§ 5.2.215 - L.R. 29 dicembre 2020, n. 27.
Bilancio di previsione 2021 - 2023.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:29/12/2020
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di previsione 2021-2023)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.215 - L.R. 29 dicembre 2020, n. 27.

Bilancio di previsione 2021 - 2023.

(B.U. 31 dicembre 2020, n. 53 suppl.)

 

Art. 1. (Bilancio di previsione 2021-2023)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009), sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 33.860.076.481,71 e di cassa per euro 57.034.159.972,00 e autorizzate spese di competenza per euro 33.860.076.481,71 e di cassa per euro 48.534.159.972,00 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 31.946.680.293,10 e autorizzate spese di competenza per euro 31.946.680.293,10 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 31.424.894.629,00 e autorizzate spese di competenza per euro 31.424.894.629,00 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, e ai sensi dell'ordinamento contabile regionale (articolo 1, comma 2, della l.r. 19/2012, articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 23/2013 e articolo 1, comma 3, della l.r. 37/2014), sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 15;

b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10/a-b-c);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);

m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (allegato 13);

n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);

p) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 16);

q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);

r) è altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8 bis dell'articolo 2 della l.r. 18 /2012 (allegato 18).5. È autorizzato, per il finanziamento degli investimenti, il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 1.398.190.192,85 nel 2021, euro 1.099.314.862,56 nel 2022, euro 1.007.272.007,25 nel 2023, euro 492.061.620,00 nel 2024, euro 427.070.000,00 nel 2025, euro 110.400.000,00 nel 2026 ed euro 46.450.000,00 nel 2027 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del d.lgs. 118/2011, nel rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

6. L'indebitamento di cui al comma 5 potrà essere contratto dalla Giunta regionale per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

7. Le condizioni dell'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 e degli altri già assunti, nonché della quota riguardante le operazioni in derivati, possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002').

8. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020-2022) dopo le parole 'già assunti' sono aggiunte le seguenti: ', nonché della quota riguardante le operazioni in derivati, '.

9. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di autorizzazione dell'indebitamento; i relativi oneri annui trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' per quanto riguarda la quota capitale dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e successivi. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

10. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, è autorizzata a contrarre, in alternativa al mutuo di cui al comma 5, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).

11. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 9.

12. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

13. All'onere connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 12, valutato in euro 20.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti'.

14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui al comma 5 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

15. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2021 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 1.100.000.000,00, di cui euro 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 - Tipologia 100 in entrata e alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01 in spesa.

16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' ed euro 100.000,00 stanziati alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01.

17. È autorizzata, per il finanziamento indistinto del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2021 di euro 19.377.649.086,00 stanziati alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', in relazione a quanto disposto dai seguenti provvedimenti legislativi:

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

- decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);

- decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2010'), nonchéarticolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019-2021 del 18 dicembre 2019 (rep. atti n. 209/CSR);

- articolo 1, commi 514, 518 e 526, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

- articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

- articolo 25, comma 4-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- articoli 103, comma 24, e 265, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che, nelle more della piena attuazione del d.lgs. 68/2011 con riferimento al riordino del sistema della fiscalità locale, conferma fino all'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA definiti dal d.lgs. 56/2000 per il finanziamento della sanità.18. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2021, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2021 tali attività siano trasferite alle aziende sanitarie, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

19. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 18 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie, nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio - sanitario regionale.

20. Le eventuali minori spese al 31 dicembre 2020, relative alle risorse della misura 'Sì! Lombardia', stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, conservano il vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 109, comma 1 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e concorrono alla quantificazione dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2020.

21. Per l'anno 2021 è autorizzato, ai sensi del paragrafo 9.2 del 'Principio contabile applicato della contabilità finanziaria' - Allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, l'utilizzo anticipato di una quota pari a euro 51.500.000,00 del risultato di amministrazione presunto del 2020, come riportato all'allegato 8 'Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione' della presente legge, da destinarsi al 'Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter D.L.18/2020, convertito in legge con legge 27/2020' istituito alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese 2020-2022.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

 

Allegati

(Omissis)