno agli operatori che si siano particolarmente distinti nello svolgimento del servizio di prossimità appiedato o con velocipede, in situazioni risultate gravemente pericolose per l'incolumità personale. Le candidature sono proposte dai comandi di polizia locale della Lombardia.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del riconoscimento di cui al comma 1, nonché i criteri di assegnazione e gli aspetti organizzativi.'.
TITOLO II
Ambito economico
Art. 5. (Modifiche all’articolo 59 e al Titolo X della
1. Il comma 4 bis dell'articolo 59 della
'4 bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenuti a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.'.
2. Al Titolo X della
a) dopo il comma 4 dell'articolo 152 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. In caso di omessa o non tempestiva comunicazione di modifiche aziendali che hanno reso prevalente l'attività agrituristica su quella agricola o in caso di mancato rispristino delle condizioni per la validità del certificato di connessione entro il termine previsto al comma 4 il certificato di connessione decade.
4 ter. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis si considera tempestiva la comunicazione che viene data entra trenta giorni dal verificarsi delle modifiche aziendali.';
b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 153, dopo le parole 'le attività' sono inserite le seguenti: 'riportate nel certificato di connessione';
c) alla rubrica dell'articolo 154, la parola 'Locali'è sostituita dalla seguente: 'Fabbricati';
d) il comma 1 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente:
'1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica i fabbricati non più impiegati per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile nella disponibilità dell'azienda agricola, aventi un rapporto di connessione fisica o funzionale con essa, esistenti da almeno tre anni, a condizione che l'utilizzo a fini agrituristici di tali fabbricati non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.';
e) al comma 2 dell'articolo 154, le parole 'Gli edifici rurali' sono sostituite dalle seguenti: 'I fabbricati';
f) al comma 3 dell'articolo 154, le parole 'degli immobili rurali' sono sostituite dalle seguenti: 'dei fabbricati';
g) al comma 5 dell'articolo 154, le parole 'agli edifici' sono sostituite dalle seguenti: 'ai fabbricati';
h) dopo il comma 5 dell'articolo 154 è aggiunto il seguente:
'5 bis. E' fatto divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel certificato di connessione.';
i) dopo il comma 3 dell'articolo 156 è inserito il seguente:
'3 bis. Sono altresì assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all'etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del
j) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 158, le parole 'espongono inoltre il marchio attestante' sono sostituite dalle seguenti: 'espongono, in aggiunta al marchio nazionale,';
k) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente: 'All'ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall'esterno devono essere apposti almeno un cartello indicante il marchio di cui al comma 2, corredato della denominazione dell'azienda agrituristica e dell'indicazione dei servizi offerti, e almeno un cartello con il marchio di cui al comma 3.';
l) dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:
'Art. 160 bis. (Oleoturismo)
1. La Regione promuove l'oleoturismo secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 514, della
2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività oleoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.
3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.';
m) al comma 3 dell'articolo 162 le parole '; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi ed è revocato il certificato di connessione.' sono sostituite dalle seguenti: '. L'accertamento della mancanza di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica comporta, oltre alla sanzione di cui al primo periodo, la decadenza del certificato di connessione e la conseguente adozione da parte del comune del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi.';
n) dopo il comma 3 dell'articolo 162 è inserito il seguente:
'3 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi viola la disposizione di cui all'articolo 154, comma 5 bis.';
o) dopo il comma 17 dell'articolo 162 è inserito il seguente:
'17 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e lettere l) ed m) del decreto ministeriale di cui all'articolo 160 bis, comma 1.';
p) dopo il comma 18 dell'articolo 162 è inserito il seguente:
'18 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i) del decreto ministeriale di cui all'articolo 160 bis, comma 1.'.
Art. 6. (Misure urgenti per contrastare la peste suina e la conseguente emergenza sanitaria ed economica)
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 3, le parole 'e, sentito l'ISPRA, i piani di prelievo venatorio in selezione' sono soppresse;
b) dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'a bis) approvano i piani di prelievo venatorio in selezione, sentito l'ISPRA e su proposta dei soggetti di cui alla lettera a), da far pervenire alla competente struttura regionale entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1; decorso inutilmente tale termine, la Regione e la Provincia di Sondrio procedono comunque alla predisposizione e all'approvazione dei suddetti piani;';
c) al comma 5 dell'articolo 5, dopo le parole 'capo di cinghiale' sono inserite le seguenti: 'maschio di classe II';
d) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole 'a titolo volontario' sono inserite le seguenti: 'o siano proprietari o conduttori che abbiano effettuato il controllo sui loro fondi ai sensi dell'articolo 4, comma 3,' e la parola 'lasciati' è sostituita dalle seguenti: 'possono essere lasciati'.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 7. (Modifiche agli articoli 12 e 15 bis della
1. Alla
a) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: 'Rete dei servizi per il lavoro';
b) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati:
a) operatori accreditati ai sensi dell'articolo 13, in attuazione dell'articolo 7 del
b) operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 14;
c) operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del
d) centri per l'impiego;
e) uffici di collocamento mirato di cui alla
f) enti che, previo accordo siglato con le provincie territorialmente competenti o con la Città metropolitana di Milano, forniscono esclusivamente servizi informativi attinenti al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa statale.';
c) il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'2. Gli operatori appartenenti alla rete di cui al comma 1 possono costituire e partecipare a raggruppamenti e promuovere partenariati anche con operatori accreditati per la formazione e con altri operatori individuati nei programmi di attuazione delle politiche del lavoro e formative.';
d) alla rubrica dell'articolo 15 bis le parole 'della Lombardia' sono soppresse;
e) il comma 1 dell'articolo 15 bis è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può rideterminare, in base a sopravvenute esigenze di adeguato presidio territoriale, il numero e la localizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'efficacia e la continuità del servizio, può altresì fornire indirizzi relativi all'organizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato, anche coinvolgendo gli enti locali.';
f) il comma 3 dell'articolo 15 bis è abrogato.
2. L'allegato B alla
3. I centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato inclusi nell'allegato B della
Art. 8. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla
a) al comma 6 dell'articolo 4, dopo le parole 'propria responsabilità' sono inserite le seguenti: ', consapevole dei rischi connessi alla frequentazione, in particolare, di ambienti montani,';
b) dopo il comma 6 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
'6 bis. L'iscrizione nel catasto della REL e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente naturale di chi li percorre.'.
TITOLO III
Ambito territoriale
Art. 9. (Modifiche all’articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d'amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.';
b) al comma 10.4 il quarto periodo è sostituito dal seguente:
'I consigli di amministrazione, i presidenti e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo di cui al primo periodo del presente comma e i direttori delle agenzie restano in carica sino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti di diritto privato.'.
Art. 10. (Abrogazione del Titolo V della
1. Il Titolo V della
Art. 11. (Modifiche agli articoli 13, 27, 30 e 32 della
1. Alla
a) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'5. La Giunta regionale può, con apposita deliberazione, prevedere idonei strumenti tecnologici, ulteriori a quanto previsto al secondo periodo del comma 6 bis, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.';
b) il comma 6 dell'articolo 13 è abrogato;
c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. L'inosservanza dell'obbligo di tenuta del libretto di impianto previsto in capo al responsabile dell'impianto dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.';
2) al comma 1 bis le parole 'L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato e, qualora delegato, il terzo responsabile, ciascuno per quanto di competenza, che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b),';
3) al comma 2 le parole 'L'inosservanza degli obblighi inerenti all'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici e alla targatura degli impianti stessi' sono sostituite dalle seguenti: 'L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore inerenti alla targatura dell'impianto termico';
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore, inerenti all'invio della dichiarazione dell'avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell'avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l'invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.';
5) il comma 5 è abrogato;
d) il comma 12 dell'articolo 30 è abrogato;
e) al comma 1 dell'articolo 32 le parole 'per il finanziamento dell'attività di produzione e distribuzione di vetrofanie di cui all'articolo 13,' sono soppresse.
Art. 12. (Modifica del termine per la corresponsione della componente variabile del canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche all’articolo 20 della
1. Alla
a) al comma 7 dell'articolo 20 le parole 'entro il 31 marzo' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 giugno'.
2. La modifica dell'articolo 20, comma 7, della
3. In coerenza con quanto previsto al comma 2 del presente articolo, alla l.r. 10/2009è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatti salvi i termini di corresponsione del canone dovuto per le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, della
TITOLO IV
Attuazione di impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione
Art. 13. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola 'riabilitazione' sono inserite le seguenti: ', nel rispetto delle competenze degli esercenti le professioni sanitarie,';
b) la rubrica dell'articolo 4 ter è sostituita dalla seguente: 'Piano regionale strategico operativo influenzale' ;
c) al comma 1 dell'articolo 4 ter, le parole 'piano pandemico regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'piano regionale strategico operativo influenzale' e la parola 'quinquennale' è sostituita dalla seguente: 'triennale';
d) al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 5, dopo la parola 'dei MMG' sono inserite le seguenti: 'e dei PLS';
e) il secondo periodo del comma 5 bis dell'articolo 5 è soppresso;
f) l'alinea del comma 16 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'16. Le case di comunità, che svolgono le loro funzioni anche in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del
g) il primo periodo del comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: 'Nell'ambito del sistema delle cure primarie, governato dalle ASST territorialmente competenti, sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di ostetrica e delle professioni sanitarie, intesi come singoli o associati a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali.';
h) l'articolo 10 bis è abrogato;
i) alla rubrica dell'articolo 11 bis, la parola 'Centro'è sostituita dalla seguente: 'Agenzia';
j) al comma 1 dell'articolo 11 bis, le parole 'E' istituito il centro' sono sostituite dalle seguenti: 'E' istituita l'Agenzia', le parole 'della Regione e' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'in coerenza con quanto disposto dal
k) ai commi 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 bis, le parole 'del centro' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'Agenzia';
l) ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 bis, le parole 'Il centro' sono sostituite dalle seguenti: 'L'Agenzia';
m) al comma 4 dell'articolo 11 bis, la parola 'articolato' è sostituita dalla seguente: 'articolata';
n) al comma 5 dell'articolo 11 bis, le parole 'dello stesso' sono sostituite dalle seguenti: 'della stessa' e dopo le parole 'l'ARPA Lombardia' sono inserite le seguenti: 'e, previa intesa con le rispettive amministrazioni,';
o) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 12, le parole 'fino a trecento candidature' sono sostituite dalle seguenti: 'le candidature' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', in un numero tra il quadruplo e il quintuplo dei direttori da nominare';
p) al comma 4 dell'articolo 15, le parole 'accreditano le strutture sanitarie e sociosanitarie e dispongono' sono sostituite dalle seguenti: 'svolgono l'istruttoria per l'accreditamento e per';
q) al comma 5 dell'articolo 15, dopo le parole 'l'accreditamento' sono inserite le seguenti: 'da parte della Regione' e dopo le parole 'da parte della' è inserita la seguente: 'stessa';
r) la lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
'd bis) all'arte ausiliaria di ottico;';
s) la lettera f bis) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
'f bis) al farmacista in ambito ospedaliero e territoriale;';
t) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: 'Al termine della sperimentazione, o comunque passati almeno dieci anni dall'inizio della sperimentazione, sulla base degli esiti positivi della stessa, la Giunta regionale può autorizzare la stabilizzazione del modello gestionale, procedendo all'autorizzazione, all'accreditamento e alla contrattualizzazione del soggetto gestore secondo le regole di cui all'articolo 15 o, in caso contrario, ne dichiara la cessazione.';
u) al comma 5 bis dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'in coerenza con la cornice regolatoria vigente.';
v) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 27, dopo le parole 'tariffe dei DRG' sono aggiunte le seguenti: ', in coerenza con quelle statali,'.
2. Al comma 8 dell'articolo 36 della
3. All'articolo 37 della
a) al comma 1, le parole 'fondo socio-sanitario' sono sostituite dalle seguenti: 'fondo sanitario';
b) al comma 2, le parole 'euro 567.000.000,00' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 462.831.827,00';
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 14. (Modifiche agli articoli 8, 9, 11 e 27 della
1. Alla
a) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole 'del consumo di suolo,' sono inserite le seguenti: 'del grado di rischio archeologico,';
b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:
'g bis) potenziale archeologico dell'area.';
c) la rubrica dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente: 'Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE';
d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 prima delle parole 'Il PAE non può derogare alle previsioni del piano territoriale regionale' sono inserite le seguenti: 'Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull'assetto e sull'uso del territorio che possono incidere sull'attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al
e) al comma 3 dell'articolo 27 le parole 'Titolo 2 'Spese correnti'' sono sostituite dalle seguenti: 'Titolo 1 'Spese correnti''.
2. Il primo periodo del comma 2 sexies dell'articolo 11 della
3. Al comma 14 dell'articolo 12.1 della
4. Al comma 6 dell'articolo 1 della
5. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 61, le parole 'all'ispettorato interregionale del lavoro' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ispettorato territoriale del lavoro';
b) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62, le parole 'dell'ispettorato interregionale del lavoro' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ispettorato territoriale del lavoro'.
6. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'2. La CER è un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi del
b) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato;
c) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della
7. Alla
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, le parole 'sinora impiegati per le specie nocive' sono sostituite dalle seguenti: 'previsti dal Piano di gestione nazionale della nutria';
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è soppressa;
c) il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato;
d) al comma 2 dell'articolo 3 bis, le parole 'di valorizzazione della pelliccia o' sono soppresse.
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.