Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 24/12/2019 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019)). |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)) |
Art. 3. (Disposizioni transitorie per i rinnovi degli organi degli enti Parco) |
Art. 4. (Norma di invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.200 - L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale e disciplina transitoria per il rinnovo degli organi degli enti parco
(B.U. 31 dicembre 2019, n. 19)
Art. 1. (Modifiche alla
1. All’articolo 42 della
a) il comma 6 ter è sostituito dal seguente:
“6 ter. Al personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l’impiego trasferito da ALFA si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 799, della
b) il comma 6 quater è abrogato;
c) al comma 6 quinquies le parole: “al comma 2 bis” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2 bis”.
Art. 2. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 24 della
3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34 della
a) alla fine del punto 2) sono aggiunte le parole: “nei casi di circolazione in strade diverse dalle autostrade”;
b) i punti 3) e 5) sono abrogati.
Art. 3. (Disposizioni transitorie per i rinnovi degli organi degli enti Parco)
1. Nelle more della pronuncia di legittimità costituzionale dell’articolo 7 e delle altre disposizioni impugnate della
2. Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità e i Consigli degli enti Parco in scadenza entro il 10 gennaio 2020 sono prorogati con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla conclusione delle procedure di rinnovo.
3. Gli organi costituiti in attuazione del presente articolo durano in carica secondo quanto previsto negli Statuti.
Art. 4. (Norma di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.