Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.6 organizzazione amministrativa |
Data: | 08/10/2021 |
Numero: | 139 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche |
Art. 1 bis. Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori |
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura |
Art. 2 bis. Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente |
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato |
Art. 3 bis. Interventi connessi con l'emergenza sanitaria |
Art. 4. Riorganizzazione del Ministero della salute |
Art. 4 bis. Accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale |
Art. 5. Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione |
Art. 6. Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Art. 7. Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo |
Art. 8. Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia |
Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali |
Art. 9 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 14.6.57 - D.L. 8 ottobre 2021, n. 139. [1]
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
(G.U. 8 ottobre 2021, n. 241)
Capo I
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche
1. Al
a) all'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonchè delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.» [2];
b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole «spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,» sono inserite le seguenti: «nonchè attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,»;
c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.».
2. All'articolo 4 del
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.
Art. 1 bis. Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori [3]
1. All'articolo 1, comma 545-bis, della
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.
Art. 2 bis. Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente [5]
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19, come previsto dall'articolo 9-quater del
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
1. Al
«Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.».
Art. 3 bis. Interventi connessi con l'emergenza sanitaria [6]
1. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
2. In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo, e 74, secondo periodo, dell'articolo 1 della
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Art. 4. Riorganizzazione del Ministero della salute
1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente [7].
2. All'articolo 47-quater del
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4 bis. Accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale [9]
1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 5. Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati [10].
3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.
4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonchè, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 409.648 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [12].
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al
2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonchè alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [14].
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonchè per la tutela della minoranza linguistica slovena
Art. 7. Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri [17].
Art. 8. Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia
1. All'articolo 19 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.
1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.» [18];
c) il comma 2 è abrogato.
2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca [19].
3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato «ex Ospedale militare» nonchè per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [20].
4. Al fine di consentire alla «Fondazione - Fundacjia Narodni Dom» la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già «Narodni Dom» di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della
4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali
Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali [22]
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
a) all'articolo 2-ter:
1) al comma 1, le parole: «esclusivamente» e: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono aggiunte le seguenti: «o da atti amministrativi generali»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del
3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;
4) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione»;
b) all'articolo 2-sexies:
1) al comma 1, le parole: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono inserite le seguenti: «o da atti amministrativi generali»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
c) l'articolo 2-quinquiesdecies è abrogato;
d) all'articolo 58:
1) al comma 1, dopo le parole: «o regolamento» sono inserite le seguenti: «o previste da atti amministrativi generali»;
2) al comma 2, le parole: «ad espresse» sono sostituite dalla seguente: «a» e dopo le parole: «di legge» sono inserite le seguenti: «o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,»;
e) all'articolo 132, comma 5, le parole: «secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento di carattere generale»;
f) all'articolo 137, comma 2, lettera a), le parole: «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;
g) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
«Art. 144 bis. (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.
2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.
4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.
5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.
6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.
7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita»;
h) all'articolo 153, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «Al presidente» sono inserite le seguenti: «e ai componenti» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali»;
i) all'articolo 154, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonchè nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sottoordinate.
5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari»;
l) all'articolo 156:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità»;
2) al comma 3, lettera d), le parole: «l'80 per cento del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento»;
3) al comma 4, le parole: «venti unità» sono sostituite dalle seguenti: «trenta unità»;
4) al comma 5, le parole: «venti unità» sono sostituite dalle seguenti: «trenta unità»;
m) all'articolo 166:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «2-quinquiesdecies» è soppressa;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del
3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione»;
n) all'articolo 167, comma 2, le parole: «ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;
o) all'articolo 170, comma 1, le parole: «essendovi tenuto, non osserva» sono sostituite dalle seguenti: «non osservando», dopo le parole: «
2. All'articolo 22 del
3. Al
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono inserite le seguenti: «o su atti amministrativi generali»;
2) al comma 2, le parole: «del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
b) all'articolo 45, comma 1, le parole: «essendovi tenuto, non osserva» sono sostituite dalle seguenti: «non osservando», dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «arreca un concreto nocumento a uno o più interessati» e dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,».
4. All'articolo 7 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del codice di cui al
b) al comma 2, le parole: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili».
5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui al
6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis, comma 6, del codice di cui al
7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al
8. Alla
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «nonchè, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»;
b) all'articolo 1, comma 5, le parole: «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: «o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche» sono inserite le seguenti: «con o senza l'intervento di un operatore umano»;
d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività di call center» sono inserite le seguenti: «, per chiamate con o senza operatore,».
9. In considerazione di quanto disposto dal
10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 9 e che sono conformi alla normativa vigente.
11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al
12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al
13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e l), è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per l'anno 2022, euro 11.140.661 per l'anno 2023, euro 11.458.255 per l'anno 2024, euro 11.785.121 per l'anno 2025, euro 12.121.527 per l'anno 2026, euro 12.467.754 per l'anno 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
Art. 9 bis. Clausola di salvaguardia [24]
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare e semplificare la riorganizzazione del Ministero della salute, anche al fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare temporaneamente l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in relazione alle operazioni di controllo e verifica particolarmente intense e complesse previste per i prossimi mesi, nonchè di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2021;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni di carattere economico per far fronte alle esigenze di accoglienza derivanti dalla situazione politica determinatasi in Afghanistan, ancora in corso di evoluzione, nonchè per tutelare la minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e di tutela delle vittime di revenge porn;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della cultura, dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche
1. Al
a) all'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonchè delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";
b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonchè attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,";
c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".
2. All'articolo 4 del
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura
1. All'articolo 5-bis del
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.
Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato
1. Al
"Art. 9 octies. (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.".
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
Art. 4. Riorganizzazione del Ministero della salute
1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 47-quater del
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.
3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.
4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonchè, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al
2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonchè alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonchè la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonché per la tutela della minoranza linguistica slovena
Art. 7. Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.
Art. 8. Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia
1. All'articolo 19 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.
1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";
c) il comma 2 è abrogato.
2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali
Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Al
a) All'articolo 2-ter:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del
2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis";
b) l'articolo 2-quinquesdecies è abrogato;
c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;
e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
"Art. 144 bis. (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del
2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.";
f) all'articolo 166 comma 1, primo periodo, le parole "2-quinquiesdecies" sono soppresse;
g) all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;
2. All'articolo 22 del
3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 5 quater del
[16] Comma inserito dall'art. 5 quater del
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 567, della
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Articolo sostituito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dall'art. 8 ter del
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.