§ 5.5.75 - R.R. 24 agosto 2012, n. 13.
Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:24/08/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Iscrizione nell’Elenco)
Art. 3.  (Gestione dell’Elenco)
Art. 4.  (Richiesta di iscrizione nell’Elenco)
Art. 5.  (Gestione del Calendario annuale)
Art. 6.  (Domande di contributo)
Art. 7.  (Valutazione delle domande di contributo)
Art. 8.  (Assegnazione ed erogazione dei contributi)
Art. 9.  (Revoca dei contributi)
Art. 10.  (Responsabile del procedimento)
Art. 11.  (Promozione del Calendario annuale)
Art. 12.  (Norma transitoria e finale)


§ 5.5.75 - R.R. 24 agosto 2012, n. 13. [1]

Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche).

(B.U. 29 agosto 2012, n. 38)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) stabilisce:

a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione e per l’aggiornamento annuale dell’Elenco delle manifestazioni storiche dell’Umbria di cui all’articolo 4 della l.r. 16/2009, di seguito denominato Elenco;

b) le modalità per l’inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell’Umbria di cui all’articolo 5 della l.r. 16/2009, di seguito denominato Calendario annuale;

c) i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi finanziari di cui all’articolo 9 della l.r. 16/2009.

2. Alla gestione dell’Elenco e del Calendario annuale provvede il Servizio regionale competente in materia di spettacolo e attività culturali.

 

     Art. 2. (Iscrizione nell’Elenco)

1. Possono essere iscritte nell’Elenco le manifestazioni storiche che possiedono i seguenti requisiti:

a) rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicità storica, mediante forme di

espressione artistica oppure manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi caratteristici dell’immagine e dell’identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso;

b) manifestazioni organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, come previsto dall’articolo 4, comma 3 della l.r. 16/2009.

 

     Art. 3. (Gestione dell’Elenco)

1. Il Servizio regionale competente provvede alla gestione dell’Elenco e all’inserimento nel Calendario annuale delle manifestazioni contenute nell’Elenco stesso.

2. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche di cui al presente regolamento comunicano al Servizio regionale competente ogni variazione organizzativa avvenuta dal momento dell’iscrizione nell’Elenco stesso. La mancata comunicazione può comportare la cancellazione dall’Elenco.

 

     Art. 4. (Richiesta di iscrizione nell’Elenco)

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 del presente regolamento, non ancora inseriti nell’Elenco, avanzano richiesta di iscrizione nello stesso entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando l’apposito modulo con i relativi allegati, predisposto dal Servizio regionale competente.

2. [Abrogato].

3. Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. Il Servizio regionale competente durante la fase istruttoria acquisisce il parere del Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell’Umbria ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 16/2009.

 

     Art. 5. (Gestione del Calendario annuale)

1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 2 comunicano, al Servizio regionale competente, i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate.

2. Il Servizio regionale competente stabilisce, con cadenza annuale, il termine entro cui i programmi degli eventi devono essere presentati e le relative modalità di realizzazione.

3. Il Servizio regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi degli eventi, compila il Calendario annuale delle manifestazioni storiche.

 

     Art. 6. (Domande di contributo)

1. Al fine dello svolgimento delle manifestazioni storiche di cui all'articolo 2 della l.r. 16/2009, gli enti locali e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 possono ricevere contributi regionali con i finanziamenti di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 16/2009, previa presentazione di apposita domanda.

2. Il Servizio competente, con proprio atto, stabilisce, con cadenza annuale, la data di scadenza della presentazione delle domande ed il modello per la presentazione delle domande stesse.

3. Le domande pervenute oltre la data di scadenza e che non rispettano le disposizioni di cui al presente articolo sono considerate inammissibili.

 

     Art. 7. (Valutazione delle domande di contributo)

1. Il Servizio regionale competente valuta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6 della l.r. 16/2009, le domande dichiarate ammissibili, attribuendo loro un punteggio che varia da un minimo di 0/50 a un massimo di 50/50.

2. I criteri di valutazione sono i seguenti:

a) rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione storica (da 0 a 10 punti);

b) rilevanza storico-culturale della manifestazione ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica, anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell’arco di tutto l’anno (da 0 a 10 punti);

c) coinvolgimento dei centri storici quale sede degli eventi (da 0 a 10 punti);

d) valorizzazione delle produzioni tradizionali e tipiche legate alla comunità locale di riferimento (da 0 a 10 punti);

e) valorizzazione dell’elemento storico rievocativo (da 0 a 10 punti).

 

     Art. 8. (Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, secondo la valutazione di cui all'articolo 7 tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

2. La liquidazione del contributo è effettuata dal Servizio regionale competente, previa acquisizione della Relazione sulla manifestazione svolta e la rendicontazione delle spese sostenute, resa su apposita modulistica predisposta dallo stesso Servizio.

 

     Art. 9. (Revoca dei contributi)

1. Il Servizio regionale competente dispone la revoca totale o parziale del contributo assegnato e la restituzione dello stesso qualora i soggetti beneficiari non rispettino le disposizioni della l.r. 16/2009 o del presente regolamento o nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate.

 

     Art. 10. (Responsabile del procedimento)

1. Il titolare del procedimento di iscrizione nell’Elenco e di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento è il dirigente del Servizio regionale competente.

 

     Art. 11. (Promozione del Calendario annuale)

1. Il Servizio regionale competente assicura la più ampia diffusione del Calendario annuale, anche attraverso la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale della Regione Umbria.

 

     Art. 12. (Norma transitoria e finale)

1. Per l’anno in corso, le domande di iscrizione nell’Elenco e di concessione dei contributi, di cui all’articolo 6 del presente regolamento, dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2012 al Servizio Turismo, utilizzando il disciplinare approvato con D.G.R. n. 1032 del 19/09/2011.


[1] Abrogato dall'art. 16 della L.R. 31 luglio 2024, n. 11. Testo aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 19 maggio 2021, n. 4.