Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.5 beni ed attività culturali |
Data: | 19/05/2021 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 13/2012) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 5 del r.r. 13/2012) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 6 del r.r. 13/2012) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 8 del r.r. 13/2012) |
Art. 5. (Norma transitoria) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 5.5.79 - R.R. 19 maggio 2021, n. 4. [1]
Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13 "Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche)".
(B.U. 26 maggio 2021, n. 33)
Art. 1. (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del
Art. 2. (Modificazione all'articolo 5 del
1. L'articolo 5 del
" Art. 5 (Gestione del Calendario annuale)
1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 2 comunicano, al Servizio regionale competente, i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate.
2. Il Servizio regionale competente stabilisce, con cadenza annuale, il termine entro cui i programmi degli eventi devono essere presentati e le relative modalità di realizzazione.
3. Il Servizio regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi degli eventi, compila il Calendario annuale delle manifestazioni storiche. ".
Art. 3. (Modificazione all'articolo 6 del
1. L'articolo 6 del
" Art. 6 (Domande di contributo)
1. Al fine dello svolgimento delle manifestazioni storiche di cui all'articolo 2 della
2. Il Servizio competente, con proprio atto, stabilisce, con cadenza annuale, la data di scadenza della presentazione delle domande ed il modello per la presentazione delle domande stesse.
3. Le domande pervenute oltre la data di scadenza e che non rispettano le disposizioni di cui al presente articolo sono considerate inammissibili. ".
Art. 4. (Modificazione all'articolo 8 del
1. L'articolo 8 del
" Art. 8 (Assegnazione ed erogazione dei contributi)
1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, secondo la valutazione di cui all'articolo 7 tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
2. La liquidazione del contributo è effettuata dal Servizio regionale competente, previa acquisizione della Relazione sulla manifestazione svolta e la rendicontazione delle spese sostenute, resa su apposita modulistica predisposta dallo stesso Servizio. ".
Art. 5. (Norma transitoria)
1. Per l'anno 2021, le domande di iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 2 devono essere presentate contestualmente alla presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6 .
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogato dall'art. 16 della