Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 24/12/2013 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Norme per l’adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro [...] |
Art. 2. (Bilancio annuale e pluriennale) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.173 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 23.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente
(B.U. 28 dicembre 2013, n. 52, suppl.)
Art. 1. (Norme per l’adeguamento alle disposizioni del
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
3. In applicazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato 12, paragrafo 9.2, lettere e), f) e h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del
a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
c) la nota integrativa (in sostituzione della nota preliminare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
4. In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 2, paragrafo 5.2, lettera h), del
5. Per la costituzione dei fondi di cui al comma 4 sono stanziati rispettivamente per ciascun anno del triennio 2014/2016 euro 5.000.000,00 per il fondo parte corrente ed euro 13.200.000,00 per il fondo parte capitale. Sui fondi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Le relative risorse sono reiscrivibili ai sensi dell'articolo 50 della
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del
Art. 2. (Bilancio annuale e pluriennale)
1. Per l'esercizio finanziario 2014 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 38.475.179.903,84 e di cassa per euro 53.110.714.857,67 e autorizzati impegni di spesa per euro 38.475.179.903,84 e pagamenti per euro 53.110.714.857,67 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2015 sono previste, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 del
3. Per l'esercizio finanziario 2016 sono previste, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 del
4. In applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 1, comma 2, della
a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 16;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5 a - b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10 a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44 della
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate per l'esercizio finanziario 2014 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della
o) le spese e le entrate connesse, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio (allegato 15);
p) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16);
q) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 17);
r) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 18);
s) i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f bis), della
5. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della
6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di indebitamento ai sensi dell'articolo 38 della
- saldo negativo presunto dell'esercizio 2013, pari a euro 1.990.000.000,00;
- disavanzo dell'esercizio 2014 determinato in euro 928.493.474,38.
7. Gli indebitamenti di cui al comma 6 potranno essere contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della
8. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 6 e 7. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 6 e 7 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della
9. Gli ammortamenti degli indebitamenti di cui al comma 6 potranno decorrere dal 15 dicembre 2014 e il relativo onere annuo è posto a carico del programma 01 della missione 50 (Debito pubblico) per quanto riguarda la quota interessi e del programma 02 della missione 50 (Debito pubblico) per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
10. La Regione, ai sensi dell'articolo 10 della
11. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
12. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta regionale può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
13. All'onere valutato in euro 45.000,00 connesso alle attività di cui al comma 12, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate al programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) della missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo).
14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 6 e 10 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
15. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della
16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00 di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario stanziati alla missione 13 - programma 01 e euro 100.000,00 stanziati alla missione 60 - programma 01.
17. In relazione a quanto disposto dal
18. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2014, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2014 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con deliberazione della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
19. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire, con proprie deliberazioni, le risorse di cui al comma 17 tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie nonché, nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di riparto, le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio- sanitario regionale.
20. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al com ma 17, le stesse possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della
21. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari. Il prelievo dai suddetti fondi è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti della spesa e nel rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria. Eventuali somme prelevate e non impegnate possono a loro volta essere riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.
22. E' autorizzata, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dell'articolo 70-bis della
22 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare con proprio provvedimento le indennità di cui all'articolo 1 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della