Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.5 musei e pinacoteche |
Data: | 17/11/2020 |
Numero: | 189 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 14.5.133 - D.M. 17 novembre 2020, n. 189.
Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.
(G.U. 20 febbraio 2021, n. 43)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Visto l'articolo 1, comma 1, della
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del
Visto in particolare l'articolo 103, comma 3, del
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 gennaio 2019, n. 13;
Rilevata la necessità di adeguare il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, al nuovo assetto organizzativo del Ministero, previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019;
Tenuto conto dei risultati positivi raggiunti in termini di fruizione e conoscenza del patrimonio culturale a seguito dell'introduzione, nel 2014, del libero accesso ai luoghi della cultura la prima domenica di ogni mese, anche grazie alla semplicità di comunicazione di tale iniziativa;
Ritenuto pertanto opportuno confermare la scelta per cui il giorno di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali è la prima domenica di ogni mese, ferma restando la possibilità per gli istituti dotati di autonomia speciale di individuare ulteriori giornate o fasce orarie di libero accesso, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'istituto o luogo della cultura o dell'ambito territoriale di riferimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 690 del 26 marzo 2020 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 9351 del 10 aprile 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Al
a) all'articolo 1, ai commi 5-bis e 5-ter, ovunque ricorrano, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei»;
b) all'articolo 4, al comma 2, al primo periodo, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei» e al secondo periodo, le parole «dei mesi da ottobre a marzo, nonchè nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni mese»;
c) all'articolo 4, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario è pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonchè sul sito internet del Ministero.»;
d) all'articolo 4, al comma 7-bis, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale» e le parole: «sulla base di monitoraggi annuali» sono soppresse.
2. Ove, in applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, siano già state programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2020, ulteriori otto giornate di libero accesso ai luoghi della cultura o fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tali giornate si intendono programmate quale esercizio della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto n. 507 del 1997, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono soggette alla prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno dalla data della loro entrata in vigore.
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 168