Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 10/05/2021 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del regolamento |
Art. 2. Natura giuridica, organi e sede dell’ATC |
Art. 3. Caratteristiche |
Art. 4. Comitato di Gestione |
Art. 5. Compiti del Comitato di Gestione |
Art. 6. Criteri di ammissione all’esercizio venatorio |
Art. 7. Mobilità esercizio venatorio alla fauna migratoria |
Art. 8. Contributo di partecipazione |
Art. 9. L’Assemblea |
Art. 10. Collegio di Sindaci Revisori dei Conti |
Art. 11. Vigilanza venatoria |
Art. 12. Dotazione e gestione finanziaria |
Art. 13. Sanzioni |
Art. 14. Centrale unica di committenza |
Art. 15. Norme transitorie e finali |
§ V.5.R/82 - R.R. 10 maggio 2021, n. 5.
Ambiti Territoriali di Caccia - ATC
(B.U. 10 maggio 2021, n. 64 supplemento)
Art. 1. Oggetto del regolamento
1) Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 11 della
a) le modalità di costituzione del Comitato di Gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;
c) le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori residenti negli altri ATC pugliesi; d) le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali; e) l’osservanza delle vigenti normative in materia e del calendario venatorio regionale.
Art. 2. Natura giuridica, organi e sede dell’ATC
1) Ai sensi dell’articolo 11 comma 2 della
2) Gli ATC sono individuati dalla Regione Puglia con il Piano Faunistico Venatorio e la loro organizzazione e funzionamento è regolata dallo Statuto adottato in conformità ad apposite “linee guida” regionali. Lo Statuto, redatto dal Comitato di Gestione ed approvato dall’Assemblea, è sottoposto al controllo e alla presa d’atto da parte della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria: esso disciplina, tra l’altro, le modalità di elezione del Presidente, le modalità di convocazione e di svolgimento dell’Assemblea dei cacciatori iscritti, le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, le procedure di rinnovo degli organi e quelle per la sostituzione o la revoca dei componenti, nonché le ipotesi di incompatibilità e di decadenza.
3) Sono organi dell’Ambito Territoriale di Caccia:
a) il Presidente; b) il Comitato di Gestione (C.d.G.);
c) l’Assemblea dei cacciatori iscritti, dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute (art. 13
4) Il Comitato di Gestione, al fine di evitare disagi agli utenti, elegge la propria sede preferibilmente presso gli uffici periferici della Regione Puglia ove ricade l’ATC oppure in un Comune che occupa una posizione centrale rispetto al territorio ATC o, in alternativa, presso gli uffici della Provincia/Città Metropolitana di Bari. In caso di mancata individuazione di una sede legale essa è istituita, ad ogni effetto di legge, presso gli uffici regionali periferici in cui ricade l’ATC utilizzando, all’uopo, le segreterie esistenti.
5) E’ fatto obbligo a ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione pubblica.
Art. 3. Caratteristiche
1) Gli ATC individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 7 comma 7 L.R. devono essere possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Gli ATC possono interessare territori amministrativi di province diverse.
2) Nel caso in cui detti confini naturali non siano visibili, la delimitazione degli ATC dovrà essere eventualmente segnalata da tabelle poste a cura della Regione Puglia con scritte rosse su fondo bianco (articolo 17 L.R.).
3) Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati, da sottoporre alla Regione per la preventiva approvazione.
Art. 4. Comitato di Gestione
1) Il Comitato di Gestione ha durata quinquennale, analogamente al Piano Faunistico Venatorio regionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Esso elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Direttore Tecnico. Il C.d.G. è composto da dieci membri nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati, così ripartiti:
a) tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC. La rappresentatività è data dalla media ponderata tra i relativi dati INPS, Camera di Commercio e fascicoli aziendali di ogni organizzazione. Ciascuna delle organizzazioni designa a livello regionale un rappresentante fra i proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti nei comuni compresi nell’ATC;
b) tre membri designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale, (articolo 8 L.R.), ove presenti in forma organizzata sul territorio dell’ATC. Ciascuna delle associazioni, a livello regionale, designa un rappresentante iscritto alla stessa nonché al relativo ATC;
c) due membri designati, a livello regionale, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della
2) Nel caso in cui le Associazioni/Organizzazioni di cui alle lettere a), b, e c) siano superiori al numero previsto, i posti saranno assegnati a quelle più rappresentative e, comunque, organizzate sul territorio dell’ATC, nel numero di un posto per ciascuna.
3) Nel caso di controversie concernenti il numero dei rappresentanti delle associazioni/organizzazioni di cui alle lettere a), b, e c) del comma 1, provvede alle designazioni la struttura regionale competente in materia, sentito il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (articolo 5 L.R.).
4) I componenti il Comitato di Gestione di cui alle lettere a), b, c) e d) del comma 1 devono essere residenti in uno dei Comuni ricadenti nell’ATC, essere esperti in materia faunistico-venatoria e non trovarsi in situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi reale o potenziale con l’incarico da svolgere.
5) Il Comitato di Gestione è nominato dalla Regione entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’ultima designazione che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta formulata da parte degli uffici regionali, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al
6) Il Comitato di Gestione può essere costituito con la nomina di almeno sei componenti in rappresentanza di minimo tre categorie di cui al comma 1. In caso di mancata nomina della maggioranza dei componenti, la Regione nomina un Commissario Straordinario con gli stessi poteri del C.d.G.. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte delle associazioni o degli organismi che hanno provveduto alla designazione. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo.
7) Allo scadere del quinquennio dalla nomina, il C.d.G. assicura la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Comitato. Nel periodo di prorogatio il C.d.G. non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
8) I componenti del C.d.G. decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;
b) assenza ad oltre un terzo delle riunioni nell’arco dei dodici mesi; c) condanna per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria; d) venir meno dell’iscrizione all’Associazione che li ha designati; e) ricorrenza di una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto dell’ATC e dal
9) Le riunioni del C.d.G. sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati e non decaduti. Le decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10) Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, che predispone il relativo ordine del giorno. Le riunioni possono essere, altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti il C.d.G.
11) Le riunioni del C.d.G. sono segrete, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti presenti.
12) Nel caso in cui il C.d.G. non sia in grado di funzionare, o si renda responsabile di inadempienze, violazioni di legge o irregolarità nello svolgimento delle sue funzioni, ovvero qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione il Presidente della Regione procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del C.d.G.. Con il provvedimento di scioglimento viene nominato un Commissario straordinario scelto fra i dirigenti o le posizioni organizzative delle strutture regionali o provinciali competenti. Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario riferisce al Presidente della Regione onde consentire l’avvio delle procedure per la nomina del nuovo C.d.G..
13) La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito salvo l’eventuale rimborso spese chilometriche nella misura prevista dalla vigente normativa in materia. In nessun caso è possibile attribuire rimborsi forfettari. I rimborsi sono rendicontati mediante documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa. I rimborsi per eventuali spese per l’espletamento di missioni sono ammissibili purché siano state preventivamente autorizzate e siano riferite ad attività effettuate per conto del C.d.G. attenendosi puntualmente al mandato dell’incarico.
Art. 5. Compiti del Comitato di Gestione
1) Il Comitato di Gestione nel rispetto delle vigenti normative, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistico-venatoria regionale e sulla base del fondo di dotazione finanziaria di cui all’articolo 12, nonché delle direttive regionali in materia:
a) predispone lo Statuto dell’Ambito Territoriale di Caccia da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione e, successivamente, lo trasmette alla Regione per il controllo e la presa d’atto;
b) predispone il programma quinquennale di intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre all’Assemblea dei Soci, per l’acquisizione del relativo parere e, successivamente, lo trasmette alla Regione per il controllo e la presa d’atto;
c) predispone annualmente, entro il mese di luglio della ciascuna stagione venatoria, il programma di intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre all’Assemblea dei Soci, da tenersi entro il mese di settembre, per l’acquisizione del relativo parere e, successivamente, da inviare alla Regione per il controllo e la presa d’atto. Detto programma di intervento deve essere redatto sulla base di quello quinquennale;
d) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica nonché gli interventi volti a migliorare gli habitat;
e) provvede all’attività di ripopolamento e reintroduzione sulla base delle indicazioni riportate nel Piano Faunistico Venatorio regionale ed eventuali apposite direttive regionali; inoltre, provvede a creare strutture di ambientamento per la fauna selvatica stanziale. Per la realizzazione dei predetti interventi redige un bando che, prima della pubblicazione nelle forme di legge, è trasmesso per il controllo di legittimità e il conseguente nulla-osta alla struttura regionale competente che, all’uopo, può apportarvi modifiche ed integrazioni. Il nulla-osta deve essere rilasciato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione, trascorsi i quali, senza relativo riscontro, si intende acquisito. Gli interventi sono soggetti a collaudo dei tecnici degli Uffici territoriali della Regione Puglia competenti per territorio;
f) su mandato della Regione Puglia provvede alla gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione e centri pubblici di allevamento di fauna selvatica allo stato naturale presenti nell’ATC in base a specifici piani di gestione preventivamente approvati dalla struttura regionale competente;
g) entro il mese di febbraio approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso e li trasmette alla Regione per il controllo e la presa d’atto entro e non oltre trenta giorni dall’approvazione, unitamente alle relative relazioni tecnico-finanziarie del Collegio dei Revisori dei Conti e ai programmi di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). I predetti termini sono perentori e in caso di inottemperanza la Regione nomina un Commissario ad acta entro venti giorni dalla scadenza dei termini stabiliti. Il Comitato di Gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il bilancio deve essere previsto in pareggio. Nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti un disavanzoper sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell’esercizio, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo deve prevederne l’integrale ripianamento, fermo restando quanto disposto dal comma 12) del precedente articolo 4. Per i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della Regione o altri enti pubblici, i predetti documenti devono fornire specifica indicazione circa l’utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere resi disponibili a chiunque ne faccia motivata richiesta;
h) cura la definizione degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat e l’incremento della fauna selvatica, nel rigoroso rispetto dei criteri (concernenti l’an e il quantum da erogare) e delle modalità per la concessione degli incentivi predeterminati nel Piano Faunistico Venatorio regionale o dalle apposite direttive regionali pubblicate sul sito web dell’ATC, oltre che con le modalità prescritte dall’ordinamento per i provvedimenti regionali. L’elenco dei beneficiari degli incentivi, con l’indicazione dell’importo concesso, è pubblicato sul sito web dell’ATC e sulle pagine del sito istituzionale della Regione, a cura della struttura regionale competente cui l’elenco è tempestivamente trasmesso dal C.d.G.; sull’osservanza dell’obbligo di pubblicità e trasparenza vigila il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti. Tali interventi possono essere finanziati anche con i fondi rivenienti dal Programma Venatorio regionale ripartiti secondo quanto previsto dall’art. 51 comma 4 L.R. Per la realizzazione degli interventi il C.d.G. redige un bando che, prima della pubblicazione, è trasmesso per il controllo di legittimità e il conseguente nulla-osta alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria che, all’uopo, può apportarvi modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono soggetti a collaudo dei tecnici degli Uffici territoriali della Regione Puglia competenti per territorio;
i) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale, di cui si consente il prelievo venatorio, nonché dall’attività venatoria; individua i criteri per la quantificazione dei danni e corrisponde i contributi per il loro indennizzo, nei limiti dello stanziamento regionale di cui al successivo art. 12 lett. b) e nel rigoroso rispetto dei criteri (concernenti l’an e il quantum da erogare) e delle modalità per la concessione dei contributi predeterminati nel Piano Faunistico Venatorio regionale. L’elenco dei beneficiari dei contributi, con l’indicazione dell’importo dell’indennizzo concesso, è pubblicato sul sito web dell’ATC e sulle pagine del sito istituzionale della Regione, a cura della struttura regionale competente cui l’elenco è tempestivamente trasmesso dal C.d.G.; sull’osservanza dell’obbligo di pubblicità e trasparenza vigila il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti. Ad esaurimento dello stanziamento annuale, l’ATC trasmette tutta la documentazione alla Regione che procederà con gli strumenti previsti dal Programma Venatorio regionale. L’entità del contributo da corrispondere è stabilito, dopo apposito sopralluogo, dai tecnici degli uffici territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio;
j) predispone i fac-simili delle richieste di ammissione all’esercizio venatorio nell’ATC secondo quanto previsto nel presente regolamento e da eventuali apposite “linee guida” della Regione Puglia;
k) compila la graduatoria degli ammessi all’esercizio venatorio dell’ATC secondo quanto previsto dall’articolo 11 L.R.., dal Piano Faunistico Venatorio, dal Programma Venatorio regionale annuale e dagli articoli del presente regolamento; rilascia altresì le relative autorizzazioni nei termini previsti dal presente regolamento;
l) pone in essere tutte le iniziative necessarie per l’espletamento di funzioni e compiti trasferiti dalla Regione nell’ambito delle previsioni attuative della
m) segnala alla struttura regionale competente le assenze dei componenti del C.d.G. di cui all’art. 4 comma 8 lett. a) e b) per le determinazioni conseguenziali;
n) può avvalersi della consulenza tecnico/amministrativa, anche riveniente da strutture regionali, per la buona riuscita di progetti mirati previsti nel Programma quinquennale e/o annuale di intervento, preventivamente sottoposti alla presa d’atto della competente Sezione regionale;
o) provvede alla nomina e al coordinamento di eventuali gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro, in numero non superiore a tre, sono composti da massimo nove componenti ciascuno suddivisi paritariamente tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti residenti nell’ATC che svolgono le relative attività in forma volontaria e a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso spese chilometriche nella misura prevista dalla vigente normativa in materia;
p) predispone appropriati piani di vigilanza d’intesa con la competente Sezione Vigilanza ambientale regionale anche servendosi di agenti venatori volontari, nel rispetto delle normative in materia;
q) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e I contratti inerenti alle attività sociali.
2) Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l’Ambito stesso connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate.
Art. 6. Criteri di ammissione all’esercizio venatorio
1) Ogni cacciatore, per accedere all’esercizio venatorio nell’ATC, deve presentare al C.d.G. apposita richiesta di ammissione nel periodo 15 febbraio – 31 marzo di ogni anno.
2) La richiesta è inviata, secondo i modi e nei termini previsti dallo Statuto, con Raccomandata AR o PEC o attraverso apposito sito internet. Tutti gli ATC pubblicano il fac-simile della richiesta e la relativa nota informativa entro il 20 gennaio di ogni anno sul proprio sito web istituzionale, fatte salve diverse disposizioni regionali.
3) I cacciatori residenti nell’ATC presentano la richiesta di ammissione solo nel primo anno in cui si costituisce l’Ambito Territoriale di Caccia ovvero nel primo anno in cui si intende esercitare l’attività venatoria dopo la costituzione dell’ATC. Sarà cura di ciascun cacciatore comunicare all’ATC ogni variazione di residenza e il nuovo numero del porto d’armi in caso di rinnovo.
4) L’esercizio venatorio negli ATC è consentito, oltre che ai cacciatori residenti, anche a quelli residenti negli altri ATC della Regione nonché ai non residenti nella Regione (extraregionali).
5) L’autorizzazione dell’ATC ha validità unicamente nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata.
6) Per quanto attiene l’accesso dei cacciatori negli ATC, all’entrata in vigore del presente regolamento, i C.d.G. si dotano e utilizzano un “sistema di gestione informatizzata” delle iscrizioni/richieste/ammissioni ATC tenendo presente, ai sensi delle vigenti normative, quanto stabilito dal presente articolo e dal successivo articolo 7.
7) Il C.d.G. provvede, sulla base del numero dei cacciatori ammissibili nell’ATC previsto dal Piano Faunistico Venatorio regionale, nel rispetto della densità venatoria definita dal competente Ministero e di quanto previsto dall’articolo 11, comma 5 della L.R.. nonché della suddivisione dei posti assegnabili, così come riportati nel Programma Venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni all’esercizio dell’attività venatoria per ogni stagione, garantendo il seguente ordine di priorità:
a) Cacciatori residenti in Regione:
a1) ai cacciatori residenti nei Comuni dell’ATC, ai quali l’autorizzazione spetta di diritto senza alcuna richiesta salvo quanto previsto dal punto 3) del presente articolo;
a2) ai cacciatori proprietari di terreni agricoli ricadenti nell’ATC, previa richiesta documentata;
a3) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti con l’ATC, previa richiesta; a4) ai cacciatori residenti nei comuni della Regione non confinanti con l’ATC, previa richiesta.
b) Cacciatori non residenti in Regione (extraregionali):
b1) ai cacciatori nativi nell’ATC ed emigrati;
b2) ai cacciatori non residenti che svolgono accertata attività lavorativa o di servizio nel territorio regionale;
b3) ai cacciatori proprietari e conduttori di terreni agricoli non inferiori a 1 Ha coltivato o 10 HA a pascolo ricadenti nell’ATC;
b4) ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni confinanti con le quali esistono rapporti di reciprocità;
b5) ai cacciatori residenti in altre Regioni;
b6) ai cacciatori di altri Stati nel rispetto delle vigenti normative.
8) La compilazione delle graduatorie degli ammessi, residenti in altri ATC pugliesi ed extraregionali, è fissata al 30 giugno di ogni stagione venatoria, sempre che entro il suddetto termine sia stato pubblicato il Programma Venatorio regionale annuale. In caso contrario, il termine è prorogato al decimo giorno successivo alla pubblicazione del Programma. Le graduatorie dei cacciatori residenti negli altri ATC e di quelli extraregionali devono prevedere, ove vi sia la possibilità e necessità, il relativo scorrimento e sono pubblicate sul sito web dell’ATC e sulle pagine del sito istituzionale della Regione.
9) Oltre alle autorizzazioni spettanti di diritto ai cacciatori residenti nell’ATC, il C.d.G. nella formulazione delle graduatorie citate al punto comma 8), ove vi sia disponibilità di posti, tiene conto, prioritariamente ed obbligatoriamente, delle seguenti ulteriori condizioni:
- massimo 15 per cento dei posti non assegnati ai cacciatori residenti da riservare e destinare a quanto previsto dal successivo art. 7 e, comunque, nei termini riportati nel Programma Venatorio regionale annuale;
- massimo 5 per cento dei posti non assegnati ai cacciatori residenti da riservare e destinare ai cacciatori extraregionali. La restante quota di posti non assegnati ai cacciatori residenti nell’ATC tiene conto delle priorità di cui al precedente comma 7). In caso di di richieste superiori al numero di posti disponibili, il C.d.G. procede con sorteggio pubblico.
10) Il C.d.G. rilascia, nei limiti delle disponibilità rivenienti da permessi annuali non utilizzati, permessi giornalieri secondo apposite direttive regionali emanate dalla competente struttura regionale. Gli eventuali permessi giornalieri rilasciati agli extraregionali devono riguardare unicamente il prelievo di fauna migratoria, per un massimo di cinque giornate mensili a cacciatore, utilizzabili nel periodo previsto dal vigente Calendario venatorio regionale.
11) Il C.d.G. può ammettere nel rispettivo territorio, con deliberazione motivata e previo nulla-osta della Regione, un numero di cacciatori regionali superiore alla densità sancita ai sensi dell’art. 14 comma 3
12) Il C.d.G. per i cacciatori autorizzati non residenti nell’ATC rilascia apposita autorizzazione. Nel caso di cacciatori extraregionali le autorizzazioni, annuali ed eventualmente giornaliere, devono essere riconsegnate obbligatoriamente all’ATC, a pena di esclusione dalle graduatorie della successiva annata, per definire i capi di fauna migratoria prelevati (carnieri) appositamente riportati sulle stesse.
13) Le graduatorie di cui al comma 8) sono esposte per giorni quindici consecutivi all’albo e sul sito web istituzionale dell’ATC.
14) Il rimborso della quota di partecipazione versata dal cacciatore che non intende più effettuare l’attività venatoria nell’ATC autorizzato è effettuato dal C.d.G. previa apposita istanza di rimborso a mezzo pec da inviarsi prima dell’inizio della stagione venatoria e con la riconsegna dell’autorizzazione, ove già ritirata.
Art. 7. Mobilità esercizio venatorio alla fauna migratoria
1) Nell’ambito del “Sistema regionale di gestione informatizzata ATC” ogni Ambito Territoriale di Caccia prevede, sui posti residuali non assegnati ai cacciatori residenti, una percentuale massima del 15 per cento di posti da destinare all’attività venatoria gratuita in mobilità alla selvaggina migratoria per i cacciatori pugliesi, nei termini riportati nel Programma Venatorio regionale annuale.
2) A partire dal 10 ottobre di ogni stagione venatoria i cacciatori residenti in Puglia possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di venti giornate totali in Ambiti Territoriali di Caccia pugliesi diversi da quelli a cui risultino iscritti, previa autorizzazione rilasciata dall’ATC per il tramite del sistema informativo di cui al comma precedente, con un massimo di dieci giornate in uno stesso ATC.
3) Il sistema informativo regionale ATC autorizza l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori non superiore alla percentuale e termini di cui al presente articolo e, comunque, nell’ambito e rispetto della densità venatoria riveniente dalla vigente normativa così come riportata, tra l’altro, nel Programma venatorio regionale annuale.
4) La competente struttura regionale, d’intesa con gli ATC pugliesi, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione ed eventuali modalità e regole di esercizio di mobilità venatoria gratuita nel territorio regionale, fermo restando che il numero o codice della autorizzazione dell’Ambito di cui al comma 3) deve essere debitamente riportata sul tesserino venatorio regionale, in un’apposita sezione.
5) Agli oneri per la realizzazione del “Sistema regionale di gestione informatizzata ATC” provvedono gli ATC con propri fondi.
Art. 8. Contributo di partecipazione
1) Il contributo di partecipazione all’ATC è previsto dall’articolo 7, comma 16, lettera d) e dall’articolo 11, comma 5, della
2) I termini per il versamento del contributo è del 31 luglio per i cacciatori regionali e del 31 agosto per gli extraregionali, salvo proroghe disposte con apposito atto dalla competente struttura regionale. Detto termine è prorogato di giorni 30 in caso di scorrimento delle graduatorie riguardanti i cacciatori extraprovinciali ed extraregionali. L’eventuale rilascio dei permessi giornalieri è disciplinato da apposito provvedimento della struttura regionale competente.
3) Per i cacciatori residenti nell’ATC deve essere garantito il rilascio dell’autorizzazione dell’Ambito di residenza e, pertanto, i termini del versamento del contributo non sono vincolanti. Per i cacciatori neofiti (1° rilascio) deve essere garantito il rilascio dell’autorizzazione dell’ATC di residenza e, pertanto, i termini di presentazione della richiesta di ammissione e di versamento contributo non sono vincolanti.
Art. 9. L’Assemblea
1) L’Assemblea è l’organo formato dai cacciatori iscritti all’ATC, dai proprietari e dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della
2) L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Comitato di Gestione o, in sua assenza, dal Vicepresidente almeno una volta all’anno. Può essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario straordinario unico di cui all’articolo 15 comma 6. L’Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dell’ATC.
3) L’Assemblea approva lo Statuto dell’ATC, le sue modifiche e integrazioni nonchè il programma quinquennale e annuale di intervento sul territorio destinato a caccia programmata. 4) Le modalità di convocazione e i compiti dell’Assemblea sono disciplinati dallo Statuto in conformità alle “linee guida” regionali.
Art. 10. Collegio di Sindaci Revisori dei Conti
1) La Regione Puglia con decreto del Presidente della Giunta nomina il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti (di seguito “Collegio”) scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali e/o contabili e che abbiano presentato apposita istanza alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, previa verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico. Il Revisore deve dichiarare ai sensi dell’art. 76
2) II Collegio esercita compiti di controllo della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell’ATC, in particolare:
a) redige la relazione del bilancio preventivo;
b) redige la relazione del bilancio successive (rendiconto finanziario);
c) esprime parere obbligatorio sulle variazioni di spesa;
d) controlla l’attività ed I movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi;
e) vigila sulla osservanza dei canoni di pubblicità e trasparenza in sede di concessione di vantaggi economici (contributi, incentivi, indennizzi) in favore di soggetti terzi.
3) I componenti del Collegio hanno diritto di assistere alle adunanze del C.d.G. e dell’Assemblea dei Soci e possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell’ATC ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Collegio redige I verbali delle proprie attività. Ove accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell’ATC e violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza, ne da immediata comunicazione al C.d.G.; persistendo le irregolarità o le violazioni informa sollecitamente la struttura regionale competente.
4) I compensi e gli eventuali rimborsi delle spese dovuti ai Revisori sono a carico della Regione con i fondi rivenienti dal Programma Venatorio annuale. Essi sono determinati con deliberazione della Giunta Regionale e sono resi pubblici ai sensi di legge.
Art. 11. Vigilanza venatoria
1) La vigilanza venatoria dell’ATC è svolta, oltre che dagli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tali funzioni, dagli agenti di cui al comma 3 dell’articolo 41 della
2) L’attività di vigilanza nell’ATC è coordinata dalla competente struttura regionale.
3) Il C.d.G. può stipulare apposite convenzioni con le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste per l’utilizzo delle loro guardie volontarie per specifici progetti di controllo delle attività in materia faunisticovenatoria. Detti progetti sono trasmessi alla competente Sezione regionale per il preventivo nulla-osta.
Art. 12. Dotazione e gestione finanziaria
1) Il fondo di dotazione finanziaria per le attività dell’Ambito Territoriale di Caccia è composto da:
a) quote associative annuali di cui all’art. 8, ossia i versamenti effettuati dai cacciatori per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ATC;
b) contributi stanziati dalla Regione con il Programma Venatorio regionale;
c) contributi stanziati dalla Regione per progetti finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi della pianificazione faunistica territoriale giusto trasferimento di funzioni e compiti ai sensi della
d) eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;
e) altre entrate;
f) eventuali residui attivi dell’esercizio finanziario precedente.
2) Per il finanziamento del programma annuale di interventi e delle spese di gestione, il C.d.G. ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai fondi accertati di cui al comma 1.
3) Per quanto attiene i contributi regionali di cui al punto c) del comma 1), essi sono vincolati per gli obiettivi oggetto del trasferimento. Detti contributi, unitamente a quelli del punto b) del comma 1), devono essere obbligatoriamente rendicontati alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria.
4) L’esercizio sociale e finanziario dell’ATC ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (anno solare).
5) Nel bilancio preventivo di spesa, deliberato nelle forme e termini di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera g), deve essere prevista quale quota parte dell’intera entrata:
a) una percentuale compresa tra il 20 ed il 30 per cento dell’intera entrata per interventi sul territorio al fine di migliorare gli habitat e di favorire la presenza faunistica e precisamente:
1) coltivazione a perdere;
2) ripristino zone umide;
3) messa a dimora e ripristino di siepi, cespugli o altre piante autoctone di rilevanza faunistica (sorbo, lentisco, ecc.);
4) fonti di abbeveraggio;
5) miglioramento dell’habitat di aree non inferiori ad 1 Ha;
6) contributi per progetti di attività di controllo ottenuti dalle guardie volontarie (art. 10 comma 3);
b) una percentuale compresa tra il 10 ed il 20 per cento da destinare come contributi da erogare in conto danni causati alle attività e produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile e attività venatoria;
c) una percentuale compresa tra il 20 ed il 30 per cento per l’acquisto di fauna selvatica per ripopolamento e strutture di ambientamento della fauna selvatica stanziale oltre alla relativa quota stanziata dalla Regione con il Programma Venatorio annuale;
d) una percentuale compresa tra il 10 ed il 15 per cento per specifiche attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
e) una percentuale compresa tra il 20 ed il 35 per cento per spese di gestione.
6) E’ data facoltà al C.d.G., previo parere favorevole del Collegio, apportare con deliberazione motivata una variazione alle percentuali di cui al comma 5) per far fronte a spese indifferibili ed urgenti sopravvenute nonché straordinarie. La relativa deliberazione, con il parere del predetto Collegio, è trasmessa alla Regione entro 15 gg. dall’adozione per la presa d’atto, che costituisce condizione di esecutività del provvedimento. Il bilancio dell’esercizio deve chiudersi in pareggio, salvo eventuali residui attivi per le spese non sostenute e riportate nel fondo di dotazione di cui al comma 1) dell’anno successivo.
7) I componenti del C.d.G. dell’ATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate. Non sono responsabili delle predette obbligazioni i componenti assenti e quelli che in sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro la deliberazione.
8) I componenti del C.d.G., ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Direttore Tecnico, non possono instaurare con l’ATC alcun rapporto economico connesso con le proprie attività commerciali, industriali e professionali.
Art. 13. Sanzioni
1) E’ fatto divieto ai cacciatori che non siano stati autorizzati all’esercizio venatorio all’interno dell’Ambito di esercitare qualsiasi forma di caccia nell’ATC stesso.
2) Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera d) L.R..
3) I cacciatori ammessi nell’ATC non autorizzati all’abbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che abbiano abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non consentito, sono obbligati al risarcimento dei danni per ogni capo abbattuto come di seguito riportato, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia: a) € 50,00 per ogni fagiano b) € 75,00 per ogni starna c) € 100,00 per ogni pernice rossa d) € 400,00 per ogni lepre e) € 300,00 per ogni cinghiale f) € 500,00 per ogni capriolo o daino o muflone o cervo.
4) Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a coloro ai quali sia comminata la sanzione per l’uso dei richiami acustici vietati ai sensi dell’articolo 89, comma 8, L.R. il Comitato di gestione provvede al ritiro dell’autorizzazione per la stagione in corso. In caso di recidiva, è disposta l’estromissione dall’ATC per un periodo minimo di anni tre.
5) Ai fini dell’applicazione del presente articolo si fa espresso riferimento all’articolo 48 della L.R.
Art. 14. Centrale unica di committenza
1) Al fine di garantire un più elevato livello di qualità, efficienza, economicità e trasparenza, gli ATC svolgono in forma accentrata le procedure per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 (cinquemila) euro netti, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (“Attuazione delle direttive 2014/237UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).
2) Entro sessanta giorni dalla nomina dei Comitati di Gestione, ove per ricorrano i requisiti di legge per l’ottenimento della qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore, gli ATC con apposita convenzione costituiscono un ufficio con funzioni di Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 5.000,00 euro netti. Nella convenzione sono individuati l’ATC presso il quale è costituito l’ufficio, la sede, il responsabile dell’ufficio e il personale ATC da adibire allo stesso. Le spese sostenute per il funzionamento dell’ufficio sono ripartite tra gli ATC in base a criteri definiti dalla competente struttura regionale. Il responsabile dell’ufficio trasmette trimestralmente alla struttura regionale competente una relazione sull’attività svolta.
3) In alternativa, vale a dire nel caso in cui la qualifica di Centrale Unica di Committenza (con relative iscrizioni propedeutiche all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita dall’art. 33 ter del
4) Fino alla costituzione della Centrale Unica di Committenza di cui al comma 2 oppure alla stipula della convenzione di cui al comma 3 con la Centrale di Committenza regionale InnovaPuglia s.p.a e, comunque, per tutti gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro netti, ciascun ATC provvede attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da un soggetto aggregatore dell’ambito territoriale di riferimento, anche avvalendosi, ove necessario, dell’assistenza della struttura regionale competente in materia di faunistico-venatoria.
5) Quando presso i soggetti aggregatori di cui ai commi 3 e 4 non siano disponibili i contratti relativi alle forniture e servizi occorrenti o nei casi di motivata urgenza, ciascun ATC provvede allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, nel rispetto dell’art. 4 e delle altre disposizioni applicabili del
6) Gli ATC comunicano alla Centrale Unica le proprie esigenze in merito all’acquisto di fauna selvatica da ripopolamento. La Centrale, ricevute le istanze degli ATC regionali, ove necessario anche avvalendosi dell’assistenza della struttura regionale competente in materia di faunistico-venatoria, bandisce un’unica gara a livello regionale prevedendo, nel caso, lotti differenziati per ogni tipologia di selvaggina, nel rispetto dell’art. 4 e delle altre disposizioni applicabili del
7) La competente Sezione regionale svolge compiti di vigilanza e controllo sull’attività di ciascun ATC, ivi compresa quella di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 15. Norme transitorie e finali
1) In caso di scioglimento dell’ATC è nominato un Commissario liquidatore unico munito dei necessari poteri.
2) In caso di accorpamento di ATC il capitale sociale entra a far parte della nuova associazione. Nel caso in cui gli ATC vengano ridefiniti, il capitale sociale è destinato ai nuovi ATC secondo apposite direttive regionali concordate con i Presidenti dei C.d.G. uscenti.
3) Il C.d.G. degli ATC redige lo Statuto dell’Ambito entro sessanta giorni dal suo insediamento nel rispetto delle vigenti normative, del presente regolamento e delle emanande linee guida regionali.
4) La Regione, entro novanta giorni dall’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio, nomina il nuovo C.d.G. degli ATC pugliesi.
5) Gli attuali Commissari Straordinari restano in carica fino alla nomina di cui al precedente punto.
6) In caso di variazioni territoriali degli attuali ATC derivanti dall’approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, la Regione nomina, tra il personale regionale o provinciale, un Commissario straordinario unico per ciascun Ambito Territoriale di Caccia che gestisce la fase transitoria fino all’insediamento del nuovo C.d.G.. Fino alla nomina del Commissario straordinario unico restano in carica gli attuali Commissari Straordinari.
6) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dallo statuto degli ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ATC di introdurre o attuare disposizioni in contrasto con le norme sull’attività venatoria stabilite dalla legge, dal presente regolamento o dal calendario venatorio regionale.
7) Il presente regolamento abroga il