§ IV.7.51 - L.R. 11 giugno 2018, n. 25.
Disciplina delle associazioni Pro loco


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/06/2018
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizione e ambito d’intervento
Art. 3.  Albo regionale delle associazioni pro loco
Art. 4.  Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale
Art. 5.  Statuto delle associazioni pro loco
Art. 6.  Riconoscimento delle strutture associative delle pro loco
Art. 7.  Procedure per l’iscrizione all’Albo regionale
Art. 8.  Comitato regionale UNPLI
Art. 9.  Attività di vigilanza, controllo e verifica
Art. 10.  Cancellazione dall’Albo regionale
Art. 11.  Convenzioni e collaborazioni
Art. 12.  Bandi per contributi regionali
Art. 13.  Clausola valutativa
Art. 14.  Abrogazione


§ IV.7.51 - L.R. 11 giugno 2018, n. 25.

Disciplina delle associazioni Pro loco

(B.U. 15 giugno 2018, n. 80)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio [1].

 

     Art. 2. Definizione e ambito d’intervento

1. Le pro loco sono associazioni senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi nel rispetto delle normative vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche:

a) valorizzare le risorse turistico-culturali locali mediante iniziative dirette alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale della località, in cui è costituita l’associazione;

b) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica e culturale;

c) servizi di accoglienza, assistenza ed informazione turistica [2].

2. Le pro loco operano di norma nel territorio comunale in cui hanno sede. Nell’ambito di progetti e interventi aventi valenza sovracomunale possono operare al di fuori del territorio di competenza, di norma previo accordo con le pro loco territorialmente interessate.

3. Le pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub-comunali attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

 

     Art. 3. Albo regionale delle associazioni pro loco

1. E’ istituito presso la struttura della Giunta regionale, competente per materia, l’Albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Per ottenere l’iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata domanda alla struttura indicata al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore.

3. L’iscrizione all’Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e costituisce condizione indispensabile per:

a) fruire della denominazione “Pro loco”;

b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione Puglia erogati per le finalità di cui all’articolo 1 [3];

c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi stabiliti dalla legge;

d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all’articolo 11.

4. L’Albo regionale delle associazioni pro loco è di pubblica consultazione ed è pubblicato nel portale internet della Regione e in sede di prima formazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. Le pro loco iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 27 (Nuova disciplina relativa all’albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia abrogazione della l.r. 28 agosto 1979, n. 51), sono iscritte d’ufficio all’Albo regionale di nuova formazione.

6. Le associazioni iscritte d’ufficio all’Albo regionale ai sensi del comma 5 adeguano i requisiti posseduti alle nuove previsioni delle presenti disposizioni [4].

7. L’Albo regionale è soggetto a revisione triennale. In sede di prima applicazione la revisione è effettuata entro la data del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

 

     Art. 4. Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale

1. Può essere iscritta all’Albo regionale l’associazione pro loco che svolge le attività previste dall’articolo 2 e per la quale concorrono le seguenti condizioni:

a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;

b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale;

c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto;

d) disponga di adeguati locali sociali.

 

     Art. 5. Statuto delle associazioni pro loco

1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale lo statuto deve prevedere:

a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco;

b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza;

c) le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali;

e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni avviene in conformità alla normativa statale vigente [5].

2. [Lo statuto è conforme al modello tipo approvato dalla Giunta regionale, in osservanza delle presenti disposizioni] [6].

3. [La competente struttura regionale con proprio atto provvede ad adeguare lo schema tipo di cui al comma 2 in relazione ai mutamenti legislativi intervenuti per effetto di norme regionali, nazionali o comunitarie] [7].

 

     Art. 6. Riconoscimento delle strutture associative delle pro loco

1. La Regione Puglia riconosce l’attività delle strutture associative delle pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per le stesse pro loco, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza.

2. Sono da considerarsi maggiormente rappresentative le strutture associative delle pro loco cui aderisca un numero di pro loco non inferiore al 20 per cento di quelle operanti sul territorio provinciale.

3. La Regione riconosce, con atto del dirigente della struttura competente per materia, le strutture associative delle pro loco quali organismi di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.

4. Le strutture associative, di cui al comma 1, devono avere sede e operare nel territorio regionale.

5. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, nella fase di organizzazione dell’offerta turistica regionale e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

6. La Regione può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle pro loco di cui al comma 1, avvalendosi dell’Agenzia regionale turismo (ARET) Pugliapromozione, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

 

     Art. 7. Procedure per l’iscrizione all’Albo regionale

1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;

c) elenco soci;

d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;

e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti;

f) nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella

quale si richiede d’istituire l’associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa

opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell’intera documentazione, inclusa l’effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell’associazione nell’Albo regionale delle pro loco.

4. Devono essere comunicati alla competente struttura e al comune di sede, esclusivamente in via telematica, entro sessanta giorni:

a) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) la variazione di sede di un’associazione pro loco già riconosciuta, qualora avviene all’interno dello stesso comune;

c) lo scioglimento dell’associazione.

5. [In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative] [8].

6. Nel caso in cui più associazioni che svolgono la propria attività nel medesimo Comune richiedano in pari data l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, la competente struttura regionale procede a una valutazione comparativa tenuto conto dei seguenti elementi [9]:

a) quantità e tipologia dei soci sottoscrittori, dando preferenza alle istanze per le quali i relativi

sottoscrittori dimostrano una specifica esperienza in materia turistica-culturale;

b) adeguatezza delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività statutarie;

c) qualità della programmazione delle attività e dimostrazione del relativo livello di fattibilità.

7. A parità di requisiti si fa ricorso all’ordine cronologico di presentazione.

8. In sede di prima applicazione della presente legge sono riaperti i termini per le iscrizioni all’Albo regionale per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

 

     Art. 8. Comitato regionale UNPLI

1. Il Comitato regionale della Puglia dell’unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI) e le altre strutture associative rappresentano le associazioni pro loco aderenti nei rapporti con la Regione, ai sensi dell’articolo 6.

1-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati lo specifico oggetto dei contributi regionali e le modalità di rendicontazione [10].

 

     Art. 9. Attività di vigilanza, controllo e verifica

1. La competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, tramite i propri funzionari:

a) esplica le necessarie attività di vigilanza e controllo;

b) verifica con cadenza triennale l’attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall’associazione.

2. All’esito delle attività di cui al comma 1, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme e successivamente con cadenza triennale, la medesima struttura, tramite determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell’iscrizione all’Albo, oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento [11].

 

     Art. 10. Cancellazione dall’Albo regionale

1. Con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall’Albo regionale delle pro loco con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.

2. La cancellazione è disposta entro sessanta giorni dall’avvenuto accertamento della causa di cancellazione.

 

     Art. 11. Convenzioni e collaborazioni

1. I comuni e le unioni di comuni possono consultare le pro loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:

a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;

b) di gestione degli uffici per l’informazione e l’accoglienza di turisti;

c) [di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi] [12];

d) per l’utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche e i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle pro loco di cui all’articolo 6, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai comuni interessati, i quali possono modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Le pro loco possono liberamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

 

     Art. 12. Bandi per contributi regionali

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi alle pro loco che presentano qualificati programmi relativi alle attività di cui all’articolo 2.

2. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, di cui all’articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

3. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle pro loco di rilevanza regionale, di cui all’articolo 6, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle pro loco.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 13. Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare permanente una relazione che fornisce, in particolare, le informazioni sui seguenti aspetti:

a) aggiornamento sul numero delle associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale e sulle eventuali cancellazioni, indicandone i motivi;

b) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall’articolo 11, e come queste abbiano contribuito al miglioramento delle attività delle pro loco, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate;

c) l’utilizzo dei contributi di cui all’articolo 12 destinati alle pro loco, alle rappresentanze regionali e alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle pro loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

     Art. 14. Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 27/1990.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.

[5] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.

[6] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[7] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

[8] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.

[9] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.

[10] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 10 agosto 2018, n. 44.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.

[12] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 19 aprile 2021, n. 5.