§ 15.2.78 - Delibera 10 febbraio 2022, n. 22203.
Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, concernente i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.2 consob
Data:10/02/2022
Numero:22203


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale.
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 15.2.78 - Delibera 10 febbraio 2022, n. 22203.

Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale.

(G.U. 21 febbraio 2022, n. 43)

 

     LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

 

     Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in base al quale le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione;

     Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni, che indica i principi a cui la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e la Covip, nell'ambito delle rispettive competenze, devono attenersi nell'emanazione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna;

     Visto, in particolare, l'art. 23, comma 4, della citata legge n. 262/2005, secondo cui la Consob disciplina con proprio regolamento l'applicazione dei principi indicati dalla medesima disposizione, specificando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

     Vista la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale in attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sopra richiamato;

     Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 19 maggio 2015, «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE», e le linee guida per la migliore regolamentazione della Commissione europea, del 7 luglio 2017.

     Visto il «Regolamento recante la disciplina sull'analisi di impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

     Vista la «Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione», approvata con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018.

     Considerato che l'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale dispone che la Consob sottoponga a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione, per aree tematiche, le disposizioni contenute negli atti di regolazione generale, valutandone l'idoneità a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio;

     Considerati gli elementi di valutazione emersi dall'analisi e dal confronto dei dati raccolti in relazione ai procedimenti svolti precedentemente e successivamente all'adozione del regolamento sopra citato, nonchè dall'analisi dell'evoluzione del quadro normativo, europeo e nazionale, di riferimento;

     Ritenuta dunque sussistente l'opportunità di procedere alla revisione delle disposizioni del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato con la citata delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, nella prospettiva di semplificare il procedimento regolamentare dell'Istituto, garantendo al contempo la valorizzazione e corretta applicazione dei principi di better regulation affermati a livello europeo e nazionale;

     Valutate le osservazioni preliminari del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera Consob del 12 giugno 2018, n. 20477, nonchè le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 24 giugno 2021, relativo alle proposte di modifica del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale.

     1. All'art. 1, comma 2, la lettera e) è abrogata.

     2. All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

     A. il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Consob, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisce annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il piano delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale. La programmazione delle attività di verifica d'impatto della regolamentazione prevista dall'art. 8 è effettuata con cadenza biennale.»;

     B. al comma 2, lettera c), le parole «revisione periodica» sono sostituite dalle seguenti: «verifica d'impatto della regolamentazione»;

     C. al comma 2, lettera d), le parole «revisione periodica» sono sostituite dalle seguenti: «verifica d'impatto della regolamentazione».

     3. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

     A. al comma 2, le parole «secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle»;

     B. al comma 3, lettera a), dopo la parola «indica» sono inserite le seguenti: «i soggetti destinatari, l'ambito, i settori e i mercati interessati dall'atto di regolazione,».

     4. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

     A. dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

     «2-bis. Salva diversa motivata indicazione fornita dalla Consob, il termine di conclusione della consultazione è non inferiore a sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.»

     B. al comma 3, lettera b), dopo le parole «impatto della regolamentazione realizzate» sono aggiunte le seguenti parole: «e dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione eventualmente svolta ai sensi dell'art. 8»;

     C. al comma 4, il periodo seguente è abrogato: «Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del medesimo decreto legislativo.»;

     D. al comma 6, le parole «al termine» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal termine»;

     E. al comma 7, il periodo seguente è abrogato: «Nel caso di incontri non aperti al pubblico, al termine della consultazione, la Consob dà notizia nel proprio sito internet degli elementi di valutazione emersi in tali sedi.».

     5. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

     A. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Relazione illustrativa degli esiti della consultazione e dell'impatto della regolamentazione»;

     B. al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) dopo le parole «impatto della regolamentazione realizzata» sono inserite le seguenti parole: «e dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione eventualmente svolta ai sensi dell'art. 8»;

     2) le parole «della consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle consultazioni effettuate, gli elementi di valutazione emersi nel corso di eventuali incontri con soggetti interessati non aperti al pubblico».

     6. All'art. 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

     «2. La Consob può, indicando le ragioni nella motivazione dell'atto, derogare in tutto o in parte alle disposizioni del presente regolamento quando l'atto di regolazione non comporta l'esercizio di scelte discrezionali e:

     a) si limita ad attuare o recepire, senza introdurre elementi innovativi, il contenuto di atti, anche non vincolanti, di autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o di analisi di impatto della regolamentazione; oppure

     b) è di mero adeguamento a disposizioni normative o atti di altre autorità direttamente applicabili o vincolanti.».

     7. All'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

     A. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Verifica d'impatto della regolamentazione»;

     B. il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Sulla base della programmazione prevista all'art. 2, la Consob sottopone a verifica d'impatto della regolamentazione le disposizioni contenute negli atti indicati all'art. 1, comma 1, o in parti di essi, che non siano stati oggetto di interventi di modifica negli ultimi tre anni, dando priorità a quelli per cui è stata svolta l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 3 e che abbiano, comunque, determinato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali sia riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione o a causa di modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, valutando l'idoneità degli stessi a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio.».

     C. il comma 2 è abrogato.

     8. All'art. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli atti di regolazione generale da adottare d'intesa o congiuntamente con altre autorità si applicano le disposizioni del presente regolamento compatibilmente con i protocolli d'intesa o gli appositi accordi stipulati con tali autorità volti a disciplinare l'attuazione dei principi di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.