Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 energia |
Data: | 04/11/2021 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 5/2020) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 3.9.39 - L.R. 4 novembre 2021, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 'Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica', come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).
(B.U. 5 novembre 2021, n. 44 suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole 'ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio' sono sostituite dalle seguenti: 'ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma';
b) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;
c) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato;
d) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: 'Il concessionario al quale sia stata consentita la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell'esercizio dell'impianto di grande derivazione ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, è comunque tenuto, fino al termine di cui all'articolo 3, comma 12, all'esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire la sicurezza degli impianti e il regolare funzionamento delle opere di cui al comma 1; per gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, autorizzati o richiesti dall'amministrazione concedente, è riconosciuto un indennizzo, limitatamente alla parte di intervento non ammortizzato, in termini di valore contabile residuo, entro la scadenza di cui all'articolo 3, comma 12.';
e) al comma 7 dell'articolo 2 le parole 'Le opere di cui al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'Le opere di cui al comma 1';
f) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole 'la Giunta regionale stipula intese' sono inserite le seguenti: ', da ratificare con legge regionale ai sensi dell'articolo 13 della
g) al comma 2 dell'articolo 6 le parole 'programmazione territoriale, ambientale' sono sostituite dalle seguenti: 'programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica';
h) al comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini della valutazione dell'interesse pubblico di cui al presente comma';
i) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'2. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi:
a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;
b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;
d) valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell'ambito della quale hanno luogo:
1) la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale; tale fase si svolge nell'ambito di una conferenza di servizi indetta e condotta ai sensi della
2) nell'ambito della fase procedimentale di cui al precedente numero 1) partecipano, ove necessario, alla valutazione dei progetti presentati, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura, gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
3) ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati sono resi dall'autorità nazionale, regionale o locale nell'ambito della fase procedimentale di cui alla presente lettera;
e) adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica;
f) presentazione dell'offerta economica riferita ai progetti adeguati ai sensi della precedente lettera e);
g) valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi delle lettere e) ed f) secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 14 effettuata da una commissione alla quale partecipa anche un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) aggiudicazione e assegnazione della concessione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
i) sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione.' ;
j) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'3. L'atto di assegnazione, corredato dal relativo disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell'ambito della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d). Alla conclusione della procedura di assegnazione, l'assegnatario-concessionario ha titolo a esercire la derivazione, le opere e i beni di cui all'assegnazione, a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.';
k) il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'4. La proposta progettuale a corredo dell'istanza presentata ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere conforme al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del
l) il comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'5. La durata massima della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d), non può eccedere i trecentosessantacinque giorni.' ;
m) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: 'La Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell'entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti e dei beni messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando.';
n) l'alinea del comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: 'La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo:';
o) all'alinea del comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole 'ove esistente,' sono inserite le seguenti: 'nonché nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio,';
p) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 le parole 'e della biodiversità' sono sostituite dalle seguenti: ', della biodiversità e del paesaggio'.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.