§ 1.2.131 - L.R. 3 novembre 2020, n. 91.
Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:03/11/2020
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Inserimento dell’ articolo 7 bis nella l.r. 3/2009


§ 1.2.131 - L.R. 3 novembre 2020, n. 91.

Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009.

(B.U. 11 novembre 2020, n. 114)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

Visto l'articolo 9, comma 7, dello Statuto,

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. il perdurare dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha imposto nuove considerazioni in merito alla vigente disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali, in particolare per quanto riguarda la corresponsione della quota variabile del rimborso spese per l’esercizio del mandato prevista dall'articolo 6 bis, comma 2, della l.r. 3/2009;

2. si prevede quindi in termini generali che, a fronte di emergenze epidemiologiche, quale quella attuale causata dal COVID-19, non venga corrisposta ai consiglieri regionali la quota variabile mensile del rimborso spese qualora, per la tutela della salute di consiglieri stessi e personale del Consiglio regionale, sia stabilita, per un periodo superiore ai quindici giorni nel mese solare, la chiusura della sede del Consiglio regionale, ovvero sia disposta la convocazione in modalità telematica di quest'ultimo, del suo Ufficio di presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tali ipotesi è infatti assente lo spostamento territoriale per tutti i consiglieri regionali componenti gli organi citati;

3. la quota variabile mensile del rimborso spese è comunque corrisposta in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica degli organi citati al punto 2, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute per motivi di sicurezza sanitaria;

3 bis. sempre al fine di concorrere alla realizzazione dell’obiettivo di limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla l.r. 3/2009 prevedendo una riduzione della quota variabile mensile del rimborso spese ai consiglieri che si collegano da remoto dall’esterno dei locali del Consiglio regionale, nel caso di convocazione delle sedute del Consiglio regionale contemporaneamente in presenza e telematica, anche ai fini della riduzione della partecipazione in presenza per motivi di sicurezza sanitaria [1];

4. appare necessario prevedere anche che, a fronte di emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale possa autorizzare singoli consiglieri regionali a partecipare in via telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tale caso non viene corrisposta ai singoli interessati la quota variabile mensile del rimborso spese.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche. Inserimento dell’ articolo 7 bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. Riduzione del rimborso spese dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche

1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l’esercizio del mandato prevista dall’articolo 6 bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:

a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;

b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.

2. In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l’articolo 7, comma 3.

3. A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso, qualora l’autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a quindici giorni, si applicano i commi 1 e 2.”.


[1] Punto inserito dall'art. 4 della L.R. 10 novembre 2020, n. 92.