§ 57.11.718 - D.M. 20 luglio 2020, n. 79.
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:20/07/2020
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo [...]
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali


§ 57.11.718 - D.M. 20 luglio 2020, n. 79.

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

(G.U. 23 luglio 2020, n. 184)

 

     IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

     Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

     Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 19, comma 12;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, comma 433;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

     Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 102;

     Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e, in particolare, l'articolo 237, comma 3, ai sensi del quale si prevede che «Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in medicina e chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.»;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

     Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130 del 2017 al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dal richiamato articolo 237, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonchè di semplificare ulteriormente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020;

     Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 412 del 13 luglio 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

     1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;

     b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'università e della ricerca»;

     c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente.»;

     d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso ciascuna scuola,» sono soppresse;

     e) all'articolo 2, comma 1, le parole «la possibilità di scegliere almeno tre tipologie di scuola da potere indicare» sono sostituite dalle seguenti: «la massima possibilità di scelta,»;

     f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo, le parole «per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1638