Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 16/04/2021 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche. Inserimento dell' articolo 20 decies nella l.r. 25/1998 |
Art. 2. Disposizione transitoria concernente le modalità di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies. Inserimento dell' articolo 32 quater nella l.r. 25/1998 |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 5.4.303 - L.R. 16 aprile 2021, n. 14.
Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998.
(B.U. 23 aprile 2021, n. 42)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
Vista la legge. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”),
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La necessità di adeguare la normativa regionale al
2. L’articolo 198, comma 2 bis, del
3. L’articolo 238, comma 10, del
4. Ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del
5. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario stabilire le modalità attraverso le quali il comune e il soggetto affidatario del servizio possono venire a conoscenza delle scelte effettuate dall’utenza non domestica per la gestione dei rifiuti;
6. È necessario disciplinare la modalità e i contenuti della comunicazione da parte dell'utenza non domestica al comune e al gestore del servizio pubblico, ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell’articolo 198, comma 2 bis, e dell’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del
7. Tenuto conto che le disposizioni statali riferite alle utenze non domestiche sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, si rende necessario stabilire l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni contenute nella presente legge regionale, per le comunicazioni che devono essere effettuate ai fini delle raccolte differenziate dei rifiuti che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 198 e 238 del
Approva la presente legge
Art. 1. Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche. Inserimento dell' articolo 20 decies nella
1. Dopo l’articolo 20 novies nel titolo IV della
“Art. 20 decies. Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche
1. Nel rispetto dell’articolo 198 del
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegato l’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d.lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del
4. Al fine di poter conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del
5. Con cadenza annuale, il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all’articolo 30, comma 2.”.
Art. 2. Disposizione transitoria concernente le modalità di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies. Inserimento dell' articolo 32 quater nella
1. Dopo l’articolo 32 ter della
“Art. 32 quater. Disposizione transitoria concernente le modalità di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies
1. Con riferimento all’anno 2021, la comunicazione di cui all’articolo 20 decies, comma 1, è effettuata entro il termine di cui all’articolo 30, comma 5, del
2. Le comunicazioni effettuate oltre la data di cui al comma 1 producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2022.
3. Sono fatte salve le istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente articolo.”.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.