Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 10/11/2020 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. 1. Indennità di funzione. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 |
Art. 2. Rimborso spese per l’esercizio del mandato. Modifiche all’ articolo 6 bis della l.r. 3/2009 |
Art. 3. Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche all’ articolo 7 bis della l.r. 3/2009 |
Art. 4. Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche al preambolo della l.r. 91/2020 |
§ 1.2.132 - L.R. 10 novembre 2020, n. 92.
Disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 e alla l.r. 91/2020.
(B.U. 13 novembre 2020, n. 116)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 9, comma 7, dello Statuto;
Visto il
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il
2. In applicazione dei principi dettati dalla legislazione statale ai fini della riduzione dei costi della politica regionale, la
3. Sempre al fine di concorrere alla realizzazione all’obiettivo limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla disciplina regionale relativa all’indennità di funzione e al rimborso spese per l’esercizio del mandato riducendo la spesa connessa ad alcune ulteriori funzioni attribuite ai consiglieri regionali;
Approva la presente legge
Art. 1. Indennità di funzione. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 - Indennità di funzione
1. Ai titolari dell’indennità di carica di cui all’articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:
a) Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta: 25 per cento;
b) Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta: 15 per cento;
c) Consigliere segretario del Consiglio, Portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
d) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;
e) Presidente di commissione: 8 per cento;
f) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.
2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l’indennità più favorevole.”.
Art. 2. Rimborso spese per l’esercizio del mandato. Modifiche all’ articolo 6 bis della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 bis della
“3. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:
a) componente della Giunta: euro 2.523,00;
b) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;
c) Consigliere segretario del Consiglio e Portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;
d) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
e) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
d) Presidente di commissione: euro 2.079,00;
e) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;”.
f) Consigliere: euro 1.925,00.”.
Art. 3. Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche all’ articolo 7 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 bis della
“1 bis. In caso di partecipazione alle sedute del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo, ai consiglieri che si collegano da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio regionale si applica una riduzione del 5 per cento alla quota variabile di cui all’articolo 6 bis, comma 4.”.
Art. 4. Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 3 del preambolo della
“3 bis. sempre al fine di concorrere alla realizzazione dell’obiettivo di limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla