Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 24/01/2020 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 |
Art. 2. Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 |
Art. 3. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 |
Art. 4. Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 |
Art. 5. Fissazione del termine perentorio per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES. |
Art. 6. Modifiche all'ordinanza n. 22 del 10 luglio 2017 |
Art. 7. Modifiche all'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 |
Art. 8. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.390 - Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 87.
Modifica delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonchè disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES.
(G.U. 30 aprile 2020, n. 111)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del
Visto il
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 6, il quale disciplina in via generale i criteri e la modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata;
l'art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonchè le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5 del medesimo articolo;
l'art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, recante «Misure per la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;
Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»
Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e in particolare l'art. 7, che al comma 1, come modificato dapprima dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, quindi dall'art. 1, comma 7, lettera a), dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, successivamente dall'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, e infine dall'art. 1 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi da eseguire sugli immobili suindicati;
Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e in particolare l'art. 9, che al comma 1, come modificato dapprima dall'art. 5, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, successivamente dall'art. 10, comma 1, lettera g), dell'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018, e infine dall'art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi da eseguire sugli immobili a uso abitativo con danni gravi;
Vista l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli numeri 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.»
Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della gestione straordinaria della ricostruzione vi è certamente, sulla scorta dei dati forniti dai territori interessati, la necessità di un ulteriore lasso di tempo per consentire l'avvio a regime degli interventi di ricostruzione relativi agli immobili a uso abitativo e a quelli adibiti a uso produttivo;
Ritenuto, pertanto, che è necessario disporre un'ulteriore proroga dei termini fissati dalle suindicate ordinanze n. 8, n. 13 e n. 19 per la presentazione da parte degli interessati delle domande di accesso a contributo per i suddetti interventi di ricostruzione;
Ritenuto che per le suddette proroghe è opportuno individuare il termine del 30 giugno 2020 per l'ordinanza n. 8, mentre per le ordinanze n. 13 e n. 19 al 31 dicembre 2020;
Raggiunta l'intesa con la cabina di coordinamento il 19 dicembre 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Ritenuto di dover disporre l'immediata trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e indifferibile necessità di evitare ogni soluzione di continuità dell'attività degli uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione;
Dispone:
Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
1. Al comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole: «30 giugno 2020»;
b) al terzo capoverso aggiungere le seguenti parole: «e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato».
Art. 2. Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, sono aggiunti i periodi che seguono:
«All'operatore interessato può essere riconosciuto, a sua istanza, un anticipo fino al 50% dell'importo autorizzato come spese per le delocalizzazioni ai sensi delle lettere b) e d) del comma 2, dell'art. 1, a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria deve essere stipulata dall'impresa esecutrice nei confronti dell'operatore interessato. In tale ipotesi il richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione e ammissione delle spese per la delocalizzazione temporanea, inoltra all'ufficio speciale tramite PEC la richiesta di anticipo, la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, comprensivi dell'eventuale fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate, a favore del vice Commissario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. L'impresa provvede contestualmente ad inviare l'originale della polizza al vice Commissario che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo l'erogazione del rimborso a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del
Art. 3. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole «31 dicembre 2020». (attività produttive)
Art. 4. Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1.All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 le parole «fino al primo grado» sono sostituite dalle parole «fino al quarto grado».
2. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 al comma 2 dopo le parole «laboratorio sui materiali», sono aggiunte le seguenti «e le relazioni specialistiche,».
3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite, a decorrere dalla data anzidetta e senza soluzione di continuità, dalle parole «31 dicembre 2020».
Art. 5. Fissazione del termine perentorio per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES.
1. Per gli edifici che hanno subito danni lievi di cui all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest'ultima deve essere presentata, ai sensi dell'ordinanza n. 10/2017, contestualmente alla richiesta di contributo, entro il 30 giugno 2020.
2. Per gli edifici che hanno subito danni gravi di cui alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest'ultima può essere presentata, ai sensi dell'ordinanza n. 10/2017, entro il 31 dicembre 2020, contestualmente alla richiesta di contributo.
2. I termini di cui ai commi 1 e 2 devono intendersi come perentori. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
Art. 6. Modifiche all'ordinanza n. 22 del 10 luglio 2017
1. L'art. 1 comma 1 lettera c) dell'ordinanza n. 22 è sostituito come segue:
c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come segue:
le seguenti percentuali:
il 10% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo;
il 14% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio;
il 62% all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche;
il 14% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria.
2. L'art. 4 comma 1 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017 è sostituito come segue:
Le unità di personale previste dall'art. 50-bis comma 1 del
a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
b) per il 14% alla Regione Lazio;
c) per il 62% alla Regione Marche;
d) per il 14% alla Regione Umbria.
Art. 7. Modifiche all'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019
Dopo il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è aggiunto il seguente comma:
«4. Gli interventi di piano possono essere cofinanziati da altri soggetti. Le opere devono riferirsi a categorie funzionali e devono garantire la fruibilità del bene.».
Art. 8. Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario;
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 284