Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 19/04/2021 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l r. 25/2018 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l r. 25/2018 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l r. 25/2018 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l r. 25/2018 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della l r. 25/2018 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 9 della l r. 25/2018 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 11 della l r. 25/2018 |
§ IV.7.58 - L.R. 19 aprile 2021, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)
(B.U. 22 aprile 2021, n. 57 supplemento)
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l r. 25/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l r. 25/2018
1. All’articolo 2 della l r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “di volontariato” e “e sociale”;
b) la lettera d) del comma 1 è abrogata.
Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della l r. 25/2018
1. All’articolo 3 della l r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola: “Puglia” sono aggiunte le seguenti: “erogati per le finalità di cui all’articolo 1”;
b) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “6. Le associazioni iscritte d’ufficio all’Albo regionale ai sensi del comma 5 adeguano i requisiti posseduti alle nuove previsioni delle presenti disposizioni.
Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della l r. 25/2018
1. All’articolo 5 della l r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 le parole: “ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede” sono sostituite dalle seguenti: “avviene in conformità alla normativa statale vigente”;
b) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2 Lo statuto è conforme al modello tipo approvato dalla Giunta regionale, in osservanza delle presenti disposizioni.
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della l r. 25/2018
1. All’articolo 7 della l r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6 le parole: “richiedano in pari data” sono sostituite dalle seguenti: “che svolgono la propria attività nel medesimo Comune richiedano in pari data”
Art. 6. Modifiche all’articolo 9 della l r. 25/2018
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l r. 25/2018 le parole: “30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 11 della l r. 25/2018
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 è abrogata.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della