Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 polizia urbana e rurale |
Data: | 16/06/2020 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020 |
Art. 2. Sicurezza partecipata. Modifiche all’articolo della 7 della l.r. 11/2020 |
Art. 3. Linee guida. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 11/2020 |
Art. 4. Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 11/2020 |
Art. 5. Nuclei specializzati. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 11/2020 |
Art. 6. Mediazione sociale. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 11/2020 |
Art. 7. Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie. Abrogazione dell’articolo 44 della l.r. 11/2020 |
Art. 8. Norme transitorie. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 11/2020 |
§ 3.7.17 - L.R. 16 giugno 2020, n. 39.
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020.
(B.U. 18 giugno 2020, n. 56)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visti l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 63, comma 2, dello Statuto;
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la nota del 27 maggio 2020 del Consiglio delle autonomie locali, con la quale è stato comunicato che non esprimerà parere obbligatorio considerata la situazione emergenziale COVID-19;
Considerato quanto segue:
1. Nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 21 febbraio 2020, n. 8, è stata pubblicata la
2. Per evitare l’impugnativa da parte dello Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione, il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire osservazioni sulla
3. Il Ministero del lavoro invita la Regione Toscana a rivalutare gli articoli della
4. Il Ministero dell’interno ha sollevato obiezioni lamentando l’esercizio da parte della Regione di attività legislativa in materia di ordine pubblico la quale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, è di esclusiva competenza statale;
5. Il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri ha subordinato la non impugnativa all’adozione di alcune modifiche che si ritiene di apportare, in quanto non incidono sulle scelte fondamentali della
6. Sussiste infine la necessità di eliminare un refuso nel comma 5 dell’articolo 51 della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 13 del preambolo della
“13 bis. In relazione all’articolo 2 e, in particolare, al comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda l'articolo 3, commi 1 e 2, del
2. Dopo il punto 13 bis del preambolo della
“13 ter. In osservanza del
Art. 2. Sicurezza partecipata. Modifiche all’articolo della 7 della
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 3. Linee guida. Modifiche all’articolo 11 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della
Art. 4. Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 5. Nuclei specializzati. Modifiche all’articolo 24 della
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 6. Mediazione sociale. Modifiche all’articolo 43 della
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della
Art. 7. Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie. Abrogazione dell’articolo 44 della
1. L’articolo 44 della
Art. 8. Norme transitorie. Modifiche all’articolo 51 della
1. Al comma 5 dell’articolo 51 della
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 51 della
“7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della