§ 17.2.405 - Ordinanza 17 settembre 2020, n. 106.
Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:17/09/2020
Numero:106


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Organizzazione della struttura commissariale
Art. 3.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120
Art. 5.  Direzione generale
Art. 6.  Procedimento di formazione degli atti di spesa
Art. 7.  Disposizioni in materia di personale impiegato nella ricostruzione
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Disposizioni finali
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza ed efficacia


§ 17.2.405 - Ordinanza 17 settembre 2020, n. 106. [1]

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

(G.U. 11 febbraio 2021, n. 35)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 11, per il quale «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

     Visto l'art. 57, comma 2 del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale testualmente recita «All'art. 1, comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020". Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 114»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «il commissario straordinario si avvale altresì di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse»;

     Visto altresì il comma 3, del medesimo art. 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale individua il contingente di personale assegnato alla Struttura del Commissario straordinario, tra cui fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell'art. 9 del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

     Visti gli articoli 2 e 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e in particolare:

     l'art. 2, comma 2, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     l'art. 50, comma 1, recante le disposizioni in ordine alla struttura posta alle dipendenze del commissario straordinario e alle misure per il personale impiegato in attività emergenziali, il quale prevede, al primo capoverso, che «il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza»;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, terzo periodo, nel quale è disposto che il commissario straordinario può nominare fino a due sub commissari responsabili di uno o più interventi;

     Vista l'ordinanza del 27 gennaio 2017, n. 15 e successive modifiche, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario, in attuazione del citato art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Ravvisata la necessità di procedere ad una complessiva revisione della suddetta disciplina, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di prevedere un modello organizzativo più flessibile ed una ridefinizione delle funzioni e dei compiti assegnati a ciascuna unità organizzativa di cui è composta la predetta struttura;

     Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal successivo art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè per le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

     Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 15 settembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Oggetto

     1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato «decreto- legge») disciplina le competenze e l'organizzazione della Struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato «Commissario straordinario»).

     2. Ferma restando la dotazione di personale individuata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, alla struttura sono assegnate, con provvedimento del Commissario straordinario, unità di personale ulteriori attinte dalla provvista di cui all'art. 50, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge. Le restanti unità di personale di detta provvista sono assegnate agli uffici speciali per ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, i quali operano con autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto delle direttive adottate dal commissario straordinario e dai vice commissari.

     3. La struttura centrale, d'ora in avanti «struttura commissariale», opera a supporto del Commissario straordinario per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate ai sensi del decreto-legge.

 

     Art. 2. Organizzazione della struttura commissariale

     1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice della struttura commissariale, della quale determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento.

     2. La struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, è articolata in uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale.

     3. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui all'art. 5. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonchè il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente preposto al servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, che assume la veste di funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all'impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

     4. Il commissario straordinario, nell'ambito dell'attività di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui è soggetto attuatore, può delegare ai dirigenti la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attività di gestione degli stessi.

     5. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del commissario straordinario e gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono nominati con provvedimento del medesimo commissario.

     6. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del commissario straordinario.

     7. Per gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, è stabilito con provvedimento del commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale.

     8. Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario.

     9. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità di cui ai precedenti commi 5 e 8 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attività affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della struttura.

 

     Art. 3. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonchè a ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto.

     2. Gli uffici di diretta collaborazione del commissario straordinario sono articolati in:

     a) Segreteria tecnica del commissario;

     b) Ufficio del consigliere giuridico;

     c) Ufficio stampa e comunicazione;

     d) Ufficio per le relazioni istituzionali;

     e) Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi;

     f) Ufficio programmazione sviluppo economico e aree interne.

     3. Con provvedimento del Commissario straordinario è stabilito il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, nonchè gli esperti e consulenti che li compongono.

     4. Il Commissario straordinario può, altresì, conferire incarichi di diretta collaborazione ad uno o più degli esperti e dei consulenti o dei componenti dei gruppi di lavoro o nuclei indicati all'art. 2, comma 9.

     a) Segreteria tecnica del Commissario.

     1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del commissario ed è diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il commissario in tutte le sue attività e negli organismi a cui partecipa.

     2. La segreteria:

     assicura il supporto al commissario per l'elaborazione delle determinazioni commissariali, sia nella fase di programmazione e individuazione degli obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e nella valutazione della loro successiva attuazione. Assicura il raccordo con gli altri uffici di staff e tra le funzioni del Commissario e le attività della Direzione generale e delle direzioni della struttura, in attuazione delle direttive del Commissario;

     verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del Commissario straordinario e l'attività degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell'efficace perseguimento delle attività istituzionali e dell'unitarietà dell'azione della struttura commissariale; acquisisce le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura e le sottopone al Commissario; assicura il supporto al commissario per il raccordo con gli uffici speciali per la ricostruzione;

     cura l'agenda, la corrispondenza e i rapporti del Commissario con soggetti e organizzazioni pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, la predisposizione ed elaborazione degli elementi utili per le sue attività e per la partecipazione ad incontri e convegni di studio.

     b) Ufficio del consigliere giuridico.

     1. Il consigliere giuridico ha il compito di rendere pareri al commissario su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario.

     2. L'Ufficio del consigliere giuridico cura, in coordinamento con gli altri uffici di diretta collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilità, lo snellimento e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni.

     3. Coadiuva il Commissario e la Direzione generale, su richiesta della medesima, nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti.

     4. Supporta il Commissario per le attività connesse ai protocolli di legalità e nei rapporti con la Struttura di missione antimafia sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'art. 30 del decreto-legge, e con l'ANAC.

     5. In raccordo con la Segreteria e l'Ufficio relazioni istituzionali, esprime parere sui provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle materie di competenza del Commissario.

     6. L'Ufficio del consigliere giuridico può essere consultato riguardo alle procedure di gara d'appalto bandite dalla struttura commissariale e riguardo ai contratti che quest'ultima è chiamata a stipulare.

     c) Ufficio stampa e comunicazione.

     1. L'Ufficio stampa e comunicazione cura, sulla base delle direttive impartite dal Commissario, le relazioni con gli organi di informazione, e la diffusione degli atti e notizie attinenti all'attività istituzionale del Commissario e della struttura, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni.

     2. Esamina e segnala al Commissario e alle articolazioni della struttura le notizie rilevanti riportate dai mezzi di informazione e dalle agenzie, attinenti alle tematiche di interesse istituzionale.

     3. Assicura il più elevato standard di comunicazione istituzionale attraverso i mezzi di informazione di stampa, audiovisivi e gli strumenti digitali.

     4. Realizza i contenuti e cura il layout del sito istituzionale e dei canali social della struttura. Cura, su istruttoria degli uffici della struttura o di staff, le relazioni con gli utenti dei suddetti canali.

     5. Coordina, in raccordo con la segreteria, la realizzazione delle iniziative editoriali, promuove iniziative di informazione istituzionale, incontri di approfondimento e convegni nelle materie di competenza del Commissario.

     d) Ufficio per le relazioni istituzionali.

     1. L'Ufficio per le relazioni istituzionali opera alle dirette dipendenze del Commissario, in coordinamento con la segreteria e gli uffici di staff. L'Ufficio assicura l'assistenza al Commissario nel raccordo con le istituzioni centrali, gli enti e gli organismi con i quali si rapporta per le sue attività.

     2. Cura le relazioni con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato, nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali e per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse ai compiti istituzionali.

     3. In raccordo con la segreteria e l'Ufficio del consigliere giuridico, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e le proposte normative nelle materie di competenza del commissario, segue l'iter delle risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l'attività del Commissario straordinario ed il seguito dato agli stessi.

     e) Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi

     1. L'Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi assicura il proprio supporto al Commissario straordinario nella verifica dello stato di attuazione delle attività previste dal decreto-legge e dalle ordinanze commissariali, con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione e con particolare riguardo ai temi della ricostruzione pubblica e privata. A tal fine, provvede al monitoraggio dello stato, dei tempi e delle modalità dell'attuazione dei provvedimenti adottati, informandone periodicamente il commissario straordinario e la Struttura e segnalando ritardi, criticità e ogni altra esigenza intesa ad assicurare la tempestività e l'efficacia dell'azione commissariale.

     2. Le attività dell'Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi si attuano principalmente attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati.

     3. L'Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi, in ragione delle criticità attuative rilevate rispetto agli indirizzi ed alle decisioni commissariali, programma iniziative di informazione e formazione, in accordo con l'Ufficio stampa e comunicazione rivolte al personale della governance della ricostruzione e dei soggetti attuatori, nonchè alle professioni tecniche e ad ogni altro soggetto comunque coinvolto nel processo di ricostruzione.

     f) Ufficio programmazione sviluppo economico e aree interne.

     1. L'Ufficio programmazione sviluppo economico e aree interne supporta il Commissario nelle materie afferenti alle misure di sostegno del rilancio e sviluppo delle aree del cratere, nella programmazione ed attuazione delle misure di sostegno alle imprese e all'occupazione, e nella valutazione dei profili economici riguardanti la ricostruzione.

     2. Coadiuva il Commissario nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese ad assicurare la continuità del tessuto economico e sociale delle aree interne nei territori interessati dalla ricostruzione, attraverso la definizione degli opportuni strumenti di intervento nei settori edilizio, produttivo, artigianale, agricolo, turistico, nelle infrastrutturazioni e nei servizi e in ogni altro settore d'interesse.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120

     1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, può nominare fino a due sub commissari ai fini di quanto previsto dal medesimo comma.

     2. Il commissario straordinario, con il provvedimento di nomina dei sub commissari, ne stabilisce altresì il relativo compenso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

     3. I sub commissari operano in stretto raccordo con il commissario e secondo le direttive da questo impartite, nonchè provvedono, su richiesta del medesimo Commissario, a relazionare in maniera dettagliata sulle attività svolte in ragione di quanto previsto dal predetto art. 11, comma 2, e sui risultati raggiunti.

     4. Per lo svolgimento delle proprie attività, i sub commissari sono coadiuvati da apposito Ufficio di supporto, secondo la disciplina di cui al comma 5. Al predetto ufficio è preposto un responsabile.

     5. L'ufficio di cui al comma 4 assicura il supporto ai sub commissari per tutte le attività agli stessi demandate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare, l'ufficio sovrintende alla predisposizione degli atti di diretta competenza dei sub commissari nonchè al raccordo con il direttore generale ed i dirigenti dei servizi per l'adozione dei provvedimenti da sottoporre ai sub commissari. Assicura il raccordo con il commissario straordinario ed i suoi uffici di diretta collaborazione nonchè degli elementi e degli atti utili per la loro attività ed ogni altro atto agli stessi necessario.

     6. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio di supporto dei sub commissari, e ne stabilisce il trattamento economico.

     7. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, stabilisce le risorse umane da assegnare all'Ufficio di supporto dei sub commissari, da individuare tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016. Il commissario straordinario, al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza ai sensi dell'art. 2, comma 8, della presente ordinanza.

     8. I sub commissari, nell'espletamento delle attività agli stessi assegnate, possono avvalersi degli esperti e consulenti di cui all'art. 2, commi 5 e 8, e degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

 

     Art. 5. Direzione generale

     1. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione strumentali all'esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge, nonchè al funzionamento della struttura.

     2. A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il dirigente generale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 4.

     3. Restano ferme le funzioni di supporto al Commissario straordinario assicurate dal direttore generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 50, comma 4, del decreto-legge.

     4. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente disposizione, la Direzione generale è articolata in due servizi di livello dirigenziale non generale: il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità e il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, la cui articolazione è indicata con successivi provvedimenti del Commissario straordinario. I dirigenti dei Servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, su proposta del direttore generale.

     5. La Direzione generale in particolare:

     cura, secondo le direttive del Commissario straordinario e in raccordo con i dirigenti dei servizi, l'organizzazione del personale e della struttura commissariale;

     coadiuva il Commissario straordinario nel coordinamento della programmazione della spesa;

     cura il riscontro preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti di spesa;

     cura, in raccordo con l'Ufficio del consigliere giuridico, i rapporti con ANAC e con la Struttura di missione antimafia sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'art. 30 del decreto-legge, per la vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali;

     provvede, in collaborazione con l'Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi, alla gestione della piattaforma informatizzata per l'acquisizione e il monitoraggio degli interventi oggetto di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche;

     assicura, in collaborazione con i dirigenti dei servizi, ciascuno nell'ambito delle funzioni assegnate, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti.

     6. Il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità in particolare:

     cura la gestione degli affari generali e del personale che opera presso la struttura, nonchè del contingente di esperti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e dei consulenti di cui all'art. 2, comma 8, e di cui all'art. 4, comma 7, della presente ordinanza, ed il coordinamento degli aspetti amministrativi ed economici relativi al personale assegnato agli Uffici speciali;

     cura la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

     rilascia i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa;

     cura la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della struttura commissariale;

     assicura la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attività della struttura;

     cura la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza;

     cura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

     7. Il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione in particolare:

     cura le attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica;

     assicura la gestione delle attività di realizzazione delle opere pubbliche di cui il Commissario straordinario è soggetto attuatore e rilascia i pareri di regolarità tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa;

     coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai professionisti, imprese e cittadini al fine di assicurare un costante supporto tecnico e/o informativo in relazione agli interventi di ricostruzione, raccordandosi con l'Ufficio del consigliere giuridico e con l'Ufficio stampa e comunicazione, anche al fine di implementare un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale;

     gestisce l'elenco dei professionisti provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati e all'allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute;

     coadiuva l'Ufficio del consigliere giuridico, per le materie di competenza, per l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali.

     8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge, con i successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei due servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unità organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificità funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unità organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilità dei dirigenti dei servizi, possono essere preposte unità di personale in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unità organizzativa.

     9. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attività da svolgere, sentito il Commissario straordinario, assegna le unità di personale alla Direzione generale ed ai servizi.

     10. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 6. Procedimento di formazione degli atti di spesa

     1. Al fine della sottoposizione alla firma del Commissario degli atti di spesa, i dirigenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, predispongono, con propria determina, una proposta di liquidazione della spesa, corredata dei pareri di cui all'art. 5, comma 6 terza alinea e comma 7 seconda alinea, della presente ordinanza.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di personale impiegato nella ricostruzione

     1. Il Commissario straordinario, nell'ambito del contingente di personale di cui all'art. 50, comma 2, del decreto-legge, provvede, sulla base di specifiche esigenze, all'assegnazione del personale destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, e secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge.

     2. Il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie e degli eventuali limiti numerici stabiliti con legge, provvede, sentita la cabina di coordinamento, alla ripartizione del personale da impiegare nelle attività di ricostruzione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia azionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e con Fintecna S.p.a.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario.

     2. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme.

     3. Al fine di garantire una più completa e trasparente gestione della contabilità, il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, adotta, su proposta del direttore generale e sentito il dirigente del Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, apposita disciplina di gestione della contabilità speciale che contempli la redazione di un budget delle spese su base annua e che contenga le assegnazioni delle risorse per i programmi della ricostruzione e per le altre attività e spese poste a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

     Art. 9. Disposizioni finali

     1. Dalla data di adozione della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni delle ordinanze già adottate che risultano incompatibili con le norme del presente atto, fatti salvi i rapporti sorti e i provvedimenti adottati ratione temporis.

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le nuove disposizioni sulla organizzazione della struttura commissariale, con particolare riguardo a quelle inerenti ai sub-commissari, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2020  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2162


[1] Abrogata dall'art. 9 della Ordinanza 9 aprile 2021, n. 115.