Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 07/09/2020 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifica al Regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 ad oggetto “Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o [...] |
Art. 2. Modifica al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria [...] |
Art. 3. Modifica al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale [...] |
Art. 4. Modifica al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 6 ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario- Residenza Sanitaria Assistenziale [...] |
§ III.2.R/46 - R.R. 7 settembre 2020, n. 16.
Modifica al R.R. n. 12/2015 e s.m.i., al R.R. n. 4/2019, al R.R. n. 5/2019 ed al R.R. n. 6/2019.
(B.U. 10 settembre 2020, n. 128)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della
VISTO l’art. 44, comma 2, della
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1334 del 07/08/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1. Modifica al
1. All’art. 12 “DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO” del
“Il numero dei posti letto occupati da pazienti ricoverati nell’ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia alla data di promulgazione del presente regolamento saranno riconvertiti in nuclei di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo”
sono eliminate le parole
“ad esaurimento”
E sono aggiunte le parole
“ come specificato di seguito:
n. 9 nuclei, da n. 20 p.l. ciascuno, di NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO – 2^ tipologia per la sede di Bisceglie;
n. 5 nuclei, da n. 20 p.l. ciascuno, di NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO – 2^ tipologia per la sede di Foggia.”
Art. 2. Modifica al
1. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO” del
-n. 40 posti letto di RSA estensiva:
n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni estensive per anziani;
n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza
per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie;
-n. 200 posti letto di RSA di mantenimento:
n. 8 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per anziani;
n. 2 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per soggetti affetti da demenza per per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie;
con le parole:
" i posti di RSA di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 si riconvertono in:
- n. 20 posti letto di RSA estensiva suddivisi in:
n. 10 p.l. di prestazioni estensive per anziani;
n. 10 p.l. di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza
per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie;
-n. 100 posti letto di RSA di mantenimento:
• n. 4 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per anziani;
• n. 1 nucleo da n. 20 p.l. di prestazioni di mantenimento per soggetti affetti da demenza per ciascuna delle due sedi di Foggia e Bisceglie.”
Art. 3. Modifica al
1 All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO” del
“Sono fatti salvi i posti letto di RSA ex
2 All’art. 12 “NORME TRANSITORIE” del
“12.9 NORME TRANSITORIE PER I POSTI DI RSA EX
1. I posti di RSA ex
2. A tal fine il processo di conversione/attivazione, per i posti di cui al comma 1 del presente paragrafo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposita preintesa da sottoscriversi tra il legale rappresentante degli ex ospedali psichiatrici di Foggia e Bisceglie e il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A far data dall’approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni il legale rappresentante degli ex ospedali psichiatrici di Foggia e Bisceglie presenta al competente Servizio regionale istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.
4. L’istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.
Qualora, all’atto della verifica sul possesso dei requisiti, si accerti che i posti non possiedono i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, questi devono essere adeguati ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza, il legale rappresentante della struttura invia al competente Servizio regionale un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di verifica.
7. La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a)
8. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.8, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all’esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex
Art. 4. Modifica al
1. All’art. 7 “DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO” del
• “40 posti letto, pari a n. 2 nuclei da n. 20 p.l., per ospitare i pazienti ricoverati negli Istituti Ortofrenici presso “Casa della Divina Provvidenza” nelle sedi di Foggia e/o Bisceglie, riclassificati in pazienti da ospitare in RSA R1”