§ 3.4.15 - R.R. 28 dicembre 2021, n. 8.
Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 febbraio 2019, n. 3 - Regolamento di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).
(B.U. 31 dicembre 2021, n. 77 - S.O.)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 3)
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 febbraio 2019, n. 3" Regolamento di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)" le parole: "la relazione generale dalla quale" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione generale con la quale" e le parole: "presente regolamento, si evidenzino le finalità" sono sostituite dalle seguenti: "presente regolamento, sono evidenziate le finalità".
2. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 3/2019 dopo le parole: "idrica dell'acquifero" sono aggiunte le seguenti: "che tenga conto del rispetto dei vincoli amministrativi e ambientali esistenti, nonché della destinazione urbanistica del territorio".
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4)
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del r.r. 3/2019 sono sostituiti dai seguenti: "4. La capacità economica e finanziaria è valutata mediante quanto specificato alle lettere a), b) e c) della Parte I dell'Allegato XVII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
5. L'idoneità tecnica, professionale ed organizzativa è valutata mediante uno o più dei modi indicati nell'Allegato XVII, Parte II del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui l'indicazione delle pregresse e/o attuali esperienze di coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali o di altre attività inerenti la ricerca e l'utilizzazione di risorse idriche sotterranee, dell'organico della struttura tecnica operativa di cui l'istante intenda avvalersi e di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto dell'istanza.".
Art. 3. (Integrazioni all'articolo 5)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 3/2019 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il titolare del permesso di ricerca, unitamente alla relazione di fine ricerca di cui al comma 2, trasmette lo studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia, corredata dalla documentazione prevista nell'Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.".
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 7)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 3/2019 dopo le parole: "relativa concessione" sono inserite le seguenti: ", previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica".
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 del r.r. 3/2019 sono sostituiti dai seguenti: "2. L'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, finalizzata al rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, è corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa, comprensiva della dichiarazione di presa visione dei luoghi e delle pertinenze della concessione e dell'accettazione delle condizioni di gara, da produrre secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal relativo avviso.
3. Ai fini della valutazione comparativa delle istanze deve essere prodotta documentazione attestante:
a) l'idoneità tecnica, professionale ed organizzativa mediante uno o più dei modi indicati nell'Allegato XVII, Parte II del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui l'indicazione delle pregresse e/o attuali esperienze di coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali, dell'organico della struttura tecnica operativa di cui l'operatore economico partecipante intenda avvalersi ed ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione;
b) la capacità economica e finanziaria da comprovare mediante quanto specificato alle lettere a), b) e c) della Parte I dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 ;
c) il piano industriale costituito da:
1) relazione tecnica contenente la descrizione delle opere e delle attività oggetto della coltivazione del giacimento al fine di un razionale utilizzo delle acque minerali di sorgente o termali estratte, comprensiva dello studio di fattibilità delle stesse rispetto ai vincoli amministrativi ed ambientali esistenti, nonché alla destinazione urbanistica del territorio;
2) programma degli investimenti che specifica gli investimenti in campo minerario ed industriale, nonché quelli relativi alla promozione dello sviluppo qualificato e all'eventuale compensazione per l'impatto che l'attività produce sul territorio in cui ricade la concessione;
3) piano occupazionale in cui è specificato il numero degli addetti previsti, nonché le ricadute economiche ed occupazionali indirette prevedibili sul territorio;
4) il cronoprogramma generale dei lavori e relativi investimenti;
d) il Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della L.R. 22/2008 relativo alla durata della concessione;
e) la dichiarazione sostitutiva attestante la mancata ricorrenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ;
f) ogni altro documento eventualmente richiesto dall'avviso della procedura di evidenza pubblica.".
3. Il comma 4 dell'articolo 7 del r.r. 3/2019 è abrogato.
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 8)
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 8 del r.r. 3/2019 sono sostituiti dai seguenti: "1. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2008 attraverso una valutazione comparativa degli elementi di cui all'art. 7, comma 3, sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso della procedura di evidenza pubblica.
2. Nella valutazione delle offerte di cui all'articolo 19, comma 2-quater della L.R. n. 22/2008, l'avviso dovrà prevedere una premialità a favore dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente.".
2. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8 del r.r. 3/2019 sono abrogati.
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 16)
1. Al comma 4 dell'articolo 16 del r.r. 3/2019 le parole: "presentata unitamente alla domanda di concessione di cui all'articolo 10 della L.R. 22/2008" sono sostituite dalle seguenti: "presentata unitamente alla relazione di fine ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, della L.R. 22/2008".
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 17)
1. Al comma 3 dell'articolo 17 del r.r. 3/2019 le parole: "demanio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "patrimonio indisponibile regionale".
Art. 8. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 24)
1. Alla rubrica dell'articolo 24 del r.r. 3/2019 dopo le parole: "aree di salvaguardia" sono inserite le seguenti: "e del giacimento".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 del r.r. 3/2019 sono aggiunti i seguenti: "4 bis. Ai fini dell'articolo 12, comma 5-bis, della L.R. 22/2008, a metà della durata della concessione, il concessionario trasmette alla Regione uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico utilizzato, anche sulla base dei dati raccolti con il sistema di monitoraggio di cui al comma 1.
4 ter. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della L.R. 22/2008 il concessionario presenta, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della concessione, il rapporto di fine concessione costituito da uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico, anche sulla base dei dati raccolti con il sistema di monitoraggio di cui al comma 1, e dalla relazione sullo stato di consistenza delle pertinenze di cui all'articolo 15 della L.R. 22/2008 .
4 quater. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, della L.R. 22/2008 la cessazione comporta, la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del concessionario, ad esclusione del caso previsto all'articolo 22 della L.R. 22/2008, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti funzionali all'utilizzazione.".
Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 32)
1. Al comma 1 dell'articolo 32 del r.r. 3/2019 dopo le parole: "Qualora il titolare del permesso di ricerca" sono soppresse le seguenti: "o di concessione" e dopo le parole: "diffida il titolare del permesso di ricerca" sono soppresse le seguenti: "o della concessione".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 del r.r. 3/2019 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Qualora il titolare della concessione non abbia provveduto al pagamento di tre rate relative al diritto annuo, la struttura regionale competente, successivamente alla scadenza del termine stabilito per il versamento della terza rata, diffida il titolare della concessione, ad effettuare il versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida medesima.
1 ter. Ciascun pagamento effettuato sarà imputato cronologicamente al pagamento della rata non versata, anche ai fini di quanto stabilito dal comma 1 bis.".
3. Al comma 2 dell'articolo 32 del r.r. 3/2019 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1 bis".
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 33)
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 33 del r.r. 3/2019 dopo le parole: "redigendo apposito verbale" sono aggiunte le seguenti: "con allegata documentazione fotografica".
2. Al comma 6 dell'articolo 33 del r.r. 3/2019 dopo le parole: "le relative letture" sono inserite le seguenti: "e redigendo apposito verbale con allegata documentazione fotografica".
Art. 11. (Modificazioni agli allegati del regolamento)
1. L'Allegato A) - Istanza di permesso di ricerca - al r.r. 3/2019 è sostituito con l'Allegato A) - Istanza di permesso di ricerca - come riportato in calce al presente atto.
2. L'Allegato B) - Istanza di concessione mineraria - al r.r. 3/2019 è abrogato.