Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 10/08/2017 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e definizioni |
Art. 2. Ammissione alla scuola |
Art. 3. Prova d'esame |
Art. 4. Commissione nazionale |
Art. 5. Valutazione dei titoli di studio e graduatoria |
Art. 6. Abrogazioni |
Art. 7. Disposizioni transitorie e finali |
§ 57.11.699 - D.M. 10 agosto 2017, n. 130.
Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
(G.U. 6 settembre 2017, n. 208)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la
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Visto il
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Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48;
Ravvisata la necessità di apportare modifiche all'anzidetto decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;
Considerato che la modalità di scelta delle tipologie di scuole e delle sedi nonchè le modalità di assegnazione e di immatricolazione di tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria prima dell'inizio dell'attività didattica introdotti con il presente regolamento, mirano a garantire a tutti gli specializzandi che entrano in formazione un tempestivo, ordinato e contestuale inizio delle attività didattiche, ciò al fine di assicurare coerenza didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «università», gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
b) per «scuola», la specifica scuola di specializzazione di una specifica università;
c) per «Ministro», il Ministro dell'università e della ricerca [1];
d) per «Ministero», il Ministero dell'università e della ricerca [2];
e) per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del
f) per «tipologia di scuola», lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
g) per «settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola», uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
h) per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
i) per «Commissione», la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.
Art. 2. Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del
2. La prova d'esame si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalità previste nel bando stesso. Ciascun candidato è tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale.
4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.
Art. 3. Prova d'esame
1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta, che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla ciascuno con cinque possibili risposte su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia e su argomenti inerenti i settori scientifico-disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola inerenti il concorso. La prova è composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari, di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del
3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione della prova di esame in sede locale e provvede, altresì, direttamente al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo 4.
4. La predisposizione dei quesiti in modalità informatica di cui al comma 1 è affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
5. La valutazione dei 140 quesiti determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata.
6. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nè l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso. È assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.
Art. 4. Commissione nazionale
1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale. La Commissione si riunisce presso la sede istituzionale del Ministero o presso altra sede istituzionale resa disponibile da un ateneo, indicata dal presidente e previamente autorizzata dal Ministero [4].
2. Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, la predisposizione dei quesiti sia affidata dal Ministero ad una unica Commissione nazionale composta da professori universitari, anche in quiescenza, le funzioni della Commissione nazionale di cui al presente articolo, elencate al successivo articolo 5, sono assorbite dalla Commissione preposta alla predisposizione dei quesiti.
Art. 5. Valutazione dei titoli di studio e graduatoria
1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino ad un massimo di 7 punti. I punti che il singolo candidato può ottenere in base ai titoli sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
voto 110 e lode = 2 punti;
voto 110 = 1,5 punti;
voto da 108 a 109 = 1 punto;
voto da 105 a 107 = 0,5 punti;
b) curriculum-media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti fino a 3 punti, attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti;
media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti;
media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti;
media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti;
media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto;
media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti;
c) altri titoli fino a 2 punti determinati secondo i seguenti criteri:
0,5 punti per tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto indicato nel bando;
1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.
Tali titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, nè ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione.
2. Espletata la prova d'esame il Ministero redige un'unica graduatoria nazionale di merito, recante il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato per i titoli e nella prova d'esame. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. La graduatoria è resa pubblica dal Ministero entro venti giorni dallo svolgimento della prova d'esame.
3. Successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria, ogni candidato, ai fini della successiva assegnazione alla scuola, deve scegliere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sulla base delle procedure e dei tempi che verranno definiti a bando, le tipologie di scuola e le sedi di suo interesse sulle quali è disponibile ad essere assegnato, indicandole in ordine di preferenza. La scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di scuola entro i termini indicati dal bando è richiesta a pena di decadenza del candidato dalla procedura concorsuale.
4. Con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di scuola, di sedi e di tipologia di contratto. Pertanto, le eventuali rinunce relative alle specifiche scelte precedentemente effettuate dai candidati in ordine a tipologia di scuola, o sedi o tipologie di contratto, producono effetti solo se pervengono, secondo le indicazioni riportate nel bando, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole. Successivamente a tale data le suddette rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura.
5. Terminate le operazioni di scelta da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi di proprio interesse, il Ministero procede alla pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle specifiche scuole presso cui risultano ammessi in ordine di graduatoria. Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sulla base del punteggio complessivo riportato e sulla base delle scelte di tipologia di scuola e di sede effettuate, si siano collocati in una posizione utile nella graduatoria unica nazionale, fatte salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
6. Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.
7. Con il decreto ministeriale di emanazione del bando è indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.
8. Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purchè i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
Art. 6. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
Art. 7. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1885
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[3] Comma già modificato dall'art. 1 del
[4] Comma così modificato dall'art. 1 del