Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 20/07/2020 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo [...] |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
§ 57.11.718 - D.M. 20 luglio 2020, n. 79.
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
(G.U. 23 luglio 2020, n. 184)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
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Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del
Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130 del 2017 al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dal richiamato articolo 237, comma 3, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020;
Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 412 del 13 luglio 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'università e della ricerca»;
c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del
d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso ciascuna scuola,» sono soppresse;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole «la possibilità di scegliere almeno tre tipologie di scuola da potere indicare» sono sostituite dalle seguenti: «la massima possibilità di scelta,»;
f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo, le parole «per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse.
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1638