Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.2 consob |
Data: | 05/07/2016 |
Numero: | 19654 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Programmazione |
Art. 3. Principio di proporzionalità e analisi di impatto della regolamentazione |
Art. 4. Redazione delle norme |
Art. 5. Consultazione |
Art. 6. Relazione illustrativa degli esiti della consultazione e dell'impatto della regolamentazione |
Art. 7. Casi di deroga |
Art. 8. Verifica d'impatto della regolamentazione |
Art. 9. Atti adottati congiuntamente con altre autorità |
§ 15.2.67 - Delibera 5 luglio 2016, n. 19654. [1]
Adozione del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni.
(G.U. 3 agosto 2016, n. 180)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la
Visto il
Visto l'art. 12 della
Visto l'art. 23 della
Considerato che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della citata
Considerata l'opportunità di esercitare la sopra richiamata delega regolamentare al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti volti all'adozione degli atti di regolazione generale, il rispetto del principio di proporzionalità, nonchè di promuovere il confronto con gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria in risposta ai documenti di consultazione pubblicati in data 24 aprile 2007 e in data 25 gennaio 2010;
Considerata l'opportunità di tener conto dell'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo nelle materie di competenza della CONSOB, nonchè delle prassi applicative seguite dalla CONSOB e dalle altre Autorità di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, della citata
Considerato, altresì, che i principi di qualità degli atti normativi affermatisi in ambito europeo riconoscono un ruolo fondamentale alla fase di informazione e di consultazione dei soggetti interessati e alla realizzazione di analisi di impatto sulle proposte regolatorie e nella successiva fase di revisione delle stesse;
Delibera:
Art. 1. Approvazione del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della
1. È approvato l'accluso regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della
2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
REGOLAMENTO CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE GENERALE
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'adozione degli atti di regolazione generale da parte della CONSOB, intendendosi per tali i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) le risposte a quesiti relativi a fattispecie specificatamente individuate;
b) gli atti attinenti all'organizzazione e al funzionamento della CONSOB, ivi inclusi quelli in materia di personale, gestione della spesa e accesso agli atti;
c) i regolamenti adottati ai sensi della
d) gli atti di regolazione generale adottati dalla CONSOB al di fuori dell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite dalla legge;
e) [abrogata];
f) i pareri e le altre valutazioni formulati dalla CONSOB in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorità.
3. La CONSOB tiene conto di quanto previsto nel presente regolamento nell'attività istituzionale di collaborazione e cooperazione svolta, anche in ambito internazionale, in ragione delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite, nonchè nell'adozione di comunicazioni di carattere generale che forniscono interpretazioni o chiarimenti di norme primarie o secondarie, e di raccomandazioni.
Art. 2. Programmazione
1. La Consob, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisce annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il piano delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale. La programmazione delle attività di verifica d'impatto della regolamentazione prevista dall'art. 8 è effettuata con cadenza biennale.
2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la CONSOB tiene conto:
a) delle fonti normative sovraordinate, anche dell'Unione europea, da recepire o attuare con propri atti di regolazione generale;
b) degli impegni assunti nelle sedi di cooperazione nazionale e internazionale tra le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari;
c) dei risultati dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione precedentemente svolta ai sensi dell'art. 8;
d) della necessità di effettuare la verifica d'impatto della regolamentazione della normativa prevista dall'art. 8;
e) delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai soggetti vigilati, dagli investitori e dai risparmiatori nonchè dalle associazioni rappresentative di tali soggetti.
3. L'attività indicata nel documento di programmazione è integrata ovvero modificata nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione. La CONSOB può in ogni caso procedere all'adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione.
4. Il documento di programmazione e le modifiche apportate al piano di attività sono pubblicate nel sito Internet della CONSOB.
Art. 3. Principio di proporzionalità e analisi di impatto della regolamentazione
1. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, la CONSOB applica il principio di proporzionalità adottando le soluzioni ragionevolmente idonee a conseguire le finalità dell'atto di regolazione con i minori oneri aggiuntivi per i destinatari.
2. Al fine di applicare il principio di proporzionalità, la CONSOB effettua l'analisi di impatto della regolamentazione sulla base delle linee guida della Commissione europea in materia di migliore regolamentazione, graduando i metodi e le procedure di analisi in funzione della rilevanza dei rischi correlati alle finalità di vigilanza, della complessità della materia e del margine di discrezionalità risultante dalla normativa sovraordinata.
3. L'attività di analisi di impatto della regolamentazione, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2:
a) indica i soggetti destinatari, l'ambito, i settori e i mercati interessati dall'atto di regolazione, il presupposto e gli obiettivi dell'intervento normativo, dopo aver condotto l'analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari;
b) definisce le opzioni regolamentari, considerando, ove consentito dalla legge, anche l'opzione di non effettuare alcun intervento regolamentare;
c) stima i costi e i benefici attesi delle opzioni regolamentari, anche in considerazione dei tempi della loro attuazione, della tipologia dei destinatari delle norme e di quanto emerso nell'ambito delle procedure di consultazione;
d) indica gli oneri amministrativi introdotti o eliminati a carico degli investitori e delle imprese, stimandone l'impatto;
e) individua indicatori da utilizzare ai fini della successiva revisione dell'atto;
f) dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.
Art. 4. Redazione delle norme
1. La CONSOB, nella redazione delle disposizioni, adotta un linguaggio chiaro, comprensibile e coerente con il quadro legislativo sovraordinato.
Art. 5. Consultazione
1. Gli atti di regolazione generale sono adottati previo svolgimento di una consultazione in forma pubblica.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di atto di regolazione generale, la CONSOB può effettuare consultazioni preliminari volte a raccogliere evidenze e opinioni su materie oggetto di intervento regolamentare. La CONSOB può istituire comitati, composti da operatori del mercato, esponenti dei soggetti interessati ed esperti, cui richiedere un parere preventivo sui documenti da sottoporre a consultazione. I comitati possono inoltre formulare proposte e osservazioni in merito all'efficacia delle attività svolte dalla CONSOB ai sensi del presente regolamento. I comitati sono istituiti e disciplinati ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con
2-bis. Salva diversa motivata indicazione fornita dalla Consob, il termine di conclusione della consultazione è non inferiore a sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.
3. Prima dell'adozione dell'atto di regolazione generale la CONSOB diffonde un documento recante:
a) lo schema dell'atto nonchè un'illustrazione, anche sintetica, dei suoi contenuti;
b) la descrizione delle motivazioni, degli obiettivi e delle conseguenze del provvedimento, delle consultazioni preliminari effettuate, nonchè delle attività di analisi di impatto della regolamentazione realizzate e dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione eventualmente svolta ai sensi dell'art. 8;
c) le modalità e il termine entro cui possono essere trasmesse le osservazioni alla CONSOB.
4. Il documento di consultazione è pubblicato nel sito internet della CONSOB.
5. Ciascun interessato può trasmettere alla CONSOB le proprie osservazioni sul documento di consultazione con le modalità ed entro il termine indicati nel documento stesso.
6. Le osservazioni al documento sono nominativamente pubblicate nel sito internet della CONSOB entro trenta giorni dal termine della consultazione, salvo richiesta di pubblicarle in forma anonima o di non divulgarle da parte del soggetto che le ha inviate.
7. Durante la fase di consultazione la CONSOB può effettuare incontri anche aperti al pubblico e incontri con gruppi ristretti di soggetti interessati.
8. La CONSOB, qualora lo ritenga necessario, può effettuare ulteriori consultazioni su uno schema di atto di regolazione generale.
9. La CONSOB sottopone alle procedure di consultazione previste dal presente articolo l'adozione di raccomandazioni qualora abbiano contenuto generale.
Art. 6. Relazione illustrativa degli esiti della consultazione e dell'impatto della regolamentazione
1. La CONSOB, conclusa la consultazione, adotta l'atto finale accompagnato da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Essa contiene altresì: le motivazioni e gli obiettivi del provvedimento, i risultati dell'attività di analisi di impatto della regolamentazione realizzata e dell'attività di verifica d'impatto della regolamentazione eventualmente svolta ai sensi dell'art. 8, gli esiti, anche in forma sintetica, delle consultazioni effettuate, gli elementi di valutazione emersi nel corso di eventuali incontri con soggetti interessati non aperti al pubblico e gli indicatori che saranno utilizzati ai fini della successiva revisione dell'atto.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti di regolazione generale sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione illustrativa, nel sito internet della CONSOB.
Art. 7. Casi di deroga
1. La CONSOB può, indicando le ragioni nella motivazione dell'atto, derogare in tutto o in parte alle disposizioni del presente regolamento in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, allorchè ricorra uno dei seguenti motivi:
situazioni di mercato che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonchè la tutela degli investitori, imponendo la tempestiva adozione di atti di regolazione generale;
il termine per l'attuazione stabilito da una fonte normativa sovraordinata ne impedisca l'osservanza;
specifiche e motivate esigenze di tutela dei soggetti interessati rendano necessaria l'immediata adozione di atti di regolazione generale.
2. La Consob può, indicando le ragioni nella motivazione dell'atto, derogare in tutto o in parte alle disposizioni del presente regolamento quando l'atto di regolazione non comporta l'esercizio di scelte discrezionali e:
a) si limita ad attuare o recepire, senza introdurre elementi innovativi, il contenuto di atti, anche non vincolanti, di autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o di analisi di impatto della regolamentazione; oppure
b) è di mero adeguamento a disposizioni normative o atti di altre autorità direttamente applicabili o vincolanti.
Art. 8. Verifica d'impatto della regolamentazione
1. Sulla base della programmazione prevista all'art. 2, la Consob sottopone a verifica d'impatto della regolamentazione le disposizioni contenute negli atti indicati all'art. 1, comma 1, o in parti di essi, che non siano stati oggetto di interventi di modifica negli ultimi tre anni, dando priorità a quelli per cui è stata svolta l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 3 e che abbiano, comunque, determinato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali sia riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione o a causa di modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, valutando l'idoneità degli stessi a conseguire le finalità perseguite in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio.
2. [Abrogato].
Art. 9. Atti adottati congiuntamente con altre autorità
1. Agli atti di regolazione generale da adottare d'intesa o congiuntamente con altre autorità si applicano le disposizioni del presente regolamento compatibilmente con i protocolli d'intesa o gli appositi accordi stipulati con tali autorità volti a disciplinare l'attuazione dei principi di cui all'art. 23 della
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla